Page 38 - MediAppalti, Anno XIV - N. 9
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               •   anche nelle eccezionali ipotesi di risorsa non   dei servizi  incidenti su risorse  demaniali  di
                   scarsa e di contestuale assenza dell’interesse   carattere  scarso,  in  un  contesto  di  mercato
                   transfrontaliero certo, da provarsi in modo   nel quale le dinamiche concorrenziali sono già̀
                   rigoroso, il diritto nazionale impone in ogni   particolarmente affievolite a causa della lunga
                   caso  di procedere  con  procedura  selettiva   durata delle concessioni attualmente in essere.
                   comparativa ispirata ai fondamentali principi
                   di imparzialità,  trasparenza  e  concorrenza   In  particolare,  i provvedimenti  comunali  in
                   e preclude l’affidamento o la proroga della   questione  risulterebbero  in  contrasto  con
                   concessione  in via diretta ai concessionari   l’art.49 del Trattato (T.F.U.E.), in quanto limitano
                   uscenti.                                    ingiustificatamente  la  libertà  di  stabilimento
                                                               e la libera circolazione dei servizi nel mercato
                                                               interno,  nonché  con  le  disposizioni  normative
                   2.  Le  decisioni  dell’Autorità  Garante   euro-unitarie in materia di affidamenti pubblici,
                      della Concorrenza e del Mercato          con  particolare  riferimento  all’articolo  12  della
                                                               Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Servizi).
               Pur  in  presenza  del  sopravvenuto  D.L.  16
               settembre  2024  n.131,  in  G.U.  n.217/2024,   L’Autorità,  dopo  la  contestazione  con  “parere
               l’Agcom ha continuato a contestare la legittimità   motivato” della violazione delle norme a tutela
               dei provvedimenti di proroga delle concessioni   della concorrenza e del mercato, ha deliberato,
               balneari, adottati da diversi Comuni.           così, di impugnare gli atti contestati innanzi al
                                                               Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art.21 bis
               Da  ultimo  in  Bollettino  7  ottobre  2024  n.39,   Legge 10 ottobre 1990 n.287, come modificato
               l’Autorità con la delibera: “attività di segnalazione   dall’art.35,  comma  1,  D.L.  6  dicembre  20221
               e consultiva A.S. 2036 - Comune di Minori (Sa)   n.201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22
               - proroga delle concessioni demaniali marittime   dicembre 2011, n. 214.
               con  finalità  turistico-ricreative”,  ha  deciso  di
               proporre  ricorso  avverso  gli atti  recanti  la   Impugnativa  che  potrebbe  trovare  favorevole
               proroga  nonostante  l’avvenuta  indizione di   accoglimento per le sopra richiamate decisioni
               una  procedura  di gara  per l’assegnazione  di   del G.A.
               tre  concessioni demaniali,  con  approvazione
               del relativo bando  di gara,  senza  indicare  la
               tempistica di svolgimento di tale procedura.       3. Le disposizioni introdotte dalla Legge
                                                                      n.166 del 2024
               L’Autorità, inoltre, ha contestato le previsioni del
               bando ed, in particolare, i criteri di valutazione   A  far  data  15  novembre  2024  è  intervenuta
               delle  offerte,  in  quanto  il  criterio  premiale   la  Legge  n.166/2024,  di  conversione  del  D.L.
               basato  sulla valorizzazione  dell’esperienza   n.131/2024,  con  il  dichiarato  scopo  di  dare
               professionale  sarebbe  suscettibile  di  creare   ottemperanza  alle contestazioni mosse  con  la
               ingiustificate  restrizioni  all’accesso  al  mercato   procedura di infrazione n. 2020/4118.
               e discriminazioni tra operatori economici e non
               vi sarebbe una adeguata pubblicità del bando;   In primo luogo, è stata disposta la proroga al
               come tale, il bando risulterebbe non conforme   30 settembre 2027 delle concessioni demaniali
               con le norme poste a tutela della concorrenza e   marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle
               del mercato nella misura in cui non è idoneo a   attività turistico ricreative e sportive e di quelle
               garantire il rispetto dei principi di imparzialità,   gestite  dalle società  e  associazioni sportive
               trasparenza, non discriminazione.               iscritte nel registro del CONI e da enti del Terzo
                                                               settore, per consentire ai comuni e a tutti gli enti
               Gli  atti contestati risulterebbero, così, in   concedenti di avviare le procedure di affidamento
               contrasto con i principi concorrenziali nella misura   e di individuare il nuovo concessionario.
               in cui impediscono il confronto competitivo che
               dovrebbe essere garantito in sede di affidamento   Obbligo  di  indizione  delle  gare  fissato  al  30

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