Page 31 - MediAppalti, Anno XIV - N. 9
P. 31
Il Punto Mediappalti
provvisorie prestate per i lotti oggetto di offerta, 2. La normativa applicabile e
ritenendo che la mancata conferma delle offerte l’ordinanza di rimessione
configurasse un “recesso” abusivo dall’RTI volto
ad evitare un provvedimento di esclusione, In ordine alla fattispecie testé descritta viene
stante il difetto di moralità nel frattempo in rilievo il combinato disposto degli artt. 11
accertato dalla amministrazione. comma 6, 37 commi 8, 9, 10, 18 e 19 e 38
comma 1 lett. f) del D.lgs. 163/2006.
Avverso il provvedimento di esclusione e
l’incameramento delle cauzioni, insorgevano È allora utile rammentare che:
alcuni componenti del RTI.
• l’art. 11, comma 6, dispone(va) che:
Con la sentenza n. 4487/2021 il TAR Lazio “Ciascun concorrente non può presentare
rigettava il ricorso, ritenendo che non più di un’offerta. L’offerta è vincolante per
sussistessero gli estremi per sollevare questione il periodo indicato nel bando o nell’invito
di legittimità costituzionale o di compatibilità e, in caso di mancata indicazione, per
euro-unitaria degli articoli 11 e 37 del d.lgs. centottanta giorni dalla scadenza del
163/2006, non ravvisando alcuna antinomia tra termine per la sua presentazione. La
la disciplina nazionale e quella contenuta nella stazione appaltante può chiedere agli
direttiva 2004/18, ratione temporis vigente, la offerenti il differimento di detto termine”;
quale non prevedeva l’obbligo per il legislatore
di introdurre, nella situazione innanzi descritta, • l’art 37, ai commi 8, 9, 10, 18 e 19, a sua
la possibilità di ridurre la originaria compagine volta, prevede(va) che: “8. È consentita
del raggruppamento. la presentazione di offerte da parte dei
soggetti di cui all’articolo 34, comma
Il fulcro motivazionale della decisione di 1, lettere d) ed e), anche se non ancora
primo grado ruotava attorno alla impossibilità costituiti. In tal caso l’offerta deve essere
di conferma parziale, ovvero da parte di sottoscritta da tutti gli operatori economici
solo alcuni componenti del RTI, dell’offerta che costituiranno i raggruppamenti
presentata, all’atto della scadenza del termine di temporanei o i consorzi ordinari di
vincolatività della stessa, e alla non ammissibilità concorrenti e contenere l’impegno che, in
dell’esercizio del diritto del recesso da un RTI caso di aggiudicazione della gara, gli stessi
nel vigore della disciplina del d.lgs. 163 del operatori conferiranno mandato collettivo
2006 ed in ogni caso nel carattere elusivo del speciale con rappresentanza ad uno di essi,
recesso esercitato dalle due mandanti del RTI. da indicare in sede di offerta e qualificata
come mandatario, il quale stipulerà il
Nella specie non ricorreva – secondo il primo contratto in nome e per conto proprio e
giudice – nemmeno l’ipotesi del recesso c.d. dei mandanti. 9. È vietata l’associazione
in riduzione ammessa dalla giurisprudenza, in in partecipazione. Salvo quanto disposto
quanto il recesso era stato ritenuto elusivo della ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi
verifica sull’affidabilità del concorrente originario modificazione alla composizione dei
mandatario, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. raggruppamenti temporanei e dei consorzi
f), d.lgs. n. 163 del 2006. ordinari di concorrenti rispetto a quella
risultante dall’impegno presentato in sede
Avverso tale decisione veniva proposto appello di offerta. 10. L’inosservanza dei divieti
dinanzi al Consiglio di Stato. di cui al precedente comma comporta
l’annullamento dell’aggiudicazione o la
nullità del contratto, nonché l’esclusione
dei concorrenti riuniti in raggruppamento
o consorzio ordinario di concorrenti,
concomitanti o successivi alle procedure
di affidamento relative al medesimo
31