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la compatibilità con il diritto euro-unitario dell’art. comma 2, del citato D. Lgs. n. 175/2016:
192, comma 2, del Codice appalti, richiedendo a) la produzione di servizi di interesse economico
soltanto che la scelta operata dall’amministrazione generale, ovvero quei servizi che non sarebbero
a favore di una particolare modalità di prestazione svolti dal mercato senza un intervento pubblico o
di servizi rispetti i principi di parità di trattamento, comunque sarebbero svolti a condizioni differenti
non discriminazione, riconoscimento reciproco, in termini di accessibilità fisica ed economica,
proporzionalità e trasparenza. continuità, non discriminazione, qualità e
sicurezza, e che siano tuttavia erogati o suscettibili
di essere erogati dietro corrispettivo economico su
2. L’ambito di applicazione dell’art. 192 un mercato ;
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del Codice secondo la bozza di Linee b) la produzione di servizi strumentali all’ente o
guida ANAC agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento
delle loro funzioni;
Accertata la compatibilità dell’art. 192 comma c) i servizi di committenza, ivi incluse le attività
2 del Codice con le direttive europee, l’Autorità di committenza ausiliarie, apprestati a supporto
Anticorruzione ha pertanto deciso di dettare di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni
indirizzi sulle modalità applicative del medesimo e, aggiudicatrici.
in particolare, sull’onere motivazionale aggravato
in esso previsto. I servizi rientranti dell’ambito di applicazione
dell’art. 192, inoltre, devono essere presenti sul
In primo luogo, l’ANAC si preoccupa di delineare mercato oppure potrebbero esserlo a seguito
l’ambito oggettivo della norma in esame, partendo di opportuni adeguamenti da parte dei soggetti
dall’assunto che, trattandosi di norma di carattere erogatori, ovviamente purché ciò accada in tempi
eccezionale, la stessa debba essere interpretata in compatibili con le esigenze dell’amministrazione.
modo restrittivo. Da ciò deriva che la disposizione, Essi devono inoltre essere presenti sul mercato
che parla di <<servizi disponibili sul mercato in <<in regime di concorrenza>>, quindi devono
regime di concorrenza>>, vada interpretata in essere offerti dietro corresponsione di un prezzo in
modo letterale. Gli affidamenti oggetto della regime di concorrenza nel mercato o per il mercato,
disposizione sono pertanto soltanto quelli aventi eventualmente anche in regime di monopolio o di
ad oggetto <<servizi>> e non anche forniture o oligopolio.
lavori, anche se, come sopra accennato, le società
in house possono teoricamente svolgere anche Qui l’Autorità intende il termine “concorrenza” in
attività di progettazione e realizzazione di opere senso atecnico, riferendosi ai servizi che siano
pubbliche, per esempio in attuazione di un Accordo prestati in modo alternativo sul mercato e, quindi,
di programma tra diverse amministrazioni, in tutti i casi in cui vi sia una concorrenza per il
oppure possono avere quale oggetto di attività mercato o nel mercato.
l’autoproduzione di beni.
Come sopra accennato, la norma si applica anche
I servizi rientranti nel campo di applicazione ai servizi offerti in regime di monopolio oppure
dell’art. 192 devono avere ad oggetto le seguenti oligopolio e a quelli che possono essere concessi in
attività consentite alle società in house dall’art. 4, esclusiva ad un unico operatore .
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2. Restano esclusi quindi gli altri servizi di interesse (non economico) generale, in quanto per essi,
mancando l’apertura al mercato, non sussiste la necessità per l’amministrazione di motivare la scelta di
internalizzazione.
3. Restano quindi esclusi ad esempio, i servizi di igiene urbana in quanto non riconducibili alla categoria
dei servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, e ciò per la semplice ragione che l’art. 198 del
d.lgs. n. 152/2006 (norme in materia ambientale) riserva ai Comuni «in regime di privativa» la «gestione
dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento», sottraendolo, pertanto, al mercato
concorrenziale (TAR Sardegna, sezione I, sentenza 4 maggio 2018, n. 405). Per l’affidamento in house
degli stessi non sussisterà quindi alcun onere motivazionale aggravato in capo all’amministrazione.
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