Page 82 - MediAppalti, Anno XIV - N. 9
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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
L’applicabilità dell’avanzo libero
2. L’istruttoria
Come anticipato la questione posta – non irrilevante – riguarda l’utilizzo dell’avanzo libero per spese
correnti di carattere non permanente.
La sezione ricorda che – ai sensi dell’articolo 186 del decreto legislativo 267/2000 – l’avanzo di
amministrazione “libero” può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le
finalità che il legislatore ha indicato in ordine di priorità, ovvero:
a. per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b. per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 ove
non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c. per il finanziamento di spese di investimento;
d. per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e. per l’estinzione anticipata dei prestiti […]
Nella deliberazione si rammenta il carattere assolutamente tassativo delle finalità ed altrettanto
vincolante è l’ordine che la disposizione sopra riportata indica chiaramente.
3. Precedenti delle sezioni
Si rammenta che in alcuni casi le sezioni regionali si sono cimentate nella interpretazione del concetto
di spesa non ricorrente. Ad esempio, la Sezione regionale di controllo per il Lazio (deliberazione
n. 83/2019/PAR del 30 luglio 2019) ha ritenuto spesa corrente di carattere non permanente, ai
fini della copertura con avanzo libero, la spesa derivante dall’assegnazione, da parte dell’autorità
giudiziaria ordinaria, di alcuni minori a una casa-famiglia con spese a carico del comune. Ancora la
Sezione regionale di controllo per la Basilicata in un caso relativo agli oneri connessi con progetti
di inserimento lavorativo di persone in situazioni di disagio economico-sociale (deliberazione n.
35/2022/PAR del 26 luglio 2022).
Queste precisazioni limitano il concetto di spesa non permanente/non ricorrente (per la cui copertura,
quindi, è legittimo l’utilizzo dell’avanzo libero) come spese caratterizzate dalla “estemporaneità e
dell’assenza di continuità temporale, della sporadicità e dell’imprevedibilità, mentre la “permanenza”
è riconnessa alla continuità e certezza nel tempo (deliberazione della Sezione regionale di controllo
per il Lazio n. 83/2019/PAR)”.
Solo il carattere estemporaneo e imprevedibile della spesa, ricorda il collegio, infatti, secondo la
scelta legislativa della disposizione in esame, ne ammette la copertura con l’utilizzazione di una
voce di entrata quale l’avanzo libero (cfr. punto 9.2.7 del principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).
In pratica non si pone una disponibilità valutativa da parte dell’amministrazione.
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