Page 34 - MediAppalti, Anno XIV - N. 9
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               Sennonché    il   divieto   di   modificare   la   conoscere esattamente i vincoli procedurali ed
               composizione    di    un    raggruppamento      essere assicurati del fatto che gli stessi requisiti
               temporaneo di imprese deve tuttavia essere      valgono per tutti i concorrenti.
               valutato alla luce dei principi generali del diritto
               dell’Unione, segnatamente del principio di parità   Al riguardo, il punto 21 dell’allegato VII A della
               di trattamento, dell’obbligo di trasparenza     direttiva 2004/18 prevede che il «[p]eriodo di
               che  deriva  da  quest’ultimo  e  del  principio   tempo  durante  il  quale  l’offerente  è  vincolato
               di proporzionalità. Quest’ultimo principio,     alla  propria  offerta  (procedure  aperte)»
               ricordato al considerando 2 della direttiva     costituisca  parte  integrante  delle  informazioni
               2004/18,  richiede  che  le  norme  stabilite   che devono figurare nei bandi di gara.
               dagli Stati membri o dalle amministrazioni
               aggiudicatrici  nell’ambito  dell’attuazione  delle   Sulla base di tali premesse la Corte ha dunque
               disposizioni di detta direttiva non vadano oltre   osservato che l’articolo 47, § 3, e l’articolo 48,
               quanto è necessario per conseguire gli obiettivi   §  4,  della  direttiva  2004/18  devono  essere
               previsti dalla medesima direttiva.              interpretati nel senso che i componenti di
                                                               un  raggruppamento  temporaneo  di  imprese
               Il principio di parità di trattamento accorda   possono, senza violare il principio della parità
               agli  offerenti  le  stesse  possibilità  nella   di  trattamento,  recedere da quest’ultimo,
               formulazione  dei  termini  delle  loro  offerte,  il   purché sia dimostrato, da un lato, che i restanti
               che implica che tali offerte siano soggette alle   componenti di tale raggruppamento soddisfano
               medesime  condizioni  per  tutti  gli  offerenti.   le condizioni di partecipazione alla procedura
               L’obbligo di trasparenza, che ne costituisce il   di  aggiudicazione  di  appalto  pubblico  definite
               corollario,  ha  come  scopo  quello  di  eliminare   dall’amministrazione aggiudicatrice e, dall’altro,
               i  rischi  di  favoritismo  e  di  arbitrio  da  parte   che la continuazione della loro partecipazione a
               dell’amministrazione aggiudicatrice.            tale procedura non comporta un deterioramento
                                                               della  situazione  degli  altri  offerenti  sotto  il
               Tale  obbligo  implica  che  tutte  le  condizioni  e   profilo della concorrenza (CGUE sentenza del 24
               le  modalità  della  procedura  di  aggiudicazione   maggio 2016, MT Højgaard e Züblin, C-396/14,
               siano  formulate  in  maniera  chiara,  precisa   EU:C:2016:347, punti 44 e 48).
               e univoca nel bando di gara o nel capitolato
               d’oneri, così da permettere, da un lato, a      Pertanto,  l’articolo  37,  commi  9,  10,  18  e  19
               tutti  gli  offerenti  ragionevolmente  informati  e   del d.lgs. n. 163 del 2006 viola manifestamente
               normalmente diligenti di comprenderne l’esatta   il  principio  di  proporzionalità  nella  misura  in
               portata  e  di  interpretarle  allo  stesso  modo  e,   cui  impone  rigorosamente  il  mantenimento
               dall’altro, all’amministrazione aggiudicatrice di   dell’identità giuridica  e  materiale  di  un
               essere in grado di verificare effettivamente se   raggruppamento  temporaneo   di  imprese.
               le  offerte  degli  offerenti  rispondano  ai  criteri   Secondo la Corte, ciò vale a maggior ragione in
               che  disciplinano  l’appalto  in  questione  (v.,   quanto nessuna deroga è prevista nell’ipotesi in
               in  tal  senso,  sentenze  del  6  novembre  2014,   cui  l’amministrazione  aggiudicatrice  chieda,  a
               Cartiera dell’Adda, C-42/13, EU:C:2014:2345,    più riprese, il differimento della data di validità
               punto 44 e del 2 giugno 2016, Pizzo, C-27/15,   delle offerte.
               EU:C:2016:404, punto 36).
                                                               Orbene, un tale differimento richiede che tutti i
               I  principi  di  trasparenza  e  di  parità  di   componenti di un raggruppamento temporaneo
               trattamento che disciplinano tutte le procedure   di  imprese,  da  un  lato,  immobilizzino  talune
               di aggiudicazione di appalti pubblici richiedono   risorse,  tanto  in  termini  di  personale  quanto
               che  le  condizioni  sostanziali  e  procedurali   di  materiali,  nella  prospettiva  di  un’eventuale
               relative  alla  partecipazione  ad  un  appalto   aggiudicazione  dell’appalto  di  cui  trattasi  e,
               siano  chiaramente  definite  in  anticipo  e  rese   dall’altro, di prorogare la cauzione provvisoria
               pubbliche,  in  particolare  gli  obblighi  a  carico   costituita,  il  che  può  rappresentare  un  onere
               degli  offerenti,  affinché  questi  ultimi  possano   rilevante, in particolare per una PMI.

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