Page 47 - MediAppalti, Anno XIV - N. 10
P. 47
Il Punto Mediappalti
Resta da rilevare, tra l’altro, che la soluzione direzione a cui la Commissione può fare
prospettata dal Consiglio di Stato, pur nel riferimento nelle proprie attività amministrative
silenzio della sentenza sul punto, si pone in quotidiane.
linea con quanto previsto oggi all’incipit del già
menzionato art. 101, nella parte in cui lo stesso Una chiara direzione – è bene ribadirlo – che
prescrive che l’intera operatività della fattispecie non si debba tradurre, anche in questo caso,
di soccorso è comunque circoscritta ai casi in in una formalistica valutazione della sola
cui “al momento della scadenza del termine per presenza di elementi economici in altri ‘punti’
la presentazione dell’offerta il documento sia della documentazione di gara; ma che debba,
presente nel fascicolo virtuale dell’operatore piuttosto, impegnarsi a setacciare, tra le tante,
economico”. quelle ‘commistioni’ che sole si traducano in un
potenziale pericolo per le valutazioni a cui la
stessa Commissione è chiamata.
4. Conclusioni
Come anticipato in premessa, la sentenza in Le opinioni espresse nel presente lavoro sono
commento si inserisce in quel filotto di pronunce strettamente personali e non impegnano in
della giustizia amministrativa che chiarisce e, alcun modo l’Istituzione di appartenenza.
quindi, allo stesso tempo favorisce, il corretto
operato della Commissione di gara nelle
procedure d’acquisto.
Alla luce delle considerazioni svolte, la stessa
restituisce all’interprete ed agli operatori del
settore almeno due importanti notazioni di cui
occorre dare conto.
Per un verso, l’approccio che pare permeare
l’intero iter argomentativo è chiaramente
improntato al rispetto di quel principio di
risultato che – oggi – codificato all’art. 1 del
d.lgs. 36/2023, restituisce anche in un caso
come questo tutta la sua forza innovativa.
Lo si coglie, in particolare, nella scelta di
valorizzare una lettura ‘sostanzialistica’ della
documentazione di gara; e se ne ricava –
pertanto – l’indicazione per la Commissione di
non escludere l’operatore economico incappato
in un mero ‘peccato venale’ di forma.
La soluzione ben si sposa, all’evidenza, con la
spinta volta a favorire la partecipazione e la
competizione nel mercato.
Da altro angolo prospettico, ancora, il
pronunciamento diventa l’occasione ideale
per confermare e ribadire la validità di
quell’orientamento che, in punto di ‘commistione’
tra elementi economici ed altri elementi della
documentazione di gara, segna una chiara
47