Page 49 - MediAppalti, Anno XIV - N. 1
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Pareri & Sentenze Mediappalti
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 29 del 17 gennaio 2024
UPREC - PRE 0805 -2023-L (FASC. 5547/2023)
“Appalto pubblico – Servizi - Scelta del contraente - Bando di gara – Lavorazioni - Attività maggiormente
esposte a rischio di infiltrazione mafiosa – Iscrizione white list – Soggetto onerato – Impresa che svolge la
lavorazione – Sussiste”
“Qualora il bando di gara individui delle lavorazioni riconducibili all’elenco di attività maggiormente
esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, il concorrente che dichiari di eseguirle in proprio è tenuto a
possedere, all’atto della partecipazione alla gara, l’iscrizione nelle white list della Prefettura territorialmente
competente. Nel caso in cui le suddette lavorazioni siano affidate in subappalto o costituiscano oggetto
di una subfornitura, è il subappaltatore o il subfornitore a dover risultare iscritto nelle white list della
Prefettura territorialmente competente”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 25 del 17 gennaio 2024
UPREC/PRE/840/2023/L/PREC
“La fissazione di limiti al subappalto è ammissibile a condizione che la Stazione appaltante compia una
valutazione in concreto delle attività oggetto di affidamento, valutando, in particolare, se ricorrano i
presupposti indicati dall’art. 119, comma 2, del d.lgs. 36/2023 per imporre al concorrente aggiudicatario di
eseguire direttamente una parte delle lavorazioni o prestazioni dedotte nell’appalto.”
“ ... dall’analisi della norma, deve convenirsi che il legislatore ha inteso preservare la discrezionalità
delle Stazioni appaltanti nella fissazione di limiti al ricorso al subappalto; tuttavia, tali limiti, per poter
essere legittimamente previsti nei documenti di gara, devono rispondere a precise esigenze connesse
alle caratteristiche specifiche dell’appalto e, dunque, richiedono alla Stazione appaltante di compiere una
valutazione in concreto delle attività oggetto di affidamento e di decidere – previa adeguata motivazione
e nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016 – se ricorrano le condizioni fissate dalla
norma per poter imporre all’aggiudicatario l’obbligo di eseguire direttamente talune lavorazioni/prestazioni
dedotte nell’appalto. ... l’art. 119 del d.lgs. 36/2023 ricalca il contenuto dell’abrogato art. 105, comma 2,
del d.lgs. 50/2016. La norma, dopo aver precisato che è nullo l’accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale
esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni
relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera, stabilisce che “Nel rispetto
dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni
appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di
gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle
specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 104, comma 11, in ragione
dell’esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni
da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una
più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il
rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti
nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell’articolo 1 della
legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229”;”
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