Page 77 - MediAppalti, Anno XIV - N. 9
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               Le polizze assicurative (del codice dei contratti) coprono
               (necessariamente) anche per danni erariali











               iscrizione in albi professionali  “dei progettisti interni all’amministrazione, fermo restando in ogni
               caso il possesso di idonea competenza in materia, in base alle caratteristiche dell’oggetto della
               progettazione affinché venga garantita la qualità della stessa e l’abilitazione all’esercizio della
               professione, quest’ultima comunque funzionale alla sottoscrizione o alla verifica del progetto e
               alla correlata assunzione di responsabilità, secondo le previsioni dell’ordinamento professionale
               (così Anac, deliberazione n. 64 del 10 gennaio 2024)”.


               Si crea un sistema di assicurazioni, quindi, che indirettamente – lascia palesare la sezione – copre
               anche la responsabilità erariale indirette anche a prescindere dal grado della colpa del dipendente
               (e quindi anche per colpa lieve).




               3.     L’orientamento delle sezioni

               Nella deliberazione si sintetizzano gli orientamenti dei alcune sezioni – che la Corte non condivide
               –  tendenti  ad  escludere  la  possibilità  che  le  polizze  in  argomento  possano  anche  coprire  la
               responsabilità amministrativo/contabile (il danno erariale).


               In delibera si richiamo infatti la “deliberazione SRC Piemonte n. 89/2023/PAR (…), secondo
               la  quale “le polizze  assicurative  in  questione non  riguardano  la  copertura  di  rischi  di  danno
               connessi alla responsabilità amministrativo-contabile del personale pubblico”, poiché “rispetto a
               quest’ultima fattispecie vale “il divieto posto dall’art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007,
               n. 244 (Legge finanziaria 2008) che, oltre a sancire la nullità ‘del contratto di assicurazione con
               il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei
               compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo
               Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile’, introduce una sanzione pecuniaria in caso
               di violazione della predetta norma”.


               Lo spirito della norma che impedisce la stipula di assicurazione contro il danno erariale (cioè, contro
               il pregiudizio arrecato  alla stessa amministrazione di appartenenza del  dipendente), sarebbe
               “dettata, ancor prima che dalla necessità di evitare alla p.a. un danno erariale dipendente dalla
               sopportazione dei costi dei premi assicurativi, dal rischio della cosiddetta deresponsabilizzazione
               del personale pubblico e della classe politica dell’ente, tutelata nelle proprie illegittime o
               irragionevoli scelte gestionali dalla copertura delle polizze assicurative” (ancora SRC Piemonte n.
               89/2023/PAR)”.


               Alla  luce  di  questo  ragionamento  –  che  la  sezione  però  non  condivide  fornendo  una  lettura
               diversa  e  più  ampia  –  le  polizze  risulterebbero  circoscritte  solamente  alla  responsabilità  civile
               (in applicazione del classico principio secondo cui la P.A. non può “coprire” i danni erariali e ciò
               costituirebbe  anche  un  disincentivo  ad  applicare  correttamente  le  disposizioni,  divieto,  come
               noto, che riguarda non i dipendenti ma i politici ma che, nel caso di specie, l’orientamento
               riportato estende in via analogica.


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