Page 37 - MediAppalti, Anno XIV - N. 9
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Il Punto                                                                             Mediappalti






                    1. Le decisioni del Giudice comunitario       2006/123/CE  e  comunque  con  l’art.  49
                      e del Giudice Amministrativo.               del  T.F.U.E.,  tutte  le  disposizioni  nazionali
                                                                  che  hanno  introdotto  e  continuano  ad
               Numerose  sono  le  pronunce,  sia  della  Corte   introdurre,  con  una  sistematica  violazione
               di  Giustizia  dell’Unione  Europea  (sentenza     del  diritto  dell’Unione,  le  proroghe  delle
               del  14  luglio  2016  in  cause  riunite  C-458/14   concessioni  demaniali  marittime  per
               e  C-67/15),  che  del  Giudice  amministrativo,   finalità  turistico-ricreative  e  in  particolare:
               a  partire  dall’Adunanza  Plenaria  del  Consiglio
               di Stato (sentenze nn.17 e 18 del 9 novembre         a.  le  disposizioni  di proroga  previste
               2021); successivamente sono intervenute                  in via generalizzata e  automatica,  e
               numerose altre decisioni: da ultimo per il               ormai abrogate dall’art. 3, comma 5,
               Giudice di appello: Settima Sezione 17 maggio            della l. n. 118 del 2002 (art. 1, commi
               2022 n.3899, 20 maggio 2024 nn.4480 e 4481.              682 e 683, della l. n. 145 del 2018;
                                                                        art. 182, comma 2, del d.l. n. 34 del
               Si  segnalano,  altresì,  le recentissime  decisioni     2020, conv. in l. n. 77 del 2020; art.
               del Tar Lazio, sezione Latina, 8 e 14 novembre           100,  comma  1,  del  d.l.  n.  104  del
               2024  (nn.713  e  728),  intervenute,  anche,  in        2020,  conv.  in  l.  n.  126  del  2020);
               vigenza del D.L. 16 settembre 2024 n.131 con
               le quali è stato affermato:                          b.  le più recenti proroghe  introdotte
                                                                        dagli  articoli  10-quater,  comma  3
               •  tutte le proroghe delle concessioni demaniali         e  12,  comma  6-sexies,  del  d.l.  n.
                  marittime  per  finalità  turistico-ricreative  -     198  del 2022,  inseriti dalla  legge  di
                  anche quelle in favore di concessionari che           conversione n.14 del 2023 e dall’art.
                  avessero ottenuto il titolo in ragione di una         1, comma 8, della stessa l. n. 14 del
                  precedente  procedura  selettiva  laddove  il         2023,  che  ha  introdotto  il comma
                  rapporto abbia esaurito la propria efficacia per      4-bis all’art. 4 della l. n. 118 del 2022.
                  la scadenza del relativo termine di durata -
                  sono illegittime e devono essere disapplicate   I giudici amministrativi hanno, così, affermato,
                  dalle amministrazioni ad ogni livello, anche   con orientamento assolutamente pacifico, che:
                  comunale,  imponendosi,  anche  in  tal  caso,
                  l’indizione di una  trasparente,  imparziale   •   la disapplicazione  della proroga  si impone
                  e  non  discriminatoria procedura  selettiva;   prima  e  a  prescindere  dall’esame  della
                                                                  questione  della  scarsità  delle  risorse,  in
               •  l’art.  12,  paragrafi  1  e  2,  della  Dir.   quanto, anche qualora si dimostrasse che in
                  2006/123/CE  impone  agli  Stati  membri        alcuni casi specifici non vi sia scarsità di risorse
                  l’obbligo di applicare  una  procedura  di      naturali, le suddette  disposizioni,  essendo
                  selezione imparziale e trasparente  tra  i      di natura  generale  e  assoluta,  paralizzano
                  candidati potenziali e vieta loro di rinnovare   senza  giustificazione  alcuna  l’applicazione
                  automaticamente un’autorizzazione rilasciata    della  Dir.  2003/126/CE  e  precludono
                  per  una  determinata  attività, in termini     in assoluto  lo svolgimento  delle gare;
                  incondizionati  e  sufficientemente  precisi;
                                                               •    l’applicabilità dell’art. 12 della Dir. 2006/123/
               •  ogni questione sulla scarsità delle risorse e   CE è piena, diretta, incondizionata e non è
                  sugli  eventuali  criteri  fissati  per  accertare   né  può  essere  subordinata  dal  legislatore
                  tale  scarsità  non  può  costituire  ragione   in  nessun  modo  alla  mappatura,  in  sede
                  per   determinare  la   non   applicabilità     nazionale,  della  “scarsità”  della  risorsa  o
                  della   Dir.   2006/123/CE   nelle   more       a  qualsiasi  riordino,  pur  atteso,  dell’intera
                  della  fissazione  dei  menzionati  criteri;    materia, pena il frontale contrasto di questa
                                                                  subordinazione  con  il diritto dell’Unione  e
               •  devono    essere    disapplicate  perché        la conseguente disapplicazione delle norme
                  contrastanti   con   l’art.   12   della   Dir.   che ciò prevedano;

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