Page 40 - MediAppalti, Anno XIV - N. 9
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               deliberazione  nel  rispetto,  limitatamente  alle   relativi  allo  svolgimento  delle  attività  di  cui
               procedure  avviate successivamente  all’entrata   all’art.7,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto
               in  vigore  del  D.L.  n.131/20024,  delle  nuove   legislativo 28 febbraio 2021, n. 36; vale a dire
               modalità e dei criteri previsti dall’articolo 4 legge   esclusione  per  le  attività  di  organizzazione  e
               5 agosto 2022, n.118, che viene integralmente   gestione di attività sportive dilettantistiche, da
               sostituito dalla Legge n.166 citata.            svolgersi in via stabile e principale, ivi comprese
                                                               la  formazione,  la  didattica,  la  preparazione  e
                                                               l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
                    4. Novità anche per le nuove procedure
                      di affidamento che dovranno essere       La deroga opera a condizione che le suddette
                      indette entro il 30 giugno 2027          attività  siano  svolte  da:  federazioni  sportive,
                                                               discipline sportive associate ed enti di
               L’art. 4 della legge sulla concorrenza n.118/2021   promozione  sportiva,  anche  paraolimpici,
               (il  quale  recava  la  delega,  mai  esercitata,   associazioni e società sportive dilettantistiche
               per il riordino delle disposizioni relative alle   costituite  ai  sensi  dell’articolo  2,  comma  1,
               concessioni in questione), è stato integralmente   del  medesimo  decreto  legislativo  n.  36  del
               trascritto,  definendo  nuove  procedure  per   2021,  e  iscritte  al  Registro  nazionale  delle
               l’affidamento   delle   concessioni   demaniali   attività  sportive  dilettantistiche  di  cui  al
               marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle   decreto  legislativo  28  febbraio  2021,  n.  39,
               attività turistico ricreative e sportive.       che perseguono esclusivamente finalità sociali,
                                                               ricreative e di promozione del benessere
               Le nuove disposizioni si applicano alle procedure   psicofisico.
               di  affidamento  delle  concessioni  avviate
               successivamente  all’entrata  in  vigore  del  d.l.   Tale deroga è stata giustificata dal fatto che detti
               n.131/2024 e ai relativi atti concessori (comma   usi  del  demanio  marittimo,  lacuale  e  fluviale
               13 del nuovo articolo 4) che dovranno svolgersi   possono  essere  considerati  come  attività  non
               nel rispetto del diritto dell’Unione europea e dei   economiche  in  base  al  diritto  dell’Unione
               principi di libertà di stabilimento, di pubblicità,   europea e riguarda enti che operano in assenza
               di  trasparenza,  di  massima  partecipazione,  di   di fini di lucro.
               non discriminazione e di parità di trattamento,
               anche  al  fine  di  agevolare  la  partecipazione   Ultima  breve  annotazione  riguarda  la
               delle microimprese, delle piccole imprese e     disposizione  introdotta  con  la  Legge  di
               delle imprese giovanili.                        conversione,  secondo  cui  i  titolari  delle
                                                               concessioni demaniali marittime per l’esercizio
               Le concessioni interessate sono le seguenti: a)   delle  attività  turistico  ricreative  e  dei  punti
               gestione di stabilimenti balneari; b) esercizi di   di  approdo  con  finalità  turistico  ricreative  in
               ristorazione e somministrazione di bevande,     cui  sono  installati  manufatti  amovibili  di  cui
               cibi precotti e generi di monopolio; c) noleggio   alla lettera e.5) del comma 1, dell’articolo 3,
               di imbarcazioni e natanti in genere; d) gestione   del Testo Unico delle disposizioni legislative
               di strutture ricettive ed attività ricreative e   e  regolamentari  in  materia  edilizia  (D.P.R.
               sportive;  e)  esercizi  commerciali;  f)  servizi  di   6  giugno  2001  n.380),  possono,  in  vigenza
               altra  natura  e  conduzione  di  strutture  ad  uso   del  titolo  concessorio  e  ferma  restando  la
               abitativo,  compatibilmente  con  le  esigenze  di   corresponsione  del  relativo  canone,  fino  alla
               utilizzazione di cui alle precedenti categorie di   data di aggiudicazione delle procedure selettive
               utilizzazione.                                  avviate,  mantenere  installati i predetti
                                                               manufatti  anche  nel  periodo  di  sospensione
               In  sede  di  conversione  del  D.L.  n.  131/2024,   stagionale dell’esercizio delle attività turistico
               è  stato  introdotto  all’art.  4  un  nuovo  comma   ricreative;   vengono   fatti   salvi   eventuali
               1- bis, che esclude dall’ambito di applicazione   provvedimenti  di  demolizione  che  siano  stati
               della disciplina dettata dal suddetto articolo gli   adottati  prima  della  data  di  entrata  in  vigore
               usi  del  demanio  marittimo,  lacuale  e  fluviale   della Legge n.166/2024.

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