Page 66 - MediAppalti, Anno XIV - N. 3
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Mediappalti A. D. R.
La presentazione di una domanda di
7 impedisce all’operatore economico
concordato in bianco o con riserva
di partecipare ad una procedura di
gara?
Con sentenza n. 8715 del 06/10/2023 il Consiglio
di Stato ribadisce i principi espressi dall’Adunanza
Plenaria nella sentenza n. 9/2021, secondo cui la Negli affidamenti diretti la Stazione
presentazione di una domanda di concordato in Appaltante è tenuta ad indicare
bianco o con riserva non può considerarsi causa di i costi della manodopera ai sensi
automatica di esclusione. dell’art. 41 comma 14 del codice
I principi dell’Adunanza Plenaria trovano oggi o è sufficiente la sola indicazione
esplicito riconoscimento normativo nell’ambito 8 dei costi da parte dell’offerente ma
dell’art. 94, comma 5, lett. d) del nuovo Codice senza una preventiva stima da parte
dei contratti pubblici, secondo cui le Stazioni della Stazione Appaltante?
appaltanti possono escludere: “d) l’operatore
economico che sia stato sottoposto a liquidazione
giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta L’art. 48 comma 4 del codice dei contratti pubblici
o di concordato preventivo o nei cui confronti sia prevede “ai contratti di importo inferiore alle soglie
in corso un procedimento per l’accesso a una di di rilevanza europea si applicano, se non derogate
tali procedure, fermo restando quanto previsto dalla presente Parte, le disposizioni del codice”.
dall’articolo 95 del codice della crisi di impresa
e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 Pertanto l’art. 41 comma 14 trova applicazione
gennaio 2019, n. 14, dall’articolo 186-bis, comma anche negli affidamenti diretti in quanto la norma
5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e esprime un principio generale – quale la tutela dei
dall’articolo 124 del presente codice. L’esclusione lavoratori – che deve essere comunque rispettato
non opera se, entro la data dell’aggiudicazione, (Cfr. Parere MIT. MIT n. 2398/2024).
sono stati adottati i provvedimenti di cui all’articolo
186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del
1942 e all’articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui
al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che
non intervengano ulteriori circostanze escludenti
relative alle procedure concorsuali”.
Ne deriva che l’autorizzazione giudiziale alla
partecipazione alla gara pubblica deve intervenire
entro il momento dell’aggiudicazione della stessa,
non occorrendo che in tale momento l’impresa,
inclusa quella che ha presentato domanda di
concordato in bianco o con riserva, sia anche
già stata ammessa al concordato preventivo con
continuità aziendale.
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