Page 45 - MediAppalti, Anno XIV - N. 6
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Il Punto Mediappalti
concorso di progettazione e avesse dovuto, in base costituirebbe un “necessario contrappeso”
alla normativa, essere aggiudicato al vincitore o ad alla discrezionalità riconosciuta a favore
uno dei vincitori del concorso. dell’amministrazione nel decidere gli operatori
economici da invitare in caso di procedura
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Da ultimo, si ammetteva il ricorso a questa negoziata .
procedura “snella” con riferimento ai nuovi lavori o
servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi Esso ha infatti l’obiettivo di evitare “la
analoghi, già affidati all’operatore economico cristallizzazione di relazioni esclusive tra la
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aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime stazione appaltante ed il precedente gestore” e la
amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che conseguente formazione di “rendite di posizione”,
tali lavori o servizi fossero conformi al progetto perseguendo “l’effettiva concorrenza, poiché
a base di gara e che tale progetto fosse stato consente la turnazione tra i diversi operatori
oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo nella realizzazione del servizio, consentendo
una procedura aperta. all’amministrazione di cambiare per ottenere una
miglior prestazione” .
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3. Le principali questioni applicative In questa ottica, non sarebbe stata casuale la
sorte durante la vigenza del Vecchio scelta del Legislatore di imporre il rispetto del
Codice: il principio di rotazione principio della rotazione già nella fase dell’invito
degli operatori alla procedura di gara, dal
La disciplina in commento è stata oggetto di momento che lo scopo, sarebbe stato, quello
numerose disquisizioni teorico-applicative di di “evitare che il gestore uscente, forte della
evidente impatto. conoscenza della strutturazione del servizio da
espletare acquisita nella precedente gestione,
Il Vecchio Codice, come visto, consentiva di possa agevolmente prevalere sugli altri operatori
procedere in modo più rapido e snello all’affidamento economici pur se anch’essi chiamati dalla stazione
di contratti, riconoscendo alle amministrazioni appaltante a presentare offerta e, così, posti in
procedenti ampia discrezionalità, necessariamente competizione tra loro” . Indefettibile presupposto
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bilanciata dal puntuale rispetto dei principi di logico del principio di rotazione, sarebbe dunque
trasparenza, concorrenza e rotazione. l’omogeneità del servizio posto a gara rispetto a
quello svolto dal soggetto nei cui confronti opera
Rilevante è stato il dibattito sorto soprattutto in l’inibizione .
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relazione all’applicazione pratica del principio di
rotazione--------7-------, da ultimo menzionato. Si è quindi sostenuto che la normativa contenesse
Principio applicativo, come si vedrà, notevolmente una regola “pro-competitiva”, funzionalmente
interessato dall’approvazione del Codice. preordinata a garantire l’ingresso di piccole e medie
imprese in mercati, per loro natura, ristretti; una
Al riguardo, è stato chiarito dalla giurisprudenza, regola in grado di comprimere, entro i limiti della
utile anche ai fini dell’interpretazione e concreta proporzionalità, la parità di trattamento che va
applicazione del Codice vigente, che tale principio garantita anche al gestore uscente.
7. Si veda, sul punto, S. Fata, Il regime giuridico dell’affidamento diretto di servizi e forniture ed il principio
di rotazione, Urbanistica e appalti, n. 5, 1 settembre 2023, p. 541; E. Giardino, Gli affidamenti sotto soglia,
in Giornale di diritto amministrativo, n. 3, 1 maggio 2023, p. 345.
8. Sent. Consiglio di Stato, sez. V, 12 settembre 2019, n. 6160.
9. Sent. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 20 aprile 2022, n. 1130.
10. Sent. Consiglio di Stato, sez. VI, 4 giugno 2019, n. 3755.
11. Sent. T.A.R. Veneto, sez, III, 19 gennaio 2022, n. 132; cfr. sentt. Consiglio di Stato, sez. V, 12 giugno
2019, n. 3943; 5 marzo 2019, n. 1524; 13 dicembre 2017, n. 5854.
12. Sent. T.A.R. Veneto, sez, III, 19 gennaio 2022, n. 132; cfr. sent. Consiglio di Stato, sez. V, 5 marzo
2019, n. 1524; sentt. Consiglio di Stato, sez. V, 27 aprile 2020, n. 2655; 31 marzo 2020, n. 2182.
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