Page 79 - MediAppalti, Anno XIV - N. 9
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Le polizze assicurative (del codice dei contratti) coprono
(necessariamente) anche per danni erariali
5. La ratio della polizza
La polizza/copertura - spiega la sezione – serve a “tenere indenne il dipendente assicurato di quanto
questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento
del danno (capitale, interessi e spese) nei confronti dell’amministrazione di appartenenza; la polizza
in questione copre, tuttavia, solo i rischi professionali derivanti dal contratto di prestazione d’opera
disciplinato dall’art. 2236 c.c., che stabilisce che “se la prestazione implica la soluzione di problemi
tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di
colpa grave”.
La seconda assicurazione è, invece, posta a carico dell’esecutore dei lavori, cioè di un soggetto
estraneo alla stazione appaltante, ed è volta alla tutela, più ampia, per eventuali danni che possano
essere causati all’opera e ad assicurare l’amministrazione contro la responsabilità civile per danni
causati a terzi nel corso della realizzazione o della manutenzione.
Si configurano, quindi, anche le coperture per responsabilità per colpa lieve. Secondo la sezione è lo
stesso legislatore che – in una prospettiva futura – tende a “guardare con favore all’assicurazione con
oneri a carico dell’amministrazione pubblica contro il danno erariale – anche indiretto piuttosto
che verso terzi- commesso con colpa grave, prevedendola nel già citato d.d.l. di riforma della Corte dei
conti (art. 1, comma 1-novies), sia pure limitatamente ai soli dirigenti pubblici e, quindi, nei confronti
di soggetti la cui attività professionale non implica affatto la soluzione di problemi tecnici di speciale
difficoltà nei termini di cui all’art. 2236 c.c., ma che comunque considera gravati - psicologicamente,
più che concretamente - dal rischio derivante dall’espressione della volontà dell’amministrazione
attraverso la firma di atti”.
Si viene ad introdurre, quindi, una deroga al generale precetto che vieta la possibilità di assicurare
la responsabilità contabile/amministrativa ex art. 28 della Costituzione. Tale tutela, si puntualizza
in deliberazione rientra “tra le forme tipiche di incentivazione dell’attività svolta dal personale
tecnico interno, allo stato attuale, non si estende alla responsabilità civile per danni a terzi se non
per quanto attiene alle conseguenze risarcitorie del danno erariale indiretto ed al diritto di rivalsa
dell’amministrazione pubblica sul proprio dipendente che l’ha determinato”.
6. La risposta
Si tratta, conclude la sezione, di una copertura di rischi professionali che si realizzano solo nelle
ipotesi di colpa grave, ma l’assicurazione prevista dalle norme del d.lgs. n. 36/2023, oggetto del
quesito del Comune “fornisce una protezione che comprende le condotte connotate da colpa lieve.
Rimane fermo che l’assicurazione, in ogni caso, dovrà tener conto dei rigorosi parametri stabiliti
dalla legge e dai regolamenti sopra richiamati, restando naturalmente esclusa la copertura dei danni
derivanti da fatti dolosi (art. 1900 c.c.).
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