Page 31 - MediAppalti, Anno XIV - N. 9
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               provvisorie prestate per i lotti oggetto di offerta,   2.  La  normativa    applicabile   e
               ritenendo che la mancata conferma delle offerte         l’ordinanza di rimessione
               configurasse un “recesso” abusivo dall’RTI volto
               ad  evitare  un  provvedimento  di esclusione,   In  ordine  alla  fattispecie  testé  descritta  viene
               stante  il  difetto  di  moralità  nel  frattempo   in  rilievo  il combinato  disposto  degli artt.  11
               accertato dalla amministrazione.                comma  6,  37  commi  8,  9,  10,  18  e  19  e  38
                                                               comma 1 lett. f) del D.lgs. 163/2006.
               Avverso  il provvedimento  di  esclusione  e
               l’incameramento  delle cauzioni, insorgevano    È allora utile rammentare che:
               alcuni componenti del RTI.
                                                               •   l’art.  11,  comma  6,  dispone(va)  che:
               Con  la  sentenza  n.  4487/2021  il  TAR  Lazio   “Ciascun  concorrente  non  può  presentare
               rigettava  il  ricorso,  ritenendo  che  non       più di un’offerta. L’offerta è vincolante per
               sussistessero gli estremi per sollevare questione   il  periodo  indicato  nel  bando  o  nell’invito
               di  legittimità  costituzionale  o  di  compatibilità   e,  in caso  di  mancata indicazione, per
               euro-unitaria  degli  articoli  11  e  37  del  d.lgs.   centottanta  giorni  dalla  scadenza  del
               163/2006, non ravvisando alcuna antinomia tra      termine per la sua presentazione. La
               la disciplina nazionale e quella contenuta nella   stazione  appaltante  può  chiedere  agli
               direttiva 2004/18, ratione temporis vigente, la    offerenti  il  differimento  di  detto  termine”;
               quale non prevedeva l’obbligo per il legislatore
               di introdurre, nella situazione innanzi descritta,   •   l’art 37, ai commi 8, 9, 10, 18 e 19, a sua
               la possibilità di ridurre la originaria compagine   volta,  prevede(va)  che:  “8.  È  consentita
               del raggruppamento.                                la  presentazione  di  offerte  da  parte  dei
                                                                  soggetti  di  cui  all’articolo  34,  comma
               Il  fulcro  motivazionale  della  decisione  di    1, lettere d) ed e), anche se non ancora
               primo  grado  ruotava  attorno  alla  impossibilità   costituiti. In tal caso l’offerta deve essere
               di  conferma  parziale,  ovvero  da  parte  di     sottoscritta da tutti gli operatori economici
               solo  alcuni  componenti  del  RTI,  dell’offerta   che   costituiranno  i  raggruppamenti
               presentata, all’atto della scadenza del termine di   temporanei  o  i  consorzi  ordinari  di
               vincolatività della stessa, e alla non ammissibilità   concorrenti e contenere l’impegno che, in
               dell’esercizio del  diritto del  recesso  da  un  RTI   caso di aggiudicazione della gara, gli stessi
               nel  vigore  della  disciplina  del  d.lgs.  163  del   operatori  conferiranno  mandato  collettivo
               2006 ed in ogni caso nel carattere elusivo del     speciale con rappresentanza ad uno di essi,
               recesso esercitato dalle due mandanti del RTI.     da indicare in sede di offerta e qualificata
                                                                  come  mandatario,  il  quale  stipulerà  il
               Nella specie non  ricorreva  – secondo  il  primo   contratto  in  nome  e  per  conto  proprio  e
               giudice  –  nemmeno  l’ipotesi  del  recesso  c.d.   dei  mandanti.  9.  È  vietata  l’associazione
               in riduzione  ammessa  dalla  giurisprudenza,  in   in  partecipazione.  Salvo  quanto  disposto
               quanto il recesso era stato ritenuto elusivo della   ai  commi  18  e  19,  è  vietata  qualsiasi
               verifica sull’affidabilità del concorrente originario   modificazione   alla   composizione   dei
               mandatario, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett.   raggruppamenti temporanei e dei consorzi
               f), d.lgs. n. 163 del 2006.                        ordinari  di  concorrenti  rispetto  a  quella
                                                                  risultante dall’impegno presentato in sede
               Avverso tale decisione veniva proposto appello     di  offerta.  10.  L’inosservanza  dei  divieti
               dinanzi al Consiglio di Stato.                     di  cui  al  precedente  comma  comporta
                                                                  l’annullamento  dell’aggiudicazione  o  la
                                                                  nullità  del  contratto,  nonché  l’esclusione
                                                                  dei concorrenti riuniti in raggruppamento
                                                                  o consorzio ordinario di concorrenti,
                                                                  concomitanti  o  successivi  alle  procedure
                                                                  di  affidamento  relative  al  medesimo

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