Page 11 - MediAppalti, Anno XI - N. 1
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                 la compatibilità con il diritto euro-unitario dell’art.   comma 2, del citato D. Lgs. n. 175/2016:
                 192,  comma  2,  del  Codice  appalti,  richiedendo   a) la produzione di servizi di interesse economico
                 soltanto che la scelta operata dall’amministrazione   generale,  ovvero  quei  servizi  che  non  sarebbero
                 a favore di una particolare modalità di prestazione   svolti dal mercato senza un intervento pubblico o
                 di servizi rispetti i principi di parità di trattamento,   comunque sarebbero svolti a condizioni differenti
                 non  discriminazione,  riconoscimento  reciproco,   in  termini  di  accessibilità  fisica  ed  economica,
                 proporzionalità e trasparenza.                 continuità,   non   discriminazione,   qualità   e
                                                                sicurezza, e che siano tuttavia erogati o suscettibili
                                                                di essere erogati dietro corrispettivo economico su
                    2. L’ambito  di applicazione dell’art. 192   un mercato ;
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                       del Codice secondo la bozza di Linee     b)  la  produzione  di servizi strumentali  all’ente  o
                       guida ANAC                               agli enti pubblici partecipanti  o  allo  svolgimento
                                                                delle loro funzioni;
                 Accertata  la  compatibilità  dell’art.  192  comma   c) i servizi di committenza,  ivi incluse le attività
                 2  del  Codice  con  le  direttive  europee,  l’Autorità   di  committenza  ausiliarie,  apprestati  a  supporto
                 Anticorruzione  ha  pertanto  deciso di dettare   di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni
                 indirizzi sulle modalità applicative del medesimo e,   aggiudicatrici.
                 in particolare, sull’onere motivazionale aggravato
                 in esso previsto.                              I  servizi rientranti  dell’ambito  di applicazione
                                                                dell’art.  192,  inoltre,  devono  essere  presenti  sul
                 In  primo  luogo,  l’ANAC  si  preoccupa  di  delineare   mercato  oppure  potrebbero  esserlo  a  seguito
                 l’ambito oggettivo della norma in esame, partendo   di opportuni  adeguamenti  da  parte  dei  soggetti
                 dall’assunto che, trattandosi di norma di carattere   erogatori, ovviamente purché ciò accada in tempi
                 eccezionale, la stessa debba essere interpretata in   compatibili con  le esigenze  dell’amministrazione.
                 modo restrittivo. Da ciò deriva che la disposizione,   Essi  devono  inoltre  essere  presenti  sul  mercato
                 che  parla  di <<servizi disponibili  sul  mercato  in   <<in  regime  di  concorrenza>>,  quindi  devono
                 regime  di concorrenza>>,  vada  interpretata  in   essere offerti dietro corresponsione di un prezzo in
                 modo  letterale.  Gli  affidamenti  oggetto  della   regime di concorrenza nel mercato o per il mercato,
                 disposizione  sono  pertanto  soltanto  quelli  aventi   eventualmente anche in regime di monopolio o di
                 ad oggetto <<servizi>> e non anche forniture o   oligopolio.
                 lavori, anche se, come sopra accennato, le società
                 in  house  possono  teoricamente  svolgere  anche   Qui  l’Autorità  intende  il  termine  “concorrenza”  in
                 attività  di progettazione  e  realizzazione di opere   senso  atecnico,  riferendosi  ai  servizi  che  siano
                 pubbliche, per esempio in attuazione di un Accordo   prestati in modo alternativo sul mercato e, quindi,
                 di programma  tra  diverse  amministrazioni,   in tutti i casi in cui vi sia una concorrenza per il
                 oppure  possono  avere  quale  oggetto  di  attività   mercato o nel mercato.
                 l’autoproduzione di beni.
                                                                Come sopra accennato, la norma si applica anche
                 I  servizi rientranti  nel  campo  di applicazione   ai  servizi  offerti  in  regime  di  monopolio  oppure
                 dell’art. 192 devono avere ad oggetto le seguenti   oligopolio e a quelli che possono essere concessi in
                 attività consentite alle società in house dall’art. 4,   esclusiva ad un unico operatore .
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                 2.  Restano  esclusi  quindi  gli  altri  servizi  di  interesse  (non  economico)  generale,  in  quanto  per  essi,
                 mancando l’apertura al mercato, non sussiste la necessità per l’amministrazione di motivare la scelta di
                 internalizzazione.
                 3. Restano quindi esclusi ad esempio, i servizi di igiene urbana in quanto non riconducibili alla categoria
                 dei servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, e ciò per la semplice ragione che l’art. 198 del
                 d.lgs. n. 152/2006 (norme in materia ambientale) riserva ai Comuni «in regime di privativa» la «gestione
                 dei  rifiuti  urbani  e  dei  rifiuti  assimilati  avviati  allo  smaltimento»,  sottraendolo,  pertanto,  al  mercato
                 concorrenziale (TAR Sardegna, sezione I, sentenza 4 maggio 2018, n. 405). Per l’affidamento in house
                 degli stessi non sussisterà quindi alcun onere motivazionale aggravato in capo all’amministrazione.

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