Page 85 - MediAppalti, Anno XIV - N. 9
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               Indebita percezione di incentivi












               2.      Il caso


               Nella vicenda presa in esame viene in rilievo un non corretto modus operandi sulla liquidazione degli
               incentivi (il caso  era  relativo  alla  pregressa  disciplina ma  perfettamente  adesiva  a  quella  attuale
               declinata  nell’articolo  45  del  codice  dei  contratti)  per  assenza  di  gara  in  alcuni  affidamenti  (oggi
               problema superato con l’articolo 45), problemi di conflitto di interessi (spesso chi liquidava si trovava
               in posizione di conflitto senza assicurare la debita terzietà) ma, soprattutto, per una situazione di
               assenza di controlli nella fase della liquidazione (dell’adozione delle determinazioni).

               In questo  senso, come  anticipato, anche  il  provvedimento in danno  del responsabile  dei servizi
               amministrativi che ha adottato una serie di determinazioni di liquidazione sulla base di atti (preordinati
               a tal scopo) da parte degli uffici interessati (nel caso di specie uffici tecnici) e per “autoliquidazione”
               di incentivi.
               Il responsabile  del  personale  (tenuto  a  controllo  prima  di dare  il benestare  sulla  emissione  dei
               mandati) non effettuava gli opportuni controlli/verifiche sulle relazioni dei RUP.

               Più nel dettaglio la procura ha effettuato la chiamata in causa “nella qualità di responsabili dell’adozione
               dei provvedimenti di liquidazione dei compensi e incentivi di cui al citato art. 113, d.lgs. n. 50/2016
               specificamente individuati nella citazione, per il mancato rispetto delle condizioni e dei presupposti
               cui la legge subordina la corresponsione degli emolumenti stessi”.

               In relazione a quanto occorre sottolineare che i vari  RUP – in generale –  hanno l’obbligo per consentire
               le ulteriori fasi e per giungere alla liquidazione di competenza di altri responsabili di servizio (in modo
               da assicurare la terzietà) di a predisporre una specifica relazione sul lavoro svolto che, nel rispetto
               della disciplina adottata dall’ente (criteri di riparo degli incentivi) e di quanto previsto dal codice,
               faccia emergere le varie componenti e quindi il gruppo di lavoro impiegato,  le funzioni tecniche svolte
               all’interno della stazione appaltante, il chiarimento sui soggetti interessati dall’incentivo che abbiamo,
               evidentemente, compiuto/svolto funzioni incentivate (oggi più chiaramente indicate nell’allegato I.10
               che contiene la descrizione tassativa non estensibile in via analogica.

               l’obbligatoria relazione tecnica, pertanto, conterrà i calcoli degli incentivi spettanti che deve essere
               oggetto di controllo (ordinariamente) da parte del responsabile del personale o dal responsabile del
               servizio amministrativo/finanziario (come nel caso trattato).


               Il controllo, maggiormente invasivo sicuramente sotto l’egida del pregresso codice – come emerge
               dalla sentenza che prendeva le mosse da una contestazione, confermata, di erogazione di incentivi in
               modo indebito, per assenza di gara, mancati chiarimenti sulle funzioni svolte etc) – meno penetrante
               per il chiarimento fondamentale, ad esempio, intervenuto con l’articolo 45 (in specie la possibilità di
               erogare gli incentivi anche in assenza di procedura di gara e per le stesse concessioni), rappresenta
               pertanto un momento istruttorio che deve essere rispettato.
               Il collegio, infatti, non ha ritenuto persuasive alcune affermazioni del responsabile del personale/
               finanziario interessato anche in relazione ad una affermata incompetenza ad innestarsi in atti altrui.


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