Page 32 - MediAppalti, Anno XIV - N. 9
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Mediappalti                                                                               Il Punto






                   appalto.  […].  18.  In  caso  di  fallimento   a)  perché  violativo  del  principio  di
                   del mandatario ovvero, qualora si tratti di     immodificabilità  in  corso  di  gara  del  RTI,
                   imprenditore individuale, in caso di morte,     avuto  riguardo  alla  parificazione  della
                   interdizione,  inabilitazione  o  fallimento    mancata  conferma  dell’offerta  –  all’atto
                   del  medesimo  ovvero  nei  casi  previsti      della scadenza  -  da  parte  del singolo
                   dalla  normativa  antimafia,  la  stazione      operatore  economico  aderente  al  RTI al
                   appaltante  può  proseguire  il  rapporto  di   recesso dal medesimo;
                   appalto  con  altro  operatore  economico
                   che sia costituito mandatario nei modi        b)  perché  avente  carattere  elusivo  dei
                   previsti dal presente codice purché abbia i     controlli   sull’affidabilità   professionale
                   requisiti di qualificazione adeguati ai lavori   ai  sensi  dell’art.  38,  comma  1,  lett.  f),
                   o  servizi  o  forniture  ancora  da  eseguire;   dell’operatore economico recedente.
                   non sussistendo tali condizioni la stazione
                   appaltante può recedere dall’appalto. 19. In   Il Consiglio  di Stato  ha  tuttavia  ravvisato  la
                   caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero,   necessità  di disporre rinvio pregiudiziale  alla
                   qualora si tratti di imprenditore individuale,   Corte di giustizia UE, ai sensi dell’art. 267 TFUE,
                   in caso di morte, interdizione, inabilitazione   al fine di far accertare la compatibilità con
                   o  fallimento  del  medesimo  ovvero  nei   i principi europei di libera circolazione e libertà
                   casi  previsti  dalla  normativa  antimafia,  il   di stabilimento  di un  sistema che  equipari
                   mandatario, ove non indichi altro operatore   la  mancata  conferma dell’offerta  da  parte
                   economico subentrante che sia in possesso   di una  delle imprese  del  costituendo  RTI,
                   dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto   all’atto della scadenza della sua vincolatività, al
                   alla esecuzione, direttamente o a mezzo     recesso dal RTI, rendendo pertanto vincolata
                   degli altri mandanti, purché questi abbiano   l’esclusione del raggruppamento per violazione
                   i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori   del  divieto  di  modifica  soggettiva  del  RTI.  E
                   o  servizi  o  forniture  ancora  da  eseguire”.   posta  tale  equiparazione  ed  a  prescindere  dal
                                                               divieto innanzi indicato, sanzioni in ogni caso
               •   Infine, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett.   con l’esclusione  del raggruppamento la
                   f): “1. sono esclusi dalla partecipazione alle   mancata conferma  dell’offerta –  id est  il
                   procedure di affidamento delle concessioni   recesso – operata dall’operatore economico con
                   e degli appalti di lavori, forniture e servizi,   finalità elusive del controllo ex art. 38 comma 1
                   né possono essere affidatari di subappalti,   lett. f) d.lgs. 163/2006.
                   e non possono stipulare i relativi contratti
                   i  soggetti:  […]  f)  che,  secondo  motivata   E ciò perché il costringere i componenti del RTI
                   valutazione  della  stazione  appaltante,   a  rimanere  vincolati  all’offerta  presentata  per
                   hanno  commesso  grave  negligenza  o       un  periodo  indefinito  di  tempo,  anche  in  caso
                   malafede  nell’esecuzione  delle  prestazioni   di plurime  scadenze  della  sua  vincolatività,  in
                   affidate  dalla  stazione  appaltante  che   presenza di gare complesse, il cui svolgimento
                   bandisce la gara; o che hanno commesso      richieda  anche  svariati  anni –  con  la sola
                   un errore grave nell’esercizio della loro   possibilità di non conferma dell’offerta da parte
                   attività   professionale,   accertato   con   di tutti gli originari componenti del RTI – appare
                   qualsiasi  mezzo  di  prova  da  parte  della   violativo del principio della libertà di impresa di
                   stazione appaltante”.                       cui all’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali
                                                               dell’Unione europea.
               Alla  luce  della  normativa  appena  descritta  e
               della  sua  interpretazione  giurisprudenziale,   Il  suddetto  articolo  16  codifica  in  termini
               secondo  il Consiglio  di Stato,  il  recesso  nella   positivi  gli  approdi giurisprudenziali della
               fattispecie sarebbe stato da intendersi illegittimo   Corte  di giustizia che  hanno  riconosciuto  la
               per  un duplice ordine di ragioni, ciascuno  dei   libertà di esercitare un’attività economica
               quali in grado di sorreggere autonomamente il   o  commerciale  (cfr.  sentenze  del  14  maggio
               provvedimento di esclusione:                    1974,  causa  4-73,  Nold,  e  del  27  settembre

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