Page 10 - MediAppalti, Anno XI - N. 1
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all’esternalizzazione nell’acquisizione di beni membri a ricorrere a un’operazione interna
o servizi solo una volta che le vie interne pur essendo soddisfatte le condizioni per
(dell’autoproduzione o dell’internalizzazione) l’affidamento in house previste dalla direttiva
non si dimostrino percorribili. <<Il che sembra stessa.
corrispondere ad elementari esigenze di economia,
- afferma il Supremo Consesso - per cui ci si rivolge Chiarita la libertà degli Stati membri di scegliere il
all’esterno solo quando non si è ben in grado di metodo di gestione che ritengono più appropriato
provvedere da soli>>. per l’esecuzione dei lavori o la prestazione dei
servizi, detta libertà tuttavia non può essere
La Corte di Giustizia Europea, con ordinanza illimitata. Essa deve essere esercitata nel rispetto
del 6 febbraio 2020, ha risolto la questione di delle regole fondamentali dell’ordinamento
compatibilità con il diritto europeo sollevata dai europeo e in particolare della libertà di circolazione
giudici italiani chiarendo che la direttiva europea delle merci, della libertà di stabilimento e della
sugli appalti pubblici, la n. 2014/24/UE, si limita libera prestazione dei servizi, oltre che dei principi
a precisare le condizioni che un’amministrazione di parità di trattamento, di proporzionalità, di
deve rispettare quando desidera concludere trasparenza e di divieto di discriminazione.
un’operazione interna ed ha soltanto l’effetto di
autorizzare gli Stati membri ad escludere una Di conseguenza, una norma nazionale che
tale operazione dal campo di applicazione della subordini l’affidamento in house di un servizio
direttiva medesima. alla condizione che l’aggiudicazione di un appalto
pubblico non garantisca la qualità del servizio
Secondo la Corte di Giustizia, la direttiva non fornito, la sua accessibilità o continuità - sempre che
può quindi privare gli Stati membri della libertà tale scelta, compiuta in un momento antecedente
di favorire una modalità di acquisizione di beni a quello di aggiudicare all’esterno l’appalto
e servizi a scapito di pubblico, rispetti i principi
altre. A ben vedere, tale di parità di trattamento,
libertà implica una scelta La Corte di Giustizia ha non discriminazione,
che viene effettuata in dichiarato la compatibilità con riconoscimento reciproco,
una fase precedente il diritto euro-unitario dell’art. proporzionalità e
all’aggiudicazione di un 192, del Codice dei contratti, trasparenza - appare del
appalto e che non può in quanto il diritto europeo, tutto in linea con quanto
quindi rientrare nell’ambito così come non obbliga gli previsto a livello europeo.
di applicazione della Stati membri a ricorrere a una
direttiva europea. La Corte ha quindi risposto
procedura di appalto pubblico, alla questione sollevata
La Corte di Giustizia non può nemmeno obbligarli dichiarando che l’articolo
richiama altresì il all’internalizzazione di un 12, paragrafo 3, della
considerando 5 della stessa servizio pur sussistendone le direttiva 2014/24 deve
direttiva 2014/24, che condizioni. Ciò che conta è che essere interpretato nel
stabilisce che «nessuna la scelta dell’amministrazione senso che esso non
disposizione della presente verso l’una o l’altra appare in contrasto con
direttiva obbliga gli Stati modalità rispetti i principi una norma nazionale che
membri ad affidare a di parità di trattamento, subordini la conclusione
terzi o a esternalizzare la di un’operazione interna,
prestazione di servizi che non discriminazione, quale il contratto in
desiderano prestare essi riconoscimento reciproco, house, all’impossibilità
stessi o organizzare con proporzionalità e trasparenza. di procedere
strumenti diversi dagli all’aggiudicazione di un
appalti pubblici ai sensi appalto e, in ogni caso,
della presente direttiva». Pertanto, così come la alla dimostrazione, da parte dell’amministrazione
direttiva 2014/24 non obbliga gli Stati membri a aggiudicatrice, dei vantaggi per la collettività
ricorrere a una procedura di appalto pubblico, specificamente connessi al ricorso all’operazione
essa non può d’altro canto obbligare gli Stati interna. La Corte di Giustizia ha pertanto affermato
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