Page 76 - MediAppalti, Anno XIV - N. 9
P. 76

Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                  Le polizze assicurative (del codice dei contratti) coprono
                                                               (necessariamente) anche per danni erariali











               2.     L’istruttoria


               Prima di passare al merito del quesito, il collegio ricorda e sintetizza l’intera (copiosa) corpus di
               articoli del codice dei contratti che disciplinano la questione delle polizze assicurative.

               Si rileva, quindi, che la norma di carattere generale è contenuta nell’art. 2, comma 4, del d.lgs.
               n. 36/2023, in base alla quale “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la
               copertura assicurativa dei rischi per il personale”.

               Quindi:
                  •  l’art. 45, comma 7, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023, che indirizza la destinazione di una parte
                     delle risorse pubbliche finalizzate alla corresponsione di incentivi tecnici, e poste a carico
                     dei bilanci delle stazioni appaltanti (art. 45, comma 1), “in ogni caso (…) per la copertura
                     degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale”;
                  •  l’art. 42 (Verifica della progettazione) del d.lgs. 36/2023, che, al comma 5, rinvia all’allegato
                     I.7 i contenuti e le modalità delle attività di verifica, nonché i soggetti che vi provvedono,
                     prevedendo che gli  oneri conseguenti all’accertamento della rispondenza agli elaborati
                     progettuali siano ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere;
                  •  l’art. 5, comma 1, lett. e), n. 10) dell’Allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023 dispone che nel
                     quadro economico dell’opera o del lavoro confluiscono, tra le somme a disposizione della
                     stazione appaltante, le “spese di cui all’articolo 45 [Incentivi alle funzioni tecniche], commi
                     6 e 7, del codice” e tra queste gli oneri di assicurazione obbligatoria del personale;
                  •  inoltre, con specifico riguardo al personale addetto alla verifica della progettazione – ossia
                     l’attività “finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle
                     specifiche  disposizioni  funzionali,  prestazionali,  normative  e  tecniche  contenute  negli
                     elaborati  progettuali”  (art.  34  dell’Allegato  I.7  al  d.lgs.  n.  36/2023)  –  l’art.  37,  comma
                     3,  del  medesimo  Allegato  I.7  dispone  che  “il  soggetto  incaricato  dell’attività  di  verifica
                     è  munito  di  adeguata  polizza  assicurativa  per  la  copertura  dei  rischi  legati  alle  attività
                     professionali a norma dell’articolo 43” a norma è da leggersi in combinato disposto con
                     l’art. 42 del medesimo Allegato I.7, il cui comma 2, terzo periodo, prevede che “nel caso
                     in  cui  il  soggetto  incaricato  della  verifica  sia  dipendente  della  stazione  appaltante  esso
                     risponde nei limiti della copertura assicurativa di cui all’articolo 37, salve la responsabilità
                     disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti”;
                  •  l’art.  43  dell’Allegato  I.7  al  d.lgs.  n.  36/2023,  indicante  i  requisiti  minimi  della  polizza
                     assicurativa professionale richiesta al soggetto incaricato dell’attività di verifica.


               La sezione fa notare che l’esigenza delle polizze si fonda sostanzialmente sul principio di fiducia
               (art. 2) e sulle esigenza generale di tenere indenni i dipendenti che svolgono ruoli implicanti
               particolari e delicate responsabilità. Ciò risulta intimamente connesso anche con il principio di
               risultato.

               Da notare, infatti, che l’assicurazione/la copertura assicurativa non è connessa alla necessità di


                                                            4
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81