Page 85 - MediAppalti, Anno XIV - N. 9
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Indebita percezione di incentivi
2. Il caso
Nella vicenda presa in esame viene in rilievo un non corretto modus operandi sulla liquidazione degli
incentivi (il caso era relativo alla pregressa disciplina ma perfettamente adesiva a quella attuale
declinata nell’articolo 45 del codice dei contratti) per assenza di gara in alcuni affidamenti (oggi
problema superato con l’articolo 45), problemi di conflitto di interessi (spesso chi liquidava si trovava
in posizione di conflitto senza assicurare la debita terzietà) ma, soprattutto, per una situazione di
assenza di controlli nella fase della liquidazione (dell’adozione delle determinazioni).
In questo senso, come anticipato, anche il provvedimento in danno del responsabile dei servizi
amministrativi che ha adottato una serie di determinazioni di liquidazione sulla base di atti (preordinati
a tal scopo) da parte degli uffici interessati (nel caso di specie uffici tecnici) e per “autoliquidazione”
di incentivi.
Il responsabile del personale (tenuto a controllo prima di dare il benestare sulla emissione dei
mandati) non effettuava gli opportuni controlli/verifiche sulle relazioni dei RUP.
Più nel dettaglio la procura ha effettuato la chiamata in causa “nella qualità di responsabili dell’adozione
dei provvedimenti di liquidazione dei compensi e incentivi di cui al citato art. 113, d.lgs. n. 50/2016
specificamente individuati nella citazione, per il mancato rispetto delle condizioni e dei presupposti
cui la legge subordina la corresponsione degli emolumenti stessi”.
In relazione a quanto occorre sottolineare che i vari RUP – in generale – hanno l’obbligo per consentire
le ulteriori fasi e per giungere alla liquidazione di competenza di altri responsabili di servizio (in modo
da assicurare la terzietà) di a predisporre una specifica relazione sul lavoro svolto che, nel rispetto
della disciplina adottata dall’ente (criteri di riparo degli incentivi) e di quanto previsto dal codice,
faccia emergere le varie componenti e quindi il gruppo di lavoro impiegato, le funzioni tecniche svolte
all’interno della stazione appaltante, il chiarimento sui soggetti interessati dall’incentivo che abbiamo,
evidentemente, compiuto/svolto funzioni incentivate (oggi più chiaramente indicate nell’allegato I.10
che contiene la descrizione tassativa non estensibile in via analogica.
l’obbligatoria relazione tecnica, pertanto, conterrà i calcoli degli incentivi spettanti che deve essere
oggetto di controllo (ordinariamente) da parte del responsabile del personale o dal responsabile del
servizio amministrativo/finanziario (come nel caso trattato).
Il controllo, maggiormente invasivo sicuramente sotto l’egida del pregresso codice – come emerge
dalla sentenza che prendeva le mosse da una contestazione, confermata, di erogazione di incentivi in
modo indebito, per assenza di gara, mancati chiarimenti sulle funzioni svolte etc) – meno penetrante
per il chiarimento fondamentale, ad esempio, intervenuto con l’articolo 45 (in specie la possibilità di
erogare gli incentivi anche in assenza di procedura di gara e per le stesse concessioni), rappresenta
pertanto un momento istruttorio che deve essere rispettato.
Il collegio, infatti, non ha ritenuto persuasive alcune affermazioni del responsabile del personale/
finanziario interessato anche in relazione ad una affermata incompetenza ad innestarsi in atti altrui.
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