Page 83 - MediAppalti, Anno XIV - N. 9
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               L’applicabilità dell’avanzo libero












               Al contrario,  conclude  la deliberazione,  si deve  ritenere  che  una  spesa  corrente  sia a  carattere
               permanente se continua, duratura e stabile, e che abbia, per contro, carattere non permanente se
               provvisoria e temporanea.


               Inoltre,  la Sezione,  peraltro, non  ritiene necessitata,  alla luce dei principi  contabili  e delle citate
               deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo per il Lazio e la Basilicata, la prospettata scadenza
               delle obbligazioni entro dodici mesi dall’assunzione dell’impegno di spesa. Il punto 9.2.3 del principio
               contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, infatti, si esprime chiarendo che “Il risultato
               di amministrazione è applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, per
               finanziare le spese che si prevede di impegnare nel corso di tale esercizio imputate al medesimo
               esercizio e/o a quelli  successivi  […] Nulla osta,  dunque, come  pure  evidenziato dal parere  della
               Sezione regionale di controllo per il Lazio, a che una spesa non permanente possa protrarsi, ed essere
               imputata nel rispetto del criterio dell’esigibilità, anche oltre il termine dell’esercizio in cui la si intende
               coprire con l’utilizzo dell’avanzo libero, fermi i rigorosi limiti della temporaneità e provvisorietà”.



















































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