Page 33 - MediAppalti, Anno XIV - N. 9
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               1979, causa 230/78, SpA Eridania) e la libertà   controllo sull’affidabilità morale, ai sensi dell’art.
               contrattuale   (cfr.,   tra   l’altro,   sentenze   38, comma 1, lett. f) del Codice, dell’operatore
               Sukkerfabriken  Nykøbing,  causa  151/78;  del   che  viene  meno  per  effetto  del  recesso;  per
               5  ottobre  1999,  causa  C-240/97,  Spagna/    contro, nell’ipotesi in cui fosse ammessa la non
               Commissione)  e  sull’articolo  119,  paragrafi  1   conferma dell’offerta da parte di tale operatore,
               e  3  del  trattato  sul  funzionamento dell’Unione   non  potendo  più considerarsi lo stesso come
               europea che riconosce la libera concorrenza.    componente  del  RTI  partecipante  alla  gara,
                                                               alcun  controllo successivo dovrebbe  essere
               È vero che questo diritto si esercita nel rispetto del   operato su detta affidabilità professionale.
               diritto dell’Unione e delle legislazioni nazionali e
               che può essere sottoposto alle limitazioni previste
               all’articolo 52, paragrafo 1 della Carta. Ma per   Il divieto di svincolo dall’offerta
               altro verso, il divieto di svincolo dall’offerta,   è misura proporzionale rispetto
               giunta alla sua  ulteriore  scadenza,  da  parte
               del singolo componente  del RTI - soprattutto        all’esigenza di garanzia della
               in relazione a  gare  che  si protraggano  per  un   serietà dell’offerta presentata e
               lungo periodo di tempo - pena l’esclusione del    della sua imputabilità al RTI quale
               RTI  nel  suo  complesso,  quale  evincibile  dalla   parte plurisoggettiva, laddove gli
               equiparazione fra mancata conferma dell’offerta     operatori economici che hanno
               da parte del singolo operatore aderente al RTI     confermato l’offerta siano di per
               e recesso  dal RTI, derivante  dall’applicazione   sé in possesso – anche in assenza
               delle norme innanzi indicate, non appare misura   dell’operatore che si sia svincolato
               proporzionale  rispetto all’esigenza  di garanzia    dall’offerta – della totalità dei
               della serietà dell’offerta presentata e della sua   requisiti di partecipazione, senza la
               imputabilità al RTI quale parte plurisoggettiva,   possibilità di ammettere a tal fine
               laddove  gli operatori  economici  che  hanno            integrazioni di sorta?
               confermato l’offerta siano di per sé in possesso
               della totalità dei requisiti di partecipazione.

               Difatti,   conformemente   al   principio   di     3. La pronuncia della CGUE
               proporzionalità, che  costituisce un principio
               generale  del diritto dell’Unione  europea,     La  Corte  di  giustizia,  chiamata  a  pronunciarsi
               le  misure  adottate  dagli Stati  membri       sulla questione in esame, ha anzitutto chiarito
               non devono  infatti  andare al di là di         che né l’articolo 47, § 3, né l’articolo 48, § 4,
               quanto è necessario per  raggiungere  tale      della  direttiva  2004/18  contengono  norme
               obiettivo (v., in tal senso, sentenze della Corte   riguardanti   specificamente   le   modifiche
               28  febbraio  2018,  cause  riunite  MA.T.I.  SUD   sopraggiunte in ordine alla composizione di
               SpA  C-523/16  e  C-536/16,  del  16  dicembre   un raggruppamento di operatori economici
               2008,  Michaniki,  C-213/07,  punti  48  e  61;   offerente, con la conseguenza che la disciplina
               del  19  maggio  2009,  Assitur,  C-538/07,  punti   di una tale situazione rientra nella competenza
               21  e  23; del 23  dicembre  2009,  Serrantoni  e   degli Stati membri.
               -OMISSIS-  stabile  edili,  C-376/08,  punto  33,
               nonché del 22 ottobre 2015, Impresa Edilux e    Nel  caso  di  specie,  dall’articolo  37,  commi
               SICEF, C-425/14, punto 29).                     9,  10,  18  e  19  risulta  che,  salvo  in  caso  di
                                                               fallimento del capogruppo o di un componente
               Il Collegio ha dunque osservato che una volta   di un raggruppamento temporaneo di imprese,
               operata  l’equiparazione  fra  mancata  conferma   qualsiasi   modifica   riguardante   l’originaria
               dell’offerta  da  parte  del  singolo  operatore   composizione  di  tale  raggruppamento  era
               economico  aderente  al RTI e  recesso  dal     vietata, pena l’esclusione di tutti i componenti
               raggruppamento,  l’esclusione  diventa  in  ogni   del  raggruppamento  dalla  procedura  di
               caso  vincolata,  laddove  ritenuta  elusiva  del   aggiudicazione di appalto pubblico.

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