Page 78 - MediAppalti, Anno XIV - N. 9
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                  Le polizze assicurative (del codice dei contratti) coprono
                                                               (necessariamente) anche per danni erariali











               4.     La posizione della sezione


               Con la deliberazione in commento, la sezione si allontana dalla lettura sopra prospettata come
               polizze ammesse per la sola fattispecie della responsabilità civile.  Più in particolare, il collegio
               non  condivide  l’affermazione  “in  ordine  al  fatto  che  l’apparato  normativo  in  commento  non
               riguarderebbe anche  - e  sicuramente  in  via  principale  - l’assicurazione contro  il danno  erariale
               causato dal dipendente all’amministrazione nell’esercizio della propria attività professionale, bensì
               esclusivamente generiche ipotesi di “sinistro” cagionato a terzi”.

               Questo  per  due  –  sintetizzando  –  sostanziali  motivazioni.  Il  primo  motivo  è  che  la  normativa
               sopravvenuta (quella del codice dei contratti) si pone come normativa “derogatoria del divieto
               di assicurazione stabilito dall’art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”
               (divieto  di assicurare  la  responsabilità  amministrativo/contabile  che,  come detto
               riguarda i politici).


               L’altra motivazione si ravvisa nel fatto che la responsabilità professionale – di cui si parla nel codice
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               riguarda il riferimento alla sola assicurazione sulla responsabilità professionale e non tout court
               alla  responsabilità  civile  da  qui  la  considerazione  della  “conseguente  pratica  commerciale  e  la
               modulistica, da ritenersi ancora vigente, predisposta dal Ministero dello Sviluppo Economico con
               decreto 16 settembre 2022, n. 193, e recepita nel Regolamento contenente gli schemi tipo per le
               garanzie fideiussorie e le polizze assicurative (di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del precedente
               Codice dei contratti pubblici) e nei relativi allegati che definiscono la copertura assicurativa della
               responsabilità civile professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione di lavori
               “per  i  maggiori  costi  sostenuti  dalla  Stazione  appaltante  dei  lavori  in  conseguenza  di  errori  od
               omissioni  non  intenzionali  del  progetto  posto  a  base  di  gara…,  imputabili  a  colpa  professionale
               dell’Assicurato” (art. 1, Allegato A, Sezione II – Coperture assicurative, Schema tipo 2.1 Copertura
               assicurativa della responsabilità civile professionale del dipendente pubblico incaricato della
               progettazione di lavori ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, art. 24, comma 4)”.

               Questa tipologia di polizza – rimarca la sezione – copre un danno erariale. Mentre l’indicazione che
               segue (del regolamento che approva gli schemi delle polizze) individua l’oggetto della copertura
               assicurative


               Nello stesso Regolamento, si ricorda nella deliberazione, l’art. 7, corrispondente allo Schema
               tipo 2.3 inerente alla copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e
               garanzia di manutenzione ai sensi dell’art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, individua, ma solo
               con riferimento alla garanzia di manutenzione, l’oggetto dell’assicurazione stabilendo che qualora
               sia previsto un periodo di garanzia di manutenzione, sono indennizzabili i danni materiali e diretti
               alle opere assicurate, nonché i danni a terzi verificatisi durante l’esecuzione delle opere stesse e
               dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto del contraente nello svolgimento
               delle operazioni di manutenzione”


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