Page 49 - MediAppalti, Anno XIV - N. 1
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti






               Autorità Nazionale Anticorruzione

               DELIBERA N. 29 del 17 gennaio 2024
               UPREC - PRE 0805 -2023-L (FASC. 5547/2023)

               “Appalto pubblico – Servizi - Scelta del contraente - Bando di gara – Lavorazioni - Attività maggiormente
               esposte a rischio di infiltrazione mafiosa – Iscrizione white list – Soggetto onerato – Impresa che svolge la
               lavorazione – Sussiste”

               “Qualora  il bando  di  gara  individui delle  lavorazioni  riconducibili all’elenco  di  attività  maggiormente
               esposte  a  rischio  di  infiltrazione  mafiosa,  il  concorrente  che  dichiari  di  eseguirle  in  proprio  è  tenuto  a
               possedere, all’atto della partecipazione alla gara, l’iscrizione nelle white list della Prefettura territorialmente
               competente. Nel caso in cui le suddette lavorazioni siano affidate in subappalto o costituiscano oggetto
               di  una  subfornitura,  è  il  subappaltatore  o  il  subfornitore  a  dover  risultare  iscritto  nelle  white  list  della
               Prefettura territorialmente competente”





               Autorità Nazionale Anticorruzione

               DELIBERA N. 25 del 17 gennaio 2024
               UPREC/PRE/840/2023/L/PREC

               “La fissazione di limiti al subappalto è ammissibile a condizione che la Stazione appaltante compia una
               valutazione  in  concreto  delle  attività  oggetto  di  affidamento,  valutando,  in  particolare,  se  ricorrano  i
               presupposti indicati dall’art. 119, comma 2, del d.lgs. 36/2023 per imporre al concorrente aggiudicatario di
               eseguire direttamente una parte delle lavorazioni o prestazioni dedotte nell’appalto.”

               “  ...  dall’analisi  della  norma,  deve  convenirsi  che  il legislatore  ha  inteso  preservare  la  discrezionalità
               delle Stazioni appaltanti nella fissazione di limiti al ricorso al subappalto; tuttavia, tali limiti, per poter
               essere  legittimamente  previsti nei  documenti  di gara,  devono  rispondere  a  precise  esigenze  connesse
               alle caratteristiche specifiche dell’appalto e, dunque, richiedono alla Stazione appaltante di compiere una
               valutazione in concreto delle attività oggetto di affidamento e di decidere – previa adeguata motivazione
               e  nel  rispetto  dei  principi  di  cui  all’art.  30  del  d.lgs.  50/2016  –  se  ricorrano  le  condizioni  fissate  dalla
               norma per poter imporre all’aggiudicatario l’obbligo di eseguire direttamente talune lavorazioni/prestazioni
               dedotte nell’appalto. ... l’art. 119 del d.lgs. 36/2023 ricalca il contenuto dell’abrogato art. 105, comma 2,
               del d.lgs. 50/2016. La norma, dopo aver precisato che è nullo l’accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale
               esecuzione  delle prestazioni o lavorazioni  appaltate,  nonché la prevalente  esecuzione  delle lavorazioni
               relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera, stabilisce che “Nel rispetto
               dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni
               appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di
               gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle
               specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 104, comma 11, in ragione
               dell’esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni
               da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una
               più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il
               rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti
               nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell’articolo 1 della
               legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del
               decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
               229”;”

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