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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Le polizze assicurative (del codice dei contratti) coprono
(necessariamente) anche per danni erariali
4. La posizione della sezione
Con la deliberazione in commento, la sezione si allontana dalla lettura sopra prospettata come
polizze ammesse per la sola fattispecie della responsabilità civile. Più in particolare, il collegio
non condivide l’affermazione “in ordine al fatto che l’apparato normativo in commento non
riguarderebbe anche - e sicuramente in via principale - l’assicurazione contro il danno erariale
causato dal dipendente all’amministrazione nell’esercizio della propria attività professionale, bensì
esclusivamente generiche ipotesi di “sinistro” cagionato a terzi”.
Questo per due – sintetizzando – sostanziali motivazioni. Il primo motivo è che la normativa
sopravvenuta (quella del codice dei contratti) si pone come normativa “derogatoria del divieto
di assicurazione stabilito dall’art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”
(divieto di assicurare la responsabilità amministrativo/contabile che, come detto
riguarda i politici).
L’altra motivazione si ravvisa nel fatto che la responsabilità professionale – di cui si parla nel codice
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riguarda il riferimento alla sola assicurazione sulla responsabilità professionale e non tout court
alla responsabilità civile da qui la considerazione della “conseguente pratica commerciale e la
modulistica, da ritenersi ancora vigente, predisposta dal Ministero dello Sviluppo Economico con
decreto 16 settembre 2022, n. 193, e recepita nel Regolamento contenente gli schemi tipo per le
garanzie fideiussorie e le polizze assicurative (di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del precedente
Codice dei contratti pubblici) e nei relativi allegati che definiscono la copertura assicurativa della
responsabilità civile professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione di lavori
“per i maggiori costi sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od
omissioni non intenzionali del progetto posto a base di gara…, imputabili a colpa professionale
dell’Assicurato” (art. 1, Allegato A, Sezione II – Coperture assicurative, Schema tipo 2.1 Copertura
assicurativa della responsabilità civile professionale del dipendente pubblico incaricato della
progettazione di lavori ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, art. 24, comma 4)”.
Questa tipologia di polizza – rimarca la sezione – copre un danno erariale. Mentre l’indicazione che
segue (del regolamento che approva gli schemi delle polizze) individua l’oggetto della copertura
assicurative
Nello stesso Regolamento, si ricorda nella deliberazione, l’art. 7, corrispondente allo Schema
tipo 2.3 inerente alla copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e
garanzia di manutenzione ai sensi dell’art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, individua, ma solo
con riferimento alla garanzia di manutenzione, l’oggetto dell’assicurazione stabilendo che qualora
sia previsto un periodo di garanzia di manutenzione, sono indennizzabili i danni materiali e diretti
alle opere assicurate, nonché i danni a terzi verificatisi durante l’esecuzione delle opere stesse e
dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto del contraente nello svolgimento
delle operazioni di manutenzione”
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