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Pareri & Sentenze Mediappalti
TAR Roma, Sez. I-quater, 26/02/2024, n. 3811
Accesso agli atti: la disciplina della tutela dei segreti tecnici e commerciali nel nuovo codice dei contratti
pubblici
L’art. 36, co.2, del d.lgs. n. 36/2023 “si inserisce, infatti, all’interno di una più articolata disposizione
che detta le regole procedimentali (e processuali) dell’istituto delineato dal nuovo codice dei contratti
pubblici, imponendone una lettura sistematica, che armonizzi l’indubbia semplificazione procedimentale
determinata dall’utilizzo delle piattaforme telematiche di negoziazione con un’invariata tutela dei segreti
tecnici e commerciali, alla quale sono dedicati i successivi commi. L’accoglimento delle eventuali “richieste
di oscuramento di parti delle offerte” produce, evidentemente, effetti nei confronti di tutti i concorrenti
e, quindi, anche per i primi cinque in graduatoria, ancorché ciascuno di essi goda di un canale più veloce
per l’accesso alla documentazione degli altri quattro, ma pur sempre “al netto” dei segreti tecnici e
commerciali. A ben vedere, il medesimo art. 36 richiamato dal ricorrente, all’ultimo comma, prevedendo
che il dies a quo per impugnare l’aggiudicazione decorre “comunque” dalla comunicazione di cui all’art.
90, offre anche argomenti per un ridimensionamento dell’interesse all’accesso una volta che siano spirati
i termini per contestare in giudizio l’aggiudicazione, così superando definitivamente la tesi, fatta propria
dal ricorrente nella memoria di replica, che “la consumazione del termine decadenziale di impugnazione
e il consolidamento degli atti di gestione della gara potrebbero non verificarsi laddove risulti pendente
un’istanza di accesso tempestivamente presentata e concretamente idonea a determinare una dilazione
temporale, la quale si verifica nel caso in cui i motivi di ricorso conseguano effettivamente alla conoscenza
dei documenti richiesti”.”
Consiglio di Stato, Sez. V, 21/02/2024, n. 1745
Sulla natura intellettuale di un servizio
“La natura intellettuale o meno del servizio dipende infatti dalle sue (oggettive) caratteristiche intrinseche,
di talché “Per servizi di natura intellettuale si devono intendere quelli che richiedono lo svolgimento di
prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o
elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali
e all’organizzazione di mezzi e risorse; al contrario va esclusa la natura intellettuale del servizio avente
ad oggetto l’esecuzione di attività ripetitive che non richiedono l’elaborazione di soluzioni personalizzate,
diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, ma l’esecuzione di meri compiti standardizzati”
(Cons. Stato, III, 28 ottobre 2022, n. 9312; IV, 22 ottobre 2021, n. 7094).”
Consiglio di Stato, Sez. V, 15/02/2024, n. 1510
Servizi analoghi e servizi identici: Differenze
“La giurisprudenza ha in più occasioni precisato con riferimento ai ‘servizi analoghi’, che “tale nozione – la
cui ratio sta nel perseguire un opportuno contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore
qualificato e il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche – consente la spendibilità dei servizi
rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto, cosicché possa ritenersi
che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest’ultimo “(Cons. Stato, sez. V,
18 marzo 2019, n. 1736)”. Più in particolare: “Per servizi ‘analoghi’ non si intende servizi ‘identici’, essendo
necessario ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo
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