Page 83 - MediAppalti, Anno XIV - N. 9
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
L’applicabilità dell’avanzo libero
Al contrario, conclude la deliberazione, si deve ritenere che una spesa corrente sia a carattere
permanente se continua, duratura e stabile, e che abbia, per contro, carattere non permanente se
provvisoria e temporanea.
Inoltre, la Sezione, peraltro, non ritiene necessitata, alla luce dei principi contabili e delle citate
deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo per il Lazio e la Basilicata, la prospettata scadenza
delle obbligazioni entro dodici mesi dall’assunzione dell’impegno di spesa. Il punto 9.2.3 del principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, infatti, si esprime chiarendo che “Il risultato
di amministrazione è applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, per
finanziare le spese che si prevede di impegnare nel corso di tale esercizio imputate al medesimo
esercizio e/o a quelli successivi […] Nulla osta, dunque, come pure evidenziato dal parere della
Sezione regionale di controllo per il Lazio, a che una spesa non permanente possa protrarsi, ed essere
imputata nel rispetto del criterio dell’esigibilità, anche oltre il termine dell’esercizio in cui la si intende
coprire con l’utilizzo dell’avanzo libero, fermi i rigorosi limiti della temporaneità e provvisorietà”.
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