Page 75 - MediAppalti, Anno XIV - N. 9
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Incentivi per le forniture e le polizze assicurative
dopo il nuovo codice dei contratti
Le polizze assicurative (del codice dei
contratti) coprono (necessariamente)
anche per danni erariali
1. Premessa
Un Sindaco della regione Lombardia pone alla sezione un interessante quesito sulla corretta
interpretazione delle varie disposizioni del codice dei contratti in tema di assicurazione obbligatoria
dei dipendenti che si occupano di attività contrattuali (e segnatamente i compiti/attività declinati/e
nell’allegato I.10 che contiene, come noto, l’elencazione tassativa delle sole funzioni incentivabili).
Come si legge nella deliberazione, ricostruita la normativa disciplinante la stipula, da parte delle
stazioni appaltanti, di polizze assicurative finalizzate alla copertura dei rischi di natura professionale
a favore di propri dipendenti coinvolti nella fase progettuale degli interventi pubblici, si chiede alla
Corte “se l’assicurazione per le attività previste dal Codice dei Contratti (…) svolte dai dipendenti (…)
- verifica del progetto e attività di progettazione - a carico dell’amministrazione non debba essere
limitata alla colpa lieve ma debba [essere] estesa naturalmente alla colpa tout court (quindi, anche
per colpa grave)”.
Prospettando (l’ente) la propria interpretazione dell’apparato normativo vigente, esponendo che
“appare ragionevole ritenere che l’assicurazione per le attività (…) sia (…) di verifica del progetto, sia
(…) di progettazione (interna) non possa essere limitata solo all’ipotesi di colpa lieve in quanto (essa
assicurazione) non sarebbe di alcuna utilità per il dipendente che ha eventualmente determinato
l’evento dannoso, posto che non potrebbe essere chiamato nella suddetta circostanza a rispondere
del danno: una siffatta copertura assicurativa sarebbe utile solo all’amministrazione che si vedrebbe
rimborsata dall’assicurazione per il danno da sinistro dovuto a colpa lieve del dipendente”.
E’ bene annotare, fin dalla premessa, che la sezione ritiene che l’attuale (copiosa) normativa in
tema di assicurazione si ponga in termini derogatori rispetto ai divieti tradizionali di assicurazione
della responsabilità amministrativo/contabile (per danni erariali) visto, inoltre, che le stesse polizze,
necessariamente vanno a tutelare i dipendenti interessati anche per questa tipologia di danno/
responsabilità.
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