Page 49 - MediAppalti, Anno XIV - N. 6
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ancora nello stesso settore di servizi; e che, ai fini soglie europee, l’applicazione della rotazione nei
della rotazione, la stazione appaltante, con proprio confronti degli operatori economici invitati e non
provvedimento, può ripartire gli affidamenti in affidatari del precedente contratto, laddove, invece,
fasce in base al valore economico e la rotazione si la rotazione degli inviti è espressamente prevista
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applica con riferimento a ciascuna fascia . dall’articolo 187 del Codice per le concessioni di
importo inferiore alle soglie europee.
Innovando rispetto al passato, però, l’art. 49
prevede che il principio di rotazione si applichi L’Autorità, pertanto, ha suggerito ed auspicato
solo a carico del soggetto che abbia conseguito ad una modifica del dettato normativo, pensando
la precedente aggiudicazione, con esclusione, di estendere il principio di rotazione degli inviti,
dunque, di coloro che siano stati soltanto invitati oltre che degli affidamenti, a tutte le tipologie di
alla precedente procedura, senza risultare contratti sottosoglia.
aggiudicatari.
La norma non ripropone il riferimento ai “tre
L’ANAC, in un documento trasmesso al Ministero anni solari” espressamente previsto nelle Linee
delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed alla Cabina Guida, e non indica nemmeno alcun diverso arco
di regia per il Codice dei contratti pubblici recante temporale, dovendo il contraente uscente di fatto
“Codice Appalti, numerose criticità. Le proposte “saltare un turno” (due affidamenti consecutivi)
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di Anac per la revisione” del 23 luglio 2024 (di prima di poter legittimamente conseguire un
seguito “Proposte di Modifica”), ha indicato nuovo affidamento da parte della stessa stazione
alcune criticità della disciplina, come emerse ad un appaltante.
anno dall’entrata in vigore del Codice.
Ancora, innovativo rispetto al passato, il comma
Tra le diverse criticità evidenziate all’interno delle quarto dell’art. 49, il quale prevede una deroga al
Proposte di Modifica, l’ANAC, ha posto l’attenzione principio di rotazione, con riferimento alla struttura
sulla formulazione dell’art. 49, precisando come del mercato e alla effettiva assenza di alternative,
per compensare le inefficienze dovute all’assenza nonché di accurata esecuzione del precedente
di un confronto concorrenziale, occorrerebbe un contratto. Trattasi di presupposti concorrenti e
rafforzamento del principio di rotazione , come non alternativi tra loro, i quali devono essere
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attualmente previsto dalla norma. specificamente rappresentati negli atti di gara e,
In particolare, come visto, la norma non dispone, in relazione ai quali, la stazione appaltante deve
per i contratti di appalto di valore inferiore alle dare adeguata, puntuale e rigorosa motivazione .
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22. Relazione Illustrativa al Codice, pg. 73.
23. ANAC, Codice Appalti, numerose criticità. Le proposte di Anac per la revisione, 23 luglio 2024,
consultabile tramite https://www.anticorruzione.it/
24. Vademecum ANAC, pg. 3.
25. Vademecum ANAC, pg. 4. A riguardo, si ricordi anche il parere del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, del 29 giugno 2023, n. 2084, il quale ha chiarito che Ala stazione appaltante può derogare
al principio di rotazione dando motivazione su tutti i requisiti di cui alllart. 49, co. 4, D.lgs. 36/2023, in
esplicazione della discrezionalità amministrativa. La disposizione in esame impone una verifica concreta
e specifica, come emerge dalla formula di apertura della disposizione.a Ancora, la stessa Autorità, nel
parere reso in funzione consultiva, n. 58 del 2023, ha chiarito, ribadendo quanto detto, che nel caso di
affidamento dello stesso contratto allnimpresa iuscenteu, deve essere attentamente valutata dalla stazione
appaltante, previa verifica concreta e specifica, l,esistenza dei presupposti legittimanti la deroga al principio
di rotazione, fornendo adeguata e puntuale motivazione in relazione a tutte le condizioni indicate dalleart.
49, comma 4, del Codice. A tal riguardo la stazione appaltante è tenuta ad illustrare le ragioni specifiche
che hanno condotto a tale scelta e le motivazioni per cui non risultino percorribili alternative differenti,
motivando puntualmente in ordine alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché
al particolare e difficilmente replicabile grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente
rapporto contrattuale.
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