Page 45 - MediAppalti, Anno XIV - N. 1
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti






               TAR Roma, Sez. I-quater, 26/02/2024, n. 3811

               Accesso agli atti: la disciplina della tutela dei segreti tecnici e commerciali nel nuovo codice dei contratti
               pubblici

               L’art.  36,  co.2,  del  d.lgs.  n.  36/2023  “si  inserisce,  infatti,  all’interno  di  una  più  articolata  disposizione
               che  detta  le regole  procedimentali  (e  processuali)  dell’istituto  delineato  dal nuovo codice dei contratti
               pubblici, imponendone una lettura sistematica, che armonizzi l’indubbia semplificazione procedimentale
               determinata dall’utilizzo delle piattaforme telematiche di negoziazione con un’invariata tutela dei segreti
               tecnici e commerciali, alla quale sono dedicati i successivi commi. L’accoglimento delle eventuali “richieste
               di oscuramento di parti delle offerte” produce, evidentemente, effetti nei confronti di tutti i concorrenti
               e, quindi, anche per i primi cinque in graduatoria, ancorché ciascuno di essi goda di un canale più veloce
               per  l’accesso  alla  documentazione  degli  altri  quattro,  ma  pur  sempre  “al  netto”  dei  segreti  tecnici  e
               commerciali. A ben vedere, il medesimo art. 36 richiamato dal ricorrente, all’ultimo comma, prevedendo
               che il dies a quo per impugnare l’aggiudicazione decorre “comunque” dalla comunicazione di cui all’art.
               90, offre anche argomenti per un ridimensionamento dell’interesse all’accesso una volta che siano spirati
               i termini per contestare in giudizio l’aggiudicazione, così superando definitivamente la tesi, fatta propria
               dal ricorrente nella memoria di replica, che “la consumazione del termine decadenziale di impugnazione
               e il consolidamento degli atti di gestione della gara potrebbero non verificarsi laddove risulti pendente
               un’istanza di accesso tempestivamente presentata e concretamente idonea a determinare una dilazione
               temporale, la quale si verifica nel caso in cui i motivi di ricorso conseguano effettivamente alla conoscenza
               dei documenti richiesti”.”




               Consiglio di Stato, Sez. V, 21/02/2024, n. 1745


               Sulla natura intellettuale di un servizio

               “La natura intellettuale o meno del servizio dipende infatti dalle sue (oggettive) caratteristiche intrinseche,
               di talché “Per servizi di natura intellettuale si devono intendere quelli che richiedono lo svolgimento di
               prestazioni  professionali,  svolte  in  via  eminentemente  personale,  costituenti  ideazione  di  soluzioni  o
               elaborazione  di  pareri,  prevalenti  nel  contesto  della  prestazione  erogata  rispetto  alle  attività  materiali
               e all’organizzazione di mezzi e risorse; al contrario va esclusa la natura intellettuale del servizio avente
               ad oggetto l’esecuzione di attività ripetitive che non richiedono l’elaborazione di soluzioni personalizzate,
               diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, ma l’esecuzione di meri compiti standardizzati”
               (Cons. Stato, III, 28 ottobre 2022, n. 9312; IV, 22 ottobre 2021, n. 7094).”





               Consiglio di Stato, Sez. V, 15/02/2024, n. 1510

               Servizi analoghi e servizi identici: Differenze

               “La giurisprudenza ha in più occasioni precisato con riferimento ai ‘servizi analoghi’, che “tale nozione – la
               cui ratio sta nel perseguire un opportuno contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore
               qualificato e il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche – consente la spendibilità dei servizi
               rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto, cosicché possa ritenersi
               che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest’ultimo “(Cons. Stato, sez. V,
               18 marzo 2019, n. 1736)”. Più in particolare: “Per servizi ‘analoghi’ non si intende servizi ‘identici’, essendo
               necessario ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo

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