Page 82 - MediAppalti, Anno XIV - N. 9
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                                          L’applicabilità dell’avanzo libero












               2.     L’istruttoria


               Come anticipato la questione posta – non irrilevante – riguarda l’utilizzo dell’avanzo libero per spese
               correnti di carattere non permanente.

               La  sezione  ricorda  che  –  ai  sensi  dell’articolo  186  del  decreto  legislativo  267/2000  –  l’avanzo  di
               amministrazione “libero” può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le
               finalità che il legislatore ha indicato in ordine di priorità, ovvero:

               a.  per la copertura dei debiti fuori bilancio;
               b.  per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 ove
                   non possa provvedersi con mezzi ordinari;
               c.  per il finanziamento di spese di investimento;
               d.  per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
               e.  per l’estinzione anticipata dei prestiti […]

               Nella  deliberazione  si  rammenta  il  carattere  assolutamente  tassativo  delle  finalità  ed  altrettanto
               vincolante è l’ordine che la disposizione sopra riportata indica chiaramente.




               3.     Precedenti delle sezioni

               Si rammenta che in alcuni casi le sezioni regionali si sono cimentate nella interpretazione del concetto
               di spesa  non  ricorrente.  Ad  esempio,  la  Sezione  regionale  di controllo per  il Lazio  (deliberazione
               n.  83/2019/PAR del 30  luglio  2019)  ha  ritenuto  spesa  corrente  di carattere  non  permanente,  ai
               fini della copertura con avanzo libero, la spesa derivante dall’assegnazione, da parte dell’autorità
               giudiziaria ordinaria, di alcuni minori a una casa-famiglia con spese a carico del comune. Ancora la
               Sezione regionale di controllo per la Basilicata in un caso relativo agli oneri connessi con progetti
               di inserimento  lavorativo di persone  in situazioni  di disagio economico-sociale  (deliberazione n.
               35/2022/PAR del 26 luglio 2022).


               Queste precisazioni limitano il concetto di spesa non permanente/non ricorrente (per la cui copertura,
               quindi, è legittimo l’utilizzo dell’avanzo libero) come spese caratterizzate dalla “estemporaneità e
               dell’assenza di continuità temporale, della sporadicità e dell’imprevedibilità, mentre la “permanenza”
               è riconnessa alla continuità e certezza nel tempo (deliberazione della Sezione regionale di controllo
               per il Lazio n. 83/2019/PAR)”.

               Solo  il carattere  estemporaneo  e  imprevedibile della  spesa,  ricorda  il collegio,  infatti,  secondo  la
               scelta  legislativa  della disposizione in esame,  ne  ammette la copertura  con  l’utilizzazione  di una
               voce di entrata quale l’avanzo libero (cfr. punto 9.2.7 del principio contabile applicato concernente la
               contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).
               In pratica non si pone una disponibilità valutativa da parte dell’amministrazione.


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