Page 75 - MediAppalti, Anno XIV - N. 9
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               Incentivi per le forniture e le polizze assicurative
               dopo il nuovo codice dei contratti











               Le polizze assicurative (del codice dei

               contratti) coprono (necessariamente)

               anche per danni erariali


















               1.     Premessa

               Un Sindaco  della regione  Lombardia  pone  alla sezione un  interessante  quesito sulla corretta
               interpretazione delle varie disposizioni del codice dei contratti in tema di assicurazione obbligatoria
               dei dipendenti che si occupano di attività contrattuali (e segnatamente i compiti/attività declinati/e
               nell’allegato I.10 che contiene, come noto, l’elencazione tassativa delle sole funzioni incentivabili).

               Come  si legge  nella  deliberazione,  ricostruita  la  normativa  disciplinante la  stipula,  da  parte  delle
               stazioni appaltanti, di polizze assicurative finalizzate alla copertura dei rischi di natura professionale
               a favore di propri dipendenti coinvolti nella fase progettuale degli interventi pubblici, si chiede alla
               Corte “se l’assicurazione per le attività previste dal Codice dei Contratti (…) svolte dai dipendenti (…)
               - verifica del progetto e attività di progettazione - a carico dell’amministrazione non debba essere
               limitata alla colpa lieve ma debba [essere] estesa naturalmente alla colpa tout court (quindi, anche
               per colpa grave)”.


               Prospettando  (l’ente)  la propria  interpretazione  dell’apparato  normativo  vigente,  esponendo  che
               “appare ragionevole ritenere che l’assicurazione per le attività (…) sia (…) di verifica del progetto, sia
               (…) di progettazione (interna) non possa essere limitata solo all’ipotesi di colpa lieve in quanto (essa
               assicurazione) non sarebbe di alcuna utilità per il dipendente che ha eventualmente determinato
               l’evento dannoso, posto che non potrebbe essere chiamato nella suddetta circostanza a rispondere
               del danno: una siffatta copertura assicurativa sarebbe utile solo all’amministrazione che si vedrebbe
               rimborsata dall’assicurazione per il danno da sinistro dovuto a colpa lieve del dipendente”.


               E’  bene  annotare,  fin  dalla  premessa,  che  la  sezione  ritiene  che  l’attuale  (copiosa)  normativa  in
               tema di assicurazione si ponga in termini derogatori rispetto ai divieti tradizionali di assicurazione
               della responsabilità amministrativo/contabile (per danni erariali) visto, inoltre, che le stesse polizze,
               necessariamente  vanno  a  tutelare  i dipendenti  interessati anche  per  questa  tipologia di danno/
               responsabilità.

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