Page 33 - MediAppalti, Anno XIV - N. 9
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Il Punto Mediappalti
1979, causa 230/78, SpA Eridania) e la libertà controllo sull’affidabilità morale, ai sensi dell’art.
contrattuale (cfr., tra l’altro, sentenze 38, comma 1, lett. f) del Codice, dell’operatore
Sukkerfabriken Nykøbing, causa 151/78; del che viene meno per effetto del recesso; per
5 ottobre 1999, causa C-240/97, Spagna/ contro, nell’ipotesi in cui fosse ammessa la non
Commissione) e sull’articolo 119, paragrafi 1 conferma dell’offerta da parte di tale operatore,
e 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione non potendo più considerarsi lo stesso come
europea che riconosce la libera concorrenza. componente del RTI partecipante alla gara,
alcun controllo successivo dovrebbe essere
È vero che questo diritto si esercita nel rispetto del operato su detta affidabilità professionale.
diritto dell’Unione e delle legislazioni nazionali e
che può essere sottoposto alle limitazioni previste
all’articolo 52, paragrafo 1 della Carta. Ma per Il divieto di svincolo dall’offerta
altro verso, il divieto di svincolo dall’offerta, è misura proporzionale rispetto
giunta alla sua ulteriore scadenza, da parte
del singolo componente del RTI - soprattutto all’esigenza di garanzia della
in relazione a gare che si protraggano per un serietà dell’offerta presentata e
lungo periodo di tempo - pena l’esclusione del della sua imputabilità al RTI quale
RTI nel suo complesso, quale evincibile dalla parte plurisoggettiva, laddove gli
equiparazione fra mancata conferma dell’offerta operatori economici che hanno
da parte del singolo operatore aderente al RTI confermato l’offerta siano di per
e recesso dal RTI, derivante dall’applicazione sé in possesso – anche in assenza
delle norme innanzi indicate, non appare misura dell’operatore che si sia svincolato
proporzionale rispetto all’esigenza di garanzia dall’offerta – della totalità dei
della serietà dell’offerta presentata e della sua requisiti di partecipazione, senza la
imputabilità al RTI quale parte plurisoggettiva, possibilità di ammettere a tal fine
laddove gli operatori economici che hanno integrazioni di sorta?
confermato l’offerta siano di per sé in possesso
della totalità dei requisiti di partecipazione.
Difatti, conformemente al principio di 3. La pronuncia della CGUE
proporzionalità, che costituisce un principio
generale del diritto dell’Unione europea, La Corte di giustizia, chiamata a pronunciarsi
le misure adottate dagli Stati membri sulla questione in esame, ha anzitutto chiarito
non devono infatti andare al di là di che né l’articolo 47, § 3, né l’articolo 48, § 4,
quanto è necessario per raggiungere tale della direttiva 2004/18 contengono norme
obiettivo (v., in tal senso, sentenze della Corte riguardanti specificamente le modifiche
28 febbraio 2018, cause riunite MA.T.I. SUD sopraggiunte in ordine alla composizione di
SpA C-523/16 e C-536/16, del 16 dicembre un raggruppamento di operatori economici
2008, Michaniki, C-213/07, punti 48 e 61; offerente, con la conseguenza che la disciplina
del 19 maggio 2009, Assitur, C-538/07, punti di una tale situazione rientra nella competenza
21 e 23; del 23 dicembre 2009, Serrantoni e degli Stati membri.
-OMISSIS- stabile edili, C-376/08, punto 33,
nonché del 22 ottobre 2015, Impresa Edilux e Nel caso di specie, dall’articolo 37, commi
SICEF, C-425/14, punto 29). 9, 10, 18 e 19 risulta che, salvo in caso di
fallimento del capogruppo o di un componente
Il Collegio ha dunque osservato che una volta di un raggruppamento temporaneo di imprese,
operata l’equiparazione fra mancata conferma qualsiasi modifica riguardante l’originaria
dell’offerta da parte del singolo operatore composizione di tale raggruppamento era
economico aderente al RTI e recesso dal vietata, pena l’esclusione di tutti i componenti
raggruppamento, l’esclusione diventa in ogni del raggruppamento dalla procedura di
caso vincolata, laddove ritenuta elusiva del aggiudicazione di appalto pubblico.
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