Page 77 - MediAppalti, Anno XIV - N. 9
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Le polizze assicurative (del codice dei contratti) coprono
(necessariamente) anche per danni erariali
iscrizione in albi professionali “dei progettisti interni all’amministrazione, fermo restando in ogni
caso il possesso di idonea competenza in materia, in base alle caratteristiche dell’oggetto della
progettazione affinché venga garantita la qualità della stessa e l’abilitazione all’esercizio della
professione, quest’ultima comunque funzionale alla sottoscrizione o alla verifica del progetto e
alla correlata assunzione di responsabilità, secondo le previsioni dell’ordinamento professionale
(così Anac, deliberazione n. 64 del 10 gennaio 2024)”.
Si crea un sistema di assicurazioni, quindi, che indirettamente – lascia palesare la sezione – copre
anche la responsabilità erariale indirette anche a prescindere dal grado della colpa del dipendente
(e quindi anche per colpa lieve).
3. L’orientamento delle sezioni
Nella deliberazione si sintetizzano gli orientamenti dei alcune sezioni – che la Corte non condivide
– tendenti ad escludere la possibilità che le polizze in argomento possano anche coprire la
responsabilità amministrativo/contabile (il danno erariale).
In delibera si richiamo infatti la “deliberazione SRC Piemonte n. 89/2023/PAR (…), secondo
la quale “le polizze assicurative in questione non riguardano la copertura di rischi di danno
connessi alla responsabilità amministrativo-contabile del personale pubblico”, poiché “rispetto a
quest’ultima fattispecie vale “il divieto posto dall’art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 (Legge finanziaria 2008) che, oltre a sancire la nullità ‘del contratto di assicurazione con
il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei
compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo
Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile’, introduce una sanzione pecuniaria in caso
di violazione della predetta norma”.
Lo spirito della norma che impedisce la stipula di assicurazione contro il danno erariale (cioè, contro
il pregiudizio arrecato alla stessa amministrazione di appartenenza del dipendente), sarebbe
“dettata, ancor prima che dalla necessità di evitare alla p.a. un danno erariale dipendente dalla
sopportazione dei costi dei premi assicurativi, dal rischio della cosiddetta deresponsabilizzazione
del personale pubblico e della classe politica dell’ente, tutelata nelle proprie illegittime o
irragionevoli scelte gestionali dalla copertura delle polizze assicurative” (ancora SRC Piemonte n.
89/2023/PAR)”.
Alla luce di questo ragionamento – che la sezione però non condivide fornendo una lettura
diversa e più ampia – le polizze risulterebbero circoscritte solamente alla responsabilità civile
(in applicazione del classico principio secondo cui la P.A. non può “coprire” i danni erariali e ciò
costituirebbe anche un disincentivo ad applicare correttamente le disposizioni, divieto, come
noto, che riguarda non i dipendenti ma i politici ma che, nel caso di specie, l’orientamento
riportato estende in via analogica.
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