Page 40 - MediAppalti, Anno XIV - N. 6
P. 40
Mediappalti Il Punto
intendendosi il diritto a porre la regola mancante” 5. Conclusioni
(Giovanni Gallone, 2020, p. 165).
La blockchain e, in generale, le tecnologie basate
È ben chiaro poi che l’automazione contrattuale su registri distribuiti, rappresentano un mondo
costituisce una declinazione del diritto all’uso complesso e in continuo divenire ma già adesso
delle tecnologie enunciato all’art. 3 del Codice possono intravedersi gli effetti dirompenti che
dell’Amministrazione digitale e può consentire di il loro impiego potrebbe avere nella società e, in
ridurre il digital divide che si è creato tra il settore particolare, nel settore pubblico.
pubblico e il mondo privato.
Dopo la prima definizione di tecnologie basate su
Per quanto concerne le caratteristiche “tecniche” registri distribuiti e di smart contract elaborata
legate all’utilizzo degli smart contracts, che dal legislatore nel 2019, l’utilizzo pratico di
secondo quanto previsto dal D.L. n. 135/2018, queste tecnologie si è imposto nel mondo della
deve avvenire necessariamente attraverso contrattualistica pubblica secondo le previsioni
tecnologie basate su registri distribuiti, dovranno degli artt. 30 e 106 del Codice.
riguardare:
1. Le caratteristiche della tecnologia a registro L’AGID ha poi fornito alcune regole tecniche per
distribuito utilizzata (al momento la norma l’utilizzo della tecnologia, prevedendo l’utilizzo
non prevede una soglia minima oltre la di registri distribuiti di carattere permissioned,
quale un registro possa dirsi distribuito); ribadendo la necessità di un approccio Human-in-
2. Il fatto che lo smart contract dovrà operare the-loop e del rispetto della normativa in materia
sul registro distribuito e non solo appoggiarsi di dati personali.
ad esso;
3. Il registro distribuito sul quale opererà La blockchain può essere una chiave per ridefinire il
lo smart contract dovrà prevedere anche tradizionale rapporto tra pubblica amministrazione
un meccanismo distribuito di formazione e cittadino/utente nell’ottica di un maggiore
del consenso, senza il quale non potrebbe coinvolgimento della società nell’amministrazione
essere rispettato il principio di inalterabilità della cosa pubblica e nella definizione e analisi
e immodificabilità delle registrazioni delle politiche pubbliche.
effettuate (Michele Manente, 2019).
Questa tecnologia può rappresentare una svolta
verso la digitalizzazione del settore pubblico,
con particolare riferimento al settore degli
appalti, e può essere impiegata in maniera
complementare rispetto alle tecnologie tradizionali
e in combinazione con altre tecnologie “disruptive”
come il machine learning e i big data.
40