Page 79 - MediAppalti, Anno XIV - N. 9
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               Le polizze assicurative (del codice dei contratti) coprono
               (necessariamente) anche per danni erariali











               5.     La ratio della polizza


               La polizza/copertura - spiega la sezione – serve a “tenere indenne il dipendente assicurato di quanto
               questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento
               del danno (capitale, interessi e spese) nei confronti dell’amministrazione di appartenenza; la polizza
               in questione copre, tuttavia, solo i rischi professionali derivanti dal contratto di prestazione d’opera
               disciplinato dall’art. 2236 c.c., che stabilisce che “se la prestazione implica la soluzione di problemi
               tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di
               colpa grave”.


               La  seconda  assicurazione  è,  invece,  posta  a  carico  dell’esecutore  dei lavori,  cioè di un  soggetto
               estraneo alla stazione appaltante, ed è volta alla tutela, più ampia, per eventuali danni che possano
               essere causati all’opera e ad assicurare l’amministrazione contro la responsabilità civile per danni
               causati a terzi nel corso della realizzazione o della manutenzione.


               Si configurano, quindi, anche le coperture per responsabilità per colpa lieve.  Secondo la sezione è lo
               stesso legislatore che – in una prospettiva futura – tende a “guardare con favore all’assicurazione con
               oneri a carico dell’amministrazione pubblica contro il danno erariale – anche indiretto piuttosto
               che verso terzi- commesso con colpa grave, prevedendola nel già citato d.d.l. di riforma della Corte dei
               conti (art. 1, comma 1-novies), sia pure limitatamente ai soli dirigenti pubblici e, quindi, nei confronti
               di soggetti la cui attività professionale non implica affatto la soluzione di problemi tecnici di speciale
               difficoltà nei termini di cui all’art. 2236 c.c., ma che comunque considera gravati - psicologicamente,
               più che  concretamente  -  dal rischio derivante  dall’espressione  della  volontà  dell’amministrazione
               attraverso la firma di atti”.

               Si viene ad introdurre, quindi, una deroga al generale precetto che vieta la possibilità di assicurare
               la responsabilità contabile/amministrativa ex art. 28 della Costituzione. Tale tutela, si puntualizza
               in  deliberazione  rientra  “tra  le  forme  tipiche di incentivazione  dell’attività  svolta  dal  personale
               tecnico interno, allo stato attuale, non si estende alla responsabilità civile per danni a terzi se non
               per quanto attiene alle conseguenze risarcitorie del danno erariale indiretto ed al diritto di rivalsa
               dell’amministrazione pubblica sul proprio dipendente che l’ha determinato”.



               6.     La risposta


               Si tratta, conclude la sezione, di una copertura di rischi professionali che si realizzano solo nelle
               ipotesi di colpa grave, ma l’assicurazione prevista dalle norme del d.lgs. n. 36/2023, oggetto del
               quesito del Comune “fornisce una protezione che comprende le condotte connotate da colpa lieve.


               Rimane  fermo  che  l’assicurazione,  in ogni caso,  dovrà  tener  conto  dei rigorosi parametri  stabiliti
               dalla legge e dai regolamenti sopra richiamati, restando naturalmente esclusa la copertura dei danni
               derivanti da fatti dolosi (art. 1900 c.c.).


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