Page 47 - MediAppalti, Anno XIV - N. 1
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti






               TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 12/2/2024, n. 343

               La struttura di supporto al RUP nel procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta

               Con  riguardo  alla dedotta  illegittimità della  nomina  di una  struttura  di supporto  al  R.U.P.  in  sede  di
               valutazione dell’anomalia delle offerte, va premesso che la stessa risulta essere una unità interna della
               Stazione appaltante, OMISSIS (all. 6 di OMISSIS, lett. n, pag. 9), e che il giudizio finale in ordine alla
               congruità (ovvero la non anomalia) dell’offerta del Consorzio aggiudicatario è stato assunto direttamente
               dal R.U.P. (Avv. Antonella Cupiccia), come risulta anche dall’avvenuta sottoscrizione da parte del predetto
               soggetto del verbale di gara n. 27 del 13 settembre 2023, dove è stato segnalato che il sub-procedimento di
               verifica dell’anomalia è stato completato con l’accesso al F.V.O.E. di ogni componente del raggruppamento
               aggiudicatario (all. 10 al ricorso, in specie, pagg. 4 e 5).

               Ciò  risulta  conforme  a  un  consolidato  orientamento  giurisprudenziale,  secondo  il  quale  “nel  sub-
               procedimento di verifica dell’anomalia, che appartiene alla competenza del RUP, questi può avvalersi del
               supporto  della stessa  commissione  giudicatrice o di una  commissione  o di un  tecnico ad  hoc,  con  la
               precisazione che l’affidamento di detto incarico non spoglia il RUP della sua competenza, dovendo egli fare
               proprie le conclusioni alle quali è pervenuto il delegato (Cons. Stato, sez. V, 11 marzo 2021, n. 2086; sez.
               III, 5 giugno 2020, n. 3602)” (Consiglio di Stato, V, 11 ottobre 2021, n. 6784).

               Tale  approdo  risulta  coerente  con  la  circostanza,  pure  ritenuta  legittima dalla  giurisprudenza,  che  la
               Commissione giudicatrice possa  avvalersi della collaborazione di soggetti esterni  ad  essa  o utilizzare
               elaborati  redatti  da  altri,  purché  tali  ausili  abbiano  una  funzione  di  mero  supporto  e  che  l’esito  finale
               dell’attività valutativa sia integralmente ascrivibile alla Commissione giudicatrice medesima: difatti, “non è
               illegittimo di per sé che la Commissione di gara si faccia coadiuvare nell’espletamento delle attività valutative
               che le competono da soggetti esterni, a condizione però che tali soggetti si limitino a svolgere compiti di
               mero  supporto  e  che  l’esito  finale  dell’attività  valutativa  sia  integralmente  ascrivibile  alla  Commissione
               giudicatrice medesima” (Consiglio di Stato, III, 17 giugno 2021, n. 4683; altresì, V, 11 ottobre 2021, n.
               6782; T.A.R. Valle d’Aosta, 20 dicembre 2021, n. 73).

               A supporto di tale conclusione può essere richiamata anche la normativa in materia di appalti pubblici,
               applicabile ratione temporis, ossia l’art. 31, commi 7, 8 e 11, del D. Lgs. n. 50 del 2016 che consente alla
               Stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell’intera procedura di gara o di parte di essa
               (cfr. A.N.A.C., Parere funzione consultiva n. 11 del 28 marzo 2023). Ciò ha trovato altresì conferma nell’art.
               15, comma 6, del D. Lgs. n. 36 del 2023, dove si stabilisce che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
               possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori
               all’1 per cento dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di
               assistenza al medesimo”. Pertanto, la nomina di una Unità posta a supporto tecnico del R.U.P., al fine di
               coadiuvarlo nell’esame afferente alla congruità delle offerte dei concorrenti, risulta del tutto legittima.





















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