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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Le polizze assicurative (del codice dei contratti) coprono
(necessariamente) anche per danni erariali
2. L’istruttoria
Prima di passare al merito del quesito, il collegio ricorda e sintetizza l’intera (copiosa) corpus di
articoli del codice dei contratti che disciplinano la questione delle polizze assicurative.
Si rileva, quindi, che la norma di carattere generale è contenuta nell’art. 2, comma 4, del d.lgs.
n. 36/2023, in base alla quale “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la
copertura assicurativa dei rischi per il personale”.
Quindi:
• l’art. 45, comma 7, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023, che indirizza la destinazione di una parte
delle risorse pubbliche finalizzate alla corresponsione di incentivi tecnici, e poste a carico
dei bilanci delle stazioni appaltanti (art. 45, comma 1), “in ogni caso (…) per la copertura
degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale”;
• l’art. 42 (Verifica della progettazione) del d.lgs. 36/2023, che, al comma 5, rinvia all’allegato
I.7 i contenuti e le modalità delle attività di verifica, nonché i soggetti che vi provvedono,
prevedendo che gli oneri conseguenti all’accertamento della rispondenza agli elaborati
progettuali siano ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere;
• l’art. 5, comma 1, lett. e), n. 10) dell’Allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023 dispone che nel
quadro economico dell’opera o del lavoro confluiscono, tra le somme a disposizione della
stazione appaltante, le “spese di cui all’articolo 45 [Incentivi alle funzioni tecniche], commi
6 e 7, del codice” e tra queste gli oneri di assicurazione obbligatoria del personale;
• inoltre, con specifico riguardo al personale addetto alla verifica della progettazione – ossia
l’attività “finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle
specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli
elaborati progettuali” (art. 34 dell’Allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023) – l’art. 37, comma
3, del medesimo Allegato I.7 dispone che “il soggetto incaricato dell’attività di verifica
è munito di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attività
professionali a norma dell’articolo 43” a norma è da leggersi in combinato disposto con
l’art. 42 del medesimo Allegato I.7, il cui comma 2, terzo periodo, prevede che “nel caso
in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante esso
risponde nei limiti della copertura assicurativa di cui all’articolo 37, salve la responsabilità
disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti”;
• l’art. 43 dell’Allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023, indicante i requisiti minimi della polizza
assicurativa professionale richiesta al soggetto incaricato dell’attività di verifica.
La sezione fa notare che l’esigenza delle polizze si fonda sostanzialmente sul principio di fiducia
(art. 2) e sulle esigenza generale di tenere indenni i dipendenti che svolgono ruoli implicanti
particolari e delicate responsabilità. Ciò risulta intimamente connesso anche con il principio di
risultato.
Da notare, infatti, che l’assicurazione/la copertura assicurativa non è connessa alla necessità di
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