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Pareri & Sentenze Mediappalti
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 12/2/2024, n. 343
La struttura di supporto al RUP nel procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta
Con riguardo alla dedotta illegittimità della nomina di una struttura di supporto al R.U.P. in sede di
valutazione dell’anomalia delle offerte, va premesso che la stessa risulta essere una unità interna della
Stazione appaltante, OMISSIS (all. 6 di OMISSIS, lett. n, pag. 9), e che il giudizio finale in ordine alla
congruità (ovvero la non anomalia) dell’offerta del Consorzio aggiudicatario è stato assunto direttamente
dal R.U.P. (Avv. Antonella Cupiccia), come risulta anche dall’avvenuta sottoscrizione da parte del predetto
soggetto del verbale di gara n. 27 del 13 settembre 2023, dove è stato segnalato che il sub-procedimento di
verifica dell’anomalia è stato completato con l’accesso al F.V.O.E. di ogni componente del raggruppamento
aggiudicatario (all. 10 al ricorso, in specie, pagg. 4 e 5).
Ciò risulta conforme a un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale “nel sub-
procedimento di verifica dell’anomalia, che appartiene alla competenza del RUP, questi può avvalersi del
supporto della stessa commissione giudicatrice o di una commissione o di un tecnico ad hoc, con la
precisazione che l’affidamento di detto incarico non spoglia il RUP della sua competenza, dovendo egli fare
proprie le conclusioni alle quali è pervenuto il delegato (Cons. Stato, sez. V, 11 marzo 2021, n. 2086; sez.
III, 5 giugno 2020, n. 3602)” (Consiglio di Stato, V, 11 ottobre 2021, n. 6784).
Tale approdo risulta coerente con la circostanza, pure ritenuta legittima dalla giurisprudenza, che la
Commissione giudicatrice possa avvalersi della collaborazione di soggetti esterni ad essa o utilizzare
elaborati redatti da altri, purché tali ausili abbiano una funzione di mero supporto e che l’esito finale
dell’attività valutativa sia integralmente ascrivibile alla Commissione giudicatrice medesima: difatti, “non è
illegittimo di per sé che la Commissione di gara si faccia coadiuvare nell’espletamento delle attività valutative
che le competono da soggetti esterni, a condizione però che tali soggetti si limitino a svolgere compiti di
mero supporto e che l’esito finale dell’attività valutativa sia integralmente ascrivibile alla Commissione
giudicatrice medesima” (Consiglio di Stato, III, 17 giugno 2021, n. 4683; altresì, V, 11 ottobre 2021, n.
6782; T.A.R. Valle d’Aosta, 20 dicembre 2021, n. 73).
A supporto di tale conclusione può essere richiamata anche la normativa in materia di appalti pubblici,
applicabile ratione temporis, ossia l’art. 31, commi 7, 8 e 11, del D. Lgs. n. 50 del 2016 che consente alla
Stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell’intera procedura di gara o di parte di essa
(cfr. A.N.A.C., Parere funzione consultiva n. 11 del 28 marzo 2023). Ciò ha trovato altresì conferma nell’art.
15, comma 6, del D. Lgs. n. 36 del 2023, dove si stabilisce che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori
all’1 per cento dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di
assistenza al medesimo”. Pertanto, la nomina di una Unità posta a supporto tecnico del R.U.P., al fine di
coadiuvarlo nell’esame afferente alla congruità delle offerte dei concorrenti, risulta del tutto legittima.
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