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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Le polizze assicurative (del codice dei contratti) coprono
(necessariamente) anche per danni erariali
Quest’ultima precisazione contribuisce a chiarire anche il richiamo dell’art. 42 dell’Allegato I.7, il cui
comma 2, terzo periodo, prevede che “nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente
della stazione appaltante esso risponde nei limiti della copertura assicurativa di cui all’articolo 37,
salve la responsabilità disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti”.
Tale norma, precisa infine la deliberazione, “non è da intendersi nel senso che il rischio coperto non
è il danno arrecato all’amministrazione, bensì, all’opposto, che i limiti di copertura - analiticamente
stabiliti nel dettaglio normativo - possono risultare inferiori al danno erariale effettivamente
prodotto, rispetto al quale l’amministrazione dovrà agire nei confronti del dipendente secondo le
regole della responsabilità amministrativa”.
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