Page 37 - MediAppalti, Anno XIV - N. 9
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Il Punto Mediappalti
1. Le decisioni del Giudice comunitario 2006/123/CE e comunque con l’art. 49
e del Giudice Amministrativo. del T.F.U.E., tutte le disposizioni nazionali
che hanno introdotto e continuano ad
Numerose sono le pronunce, sia della Corte introdurre, con una sistematica violazione
di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza del diritto dell’Unione, le proroghe delle
del 14 luglio 2016 in cause riunite C-458/14 concessioni demaniali marittime per
e C-67/15), che del Giudice amministrativo, finalità turistico-ricreative e in particolare:
a partire dall’Adunanza Plenaria del Consiglio
di Stato (sentenze nn.17 e 18 del 9 novembre a. le disposizioni di proroga previste
2021); successivamente sono intervenute in via generalizzata e automatica, e
numerose altre decisioni: da ultimo per il ormai abrogate dall’art. 3, comma 5,
Giudice di appello: Settima Sezione 17 maggio della l. n. 118 del 2002 (art. 1, commi
2022 n.3899, 20 maggio 2024 nn.4480 e 4481. 682 e 683, della l. n. 145 del 2018;
art. 182, comma 2, del d.l. n. 34 del
Si segnalano, altresì, le recentissime decisioni 2020, conv. in l. n. 77 del 2020; art.
del Tar Lazio, sezione Latina, 8 e 14 novembre 100, comma 1, del d.l. n. 104 del
2024 (nn.713 e 728), intervenute, anche, in 2020, conv. in l. n. 126 del 2020);
vigenza del D.L. 16 settembre 2024 n.131 con
le quali è stato affermato: b. le più recenti proroghe introdotte
dagli articoli 10-quater, comma 3
• tutte le proroghe delle concessioni demaniali e 12, comma 6-sexies, del d.l. n.
marittime per finalità turistico-ricreative - 198 del 2022, inseriti dalla legge di
anche quelle in favore di concessionari che conversione n.14 del 2023 e dall’art.
avessero ottenuto il titolo in ragione di una 1, comma 8, della stessa l. n. 14 del
precedente procedura selettiva laddove il 2023, che ha introdotto il comma
rapporto abbia esaurito la propria efficacia per 4-bis all’art. 4 della l. n. 118 del 2022.
la scadenza del relativo termine di durata -
sono illegittime e devono essere disapplicate I giudici amministrativi hanno, così, affermato,
dalle amministrazioni ad ogni livello, anche con orientamento assolutamente pacifico, che:
comunale, imponendosi, anche in tal caso,
l’indizione di una trasparente, imparziale • la disapplicazione della proroga si impone
e non discriminatoria procedura selettiva; prima e a prescindere dall’esame della
questione della scarsità delle risorse, in
• l’art. 12, paragrafi 1 e 2, della Dir. quanto, anche qualora si dimostrasse che in
2006/123/CE impone agli Stati membri alcuni casi specifici non vi sia scarsità di risorse
l’obbligo di applicare una procedura di naturali, le suddette disposizioni, essendo
selezione imparziale e trasparente tra i di natura generale e assoluta, paralizzano
candidati potenziali e vieta loro di rinnovare senza giustificazione alcuna l’applicazione
automaticamente un’autorizzazione rilasciata della Dir. 2003/126/CE e precludono
per una determinata attività, in termini in assoluto lo svolgimento delle gare;
incondizionati e sufficientemente precisi;
• l’applicabilità dell’art. 12 della Dir. 2006/123/
• ogni questione sulla scarsità delle risorse e CE è piena, diretta, incondizionata e non è
sugli eventuali criteri fissati per accertare né può essere subordinata dal legislatore
tale scarsità non può costituire ragione in nessun modo alla mappatura, in sede
per determinare la non applicabilità nazionale, della “scarsità” della risorsa o
della Dir. 2006/123/CE nelle more a qualsiasi riordino, pur atteso, dell’intera
della fissazione dei menzionati criteri; materia, pena il frontale contrasto di questa
subordinazione con il diritto dell’Unione e
• devono essere disapplicate perché la conseguente disapplicazione delle norme
contrastanti con l’art. 12 della Dir. che ciò prevedano;
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