Page 47 - MediAppalti, Anno XIV - N. 10
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               Resta  da  rilevare,  tra  l’altro,  che  la  soluzione   direzione  a  cui  la  Commissione  può  fare
               prospettata  dal  Consiglio di Stato,  pur  nel   riferimento nelle proprie attività amministrative
               silenzio della  sentenza  sul  punto,  si pone  in   quotidiane.
               linea con quanto previsto oggi all’incipit del già
               menzionato art. 101, nella parte in cui lo stesso   Una  chiara  direzione  –  è  bene  ribadirlo  –  che
               prescrive che l’intera operatività della fattispecie   non  si  debba  tradurre,  anche  in  questo  caso,
               di  soccorso  è  comunque  circoscritta  ai  casi  in   in  una  formalistica  valutazione  della  sola
               cui “al momento della scadenza del termine per   presenza  di elementi  economici  in  altri  ‘punti’
               la  presentazione  dell’offerta  il  documento  sia   della documentazione di gara; ma  che  debba,
               presente  nel  fascicolo  virtuale  dell’operatore   piuttosto, impegnarsi a setacciare, tra le tante,
               economico”.                                     quelle ‘commistioni’ che sole si traducano in un
                                                               potenziale  pericolo per  le  valutazioni a  cui la
                                                               stessa Commissione è chiamata.
                   4. Conclusioni

               Come  anticipato in premessa,  la  sentenza  in   Le  opinioni espresse  nel  presente  lavoro  sono
               commento si inserisce in quel filotto di pronunce   strettamente  personali  e  non  impegnano  in
               della giustizia  amministrativa  che  chiarisce  e,   alcun modo l’Istituzione di appartenenza.
               quindi,  allo  stesso  tempo  favorisce,  il  corretto
               operato  della  Commissione  di gara  nelle
               procedure d’acquisto.

               Alla luce  delle considerazioni svolte, la stessa
               restituisce  all’interprete  ed  agli operatori  del
               settore almeno due importanti notazioni di cui
               occorre dare conto.


               Per  un  verso, l’approccio  che  pare  permeare
               l’intero  iter  argomentativo  è  chiaramente
               improntato  al  rispetto  di  quel  principio  di
               risultato  che  –  oggi  –  codificato  all’art.  1  del
               d.lgs.  36/2023,  restituisce  anche  in  un  caso
               come questo tutta la sua forza innovativa.

               Lo  si coglie, in particolare,  nella scelta di
               valorizzare una  lettura  ‘sostanzialistica’ della
               documentazione  di gara;  e  se  ne  ricava  –
               pertanto – l’indicazione per la Commissione di
               non escludere l’operatore economico incappato
               in un mero ‘peccato venale’ di forma.

               La soluzione ben si sposa, all’evidenza, con la
               spinta  volta  a  favorire  la  partecipazione  e  la
               competizione nel mercato.

               Da  altro  angolo  prospettico,  ancora,  il
               pronunciamento  diventa  l’occasione  ideale
               per  confermare  e  ribadire  la  validità  di
               quell’orientamento che, in punto di ‘commistione’
               tra  elementi economici ed altri elementi  della
               documentazione  di gara,  segna  una  chiara

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