Page 28 - MediAppalti, Anno XI - N. 1
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Mediappalti Il Punto
(inerzie o ritardi). A tale responsabilità si affianca Infatti nel “vecchio” Codice degli appalti era
quella diretta e solidale dell’amministrazione espressamente e obbligatoriamente fatto carico
di appartenenza, rispetto alla quale non vale all’amministrazione di appartenenza del verificatore
la limitazione, sul crinale soggettivo, al dolo c.d. interno di munirsi di polizza assicurativa per la
e alla colpa grave.” copertura dei rischi connessi all’attività svolta dal
proprio dipendente mentre la Sezione rileva che,
Bisogna quindi distinguere: nella disciplina dettata dal c.d. “nuovo” Codice
“Il regime della responsabilità civile verso terzi dei contratti permane inalterato il riferimento,
del lavoratore pubblico importa che nel caso di in precedenza contenuto nel comma 4 dell’art.
colpa lieve dell’agente risponde unicamente 112 del d.lgs. n. 163/2006, agli oneri derivanti
l’amministrazione e il debito connesso al dall’accertamento della rispondenza agli elaborati
risarcimento del danno entra, come elemento progettuali che, anche in base alla normativa
negativo, nel patrimonio dell’ente causandone il vigente, ai sensi del comma 5 dell’art. 26 del d.lgs.
depauperamento. n. 50/2016, sono ricompresi nelle risorse stanziate
per la realizzazione delle opere; di contro, viene
Nel diverso caso di dolo o colpa grave dell’agente, meno ogni riferimento all’obbligo, previsto dall’art.
l’amministrazione e il dipendente rispondono 112, comma 4-bis dell’abrogato d.lgs. n. 163/2006,
entrambi, direttamente e solidalmente; qualora dell’amministrazione di appartenenza di procedere
sia l’ente a rifondere il danneggiato il dipendente al pagamento del premio assicurativo nel caso in
risponderà a titolo di responsabilità erariale per cui il soggetto a cui viene affidato il compito di
danno c.d. indiretto”. procede all’attività di verifica sia un dipendente
della stazione appaltante.
6. Ed arriviamo quindi al dunque: la L’omessa riproduzione di quanto statuito dal
polizza del verificatore interno può suindicato (e abrogato) comma 4-bis dell’art.
essere pagata dal Comune? 112 è oggetto di censura da parte del Comune
di Cagliari che rinviene in essa la scaturigine
Ricordiamo infatti che la questione posta dal di una “disparità di trattamento “interna”
sindaco del Comune di Cagliari riguarda la diversa fra le attività di progettazione e le attività
fattispecie della polizza assicurativa, da stipulare di verifica e di validazione dei progetti” sul
con oneri a carico dell’ente, per la responsabilità crinale della possibilità di stipulare polizze
civile verso terzi a copertura dei danni arrecati assicurative con imputazione dell’onere
da propri dipendenti “verificatori”, vale a dire dal a carico del quadro economico dell’opera
personale a cui viene assegnato un incarico tecnico o, comunque, dell’ente pubblico per la
che si compendia nell’attività di accertamento copertura dei rischi professionali a favore
della rispondenza degli elaborati di progetto e della del verificatore, possibilità espressamente
loro conformità alla normativa vigente, secondo le prevista dall’art. 24, comma 4, del d.lgs. n.
specifiche dettate al riguardo dal d.lgs. n. 50/2016 50/2016 in favore dei dipendenti incaricati
e nelle Linee guida Anac n. 1 del 2016 recanti della progettazione.”.
“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria”. Vi è quindi la possibilità di estendere, attraverso
un processo giuridico presuntivo, la possibilità di
Il mancato rilievo di errori e/o omissioni del assicurare anche il verificatore interno?
progetto verificato può produrre danni all’opera o
pregiudicarne, in tutto o in parte, la realizzabilità La risposta dell’adito giudice contabile, in primis,
o l’utilizzazione e, più in generale, il non corretto risulta essere negativa in quanto:
assolvimento dell’incarico può essere fonte di
danni verso soggetti estranei all’amministrazione ”Il divieto di estensione analogica delle norme
pubblica. eccezionali (la cui ratio si rinviene nell’esigenza di
non allargare le deroghe alla disciplina generale
Il primo problema è il seguente: l’attuale norma facendo applicazione, nei casi sprovvisti di
del codice dei contratti non prevede l’obbligo di apposita disciplina, della norma di carattere
una tale assicurazione. generale secondo il principio quod contra rationem
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