Page 35 - MediAppalti, Anno XIV - N. 9
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Il Punto                                                                             Mediappalti






                                                               dell’operatore  economico  o  degli operatori
                 L’articolo 37, commi 9, 10, 18 e 19 del       economici  con  cui  esso  intendeva  costituire
                                                               un  tale  raggruppamento  (v.,  per  analogia,
                  d.lgs. n. 163 del 2006, imponendo            sentenze del 30 gennaio 2020, Tim, C-395/18,
                   rigorosamente il mantenimento               EU:C:2020:58,  punto  48,  e  del  7  settembre
                  dell’identità giuridica e materiale          2021,  Klaipėdos  regiono  atliekų  tvarkymo
                 di un raggruppamento temporaneo               centras,  C-927/19,  EU:C:2021:700,  punto
                  di imprese, viola manifestamente             156).
                    il principio di proporzionalità.
                   Il che vale a maggior ragione in            Il  principio  di  proporzionalità  impone,
                 quanto nessuna deroga è prevista              infatti,  all’amministrazione  aggiudicatrice  di
                nell’ipotesi in cui l’amministrazione          effettuare una valutazione specifica e concreta
                     aggiudicatrice chieda, a più              dell’atteggiamento  del soggetto  interessato.
                 riprese, il differimento della data di        A  tale  titolo,  l’amministrazione  aggiudicatrice
                         validità delle offerte                deve  tener  conto  dei  mezzi  di  cui  l’offerente
                                                               disponeva  per  verificare  l’esistenza  di  una
                                                               violazione in relazione al soggetto sulle cui
                                                               capacità intendeva fare affidamento.

               Infine, in ordine alla contestazione elevata alle   In  tali  circostanze,  l’articolo  47,  §  3,  e
               due  società  che  hanno  rifiutato  di  rinnovare   l’articolo  48,  §  4,  della  direttiva  2004/18,  in
               la  loro  offerta  di  aver  cercato  di  eludere  il   combinato  disposto  con  il principio generale
               controllo del rispetto dei criteri di selezione   di proporzionalità,  devono  essere  interpretati
               e,  pertanto,  di sottrarsi  a  un’esclusione  dalla   nel  senso  che  essi  ostano  a  una  normativa
               procedura di aggiudicazione dell’appalto di cui   nazionale  che  esclude  la  possibilità, per  i
               trattasi nei procedimenti principali, la Corte ha   componenti  originari  di un  raggruppamento
               aggiunto che, se è vero che l’amministrazione   temporaneo  di  imprese  offerente,  di  recedere
               aggiudicatrice  può,  in  qualsiasi  momento,   da  tale  raggruppamento,  qualora  il  termine
               verificare  l’affidabilità  dei  componenti  di  un   di  validità  dell’offerta  presentata  da  detto
               raggruppamento  temporaneo  di imprese  e,  a   raggruppamento    giunga   a   scadenza   e
               questo  proposito,  assicurarsi  che  questi  ultimi   l’amministrazione  aggiudicatrice  chieda
               non  siano interessati  da una  delle cause  di   l’estensione  della  validità  delle  offerte  che  le
               esclusione da una procedura di aggiudicazione   sono  state  presentate,  purché  sia  dimostrato,
               di appalto elencate all’articolo 45 della direttiva   da  un  lato,  che  i  restanti  componenti  dello
               2004/18,  essa  è  tuttavia  tenuta  a  garantire,   stesso  raggruppamento  soddisfano  i  requisiti
               nell’ambito  di tale  valutazione,  il rispetto  del   definiti   dall’amministrazione   aggiudicatrice
               principio di proporzionalità.
                                                               e,  dall’altro,  che  la  continuazione  della  loro
                                                               partecipazione alla procedura di aggiudicazione
               Pertanto,  nell’applicare  motivi  facoltativi  di   di cui trattasi non comporta un deterioramento
               esclusione da una procedura di aggiudicazione   della  situazione  degli  altri  offerenti  sotto  il
               di   appalto  pubblico,   un’amministrazione    profilo della concorrenza.
               aggiudicatrice deve prestare  un’attenzione
               ancora  maggiore  a  tale  principio  qualora
               l’esclusione prevista dalla normativa nazionale
               colpisca l’intero  raggruppamento  di operatori
               economici  non  per  una  violazione imputabile
               all’insieme  dei suoi componenti,  bensì  per
               una  violazione  commessa  soltanto  da  uno
               o  più  di essi  e  senza  che  il capogruppo  di
               tale  raggruppamento  abbia  disposto di un
               qualsivoglia  potere  di  controllo  nei  confronti


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