Page 15 - MediAppalti, Anno XIV - N. 5
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               aver adottato provvedimenti concreti di carattere   Ai sensi poi del successivo co. 14, lo stesso o.e.
               tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei   ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante
               a prevenire ulteriori reati.                    la  sussistenza  dei  fatti  e  dei  provvedimenti  che
                                                               possono  costituire causa  di esclusione  ai sensi
               Le misure sono valutate considerando la gravità e   degli  articoli  94  e  95,  ove  non  menzionati  nel
               le particolari circostanze del reato illecito, nonché   proprio  fascicolo  virtuale.  L’omissione  di tale
               la tempestività della loro assunzione, comunicando   comunicazione o la non veridicità della medesima,
               le motivazioni ove  siano  ritenute  intempestive  o   pur non costituendo di per sé causa di esclusione,
               insufficienti.                                  può rilevare ai sensi del comma 4 dell’art. 98 (ossia
                                                               nella complessiva valutazione di gravità dell’illecito
               Chi  risulti  escluso  con  sentenza  definitiva  dalla   professionale).
               partecipazione  alle procedure  di appalto  o di
               concessione non può avvalersi del cd. self cleaning   Infine, il co. 15 dell’art. 96 stabilisce che in caso
               nel corso  del periodo di esclusione  derivante  da   di presentazione di falsa dichiarazione o falsa
               tale sentenza.                                  documentazione, nelle procedure di gara e negli
                                                               affidamenti  di  subappalto,  la  stazione  appaltante
                                                               ne dà segnalazione all’ANAC che, se ritiene esser
                   4.4 Altre disposizioni                      state  rese  con  dolo o  colpa  grave,  tenuto  conto
                                                               della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della
               Reca  l’art.  96,  co.  12  che  l’operatore  economico   falsa  dichiarazione  o  della  presentazione  di  falsa
               ha  l’onere  di comunicare  immediatamente  alla   documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario
               stazione  appaltante  la  sussistenza  di  taluno  dei   informatico  ai  fini  dell’esclusione  dalle  procedure
               provvedimenti  surricordati  che  determinano  la   di  gara  e  dagli  affidamenti  di  subappalto  per  un
               contestazione  dell’illecito  (richiesta  di rinvio a   periodo fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione
               giudizio,  provvedimenti  cautelari  etc.),  ove  non   è cancellata e perde comunque efficacia.
               menzionati nel proprio fascicolo virtuale.

               Se  vi contravviene,  il triennio inizia  a  decorrere
               dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito
               taluno di detti provvedimenti.





































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