Page 44 - MediAppalti, Anno XIV - N. 1
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               Pareri &                     PARERI

               Sentenze                       E SEN
                                                TENZE

































               Consiglio di Stato, Sez. V, 27/2/2024, n. 1924


               Tra principio del risultato e principio della fiducia

               “...nonostante la procedura sia stata indetta nella vigenza del d.lgs. 50/2016, che l’operato della stazione
               appaltante è perfettamente in linea col principio del risultato previsto dall’art. 1 del d.lgs. 36/2023. Questa
               Sezione ha già utilizzato disposizioni del d.lgs. 36/2023 come supporto interpretativo idoneo a risolvere
               controversie  inerenti  il  d.lgs.  50/2016  (Consiglio  di  Stato,  Sez.  V,  9  giugno  2023,  n.  5665).  L’art.  1  è
               collocato in testa alla disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici ed è principio ispiratore della stessa,
               sovraordinato agli altri. Si tratta di un principio considerato quale valore dominante del pubblico interesse
               da perseguire attraverso il contratto e che esclude che l’azione amministrativa sia vanificata ove non si
               possano ravvisare effettive ragioni che ostino al raggiungimento dell’obiettivo finale che è:


                 a) nella fase di affidamento giungere nel modo più rapido e corretto alla stipulazione del contratto;
                 b) nella fase di esecuzione (quella del rapporto) il risultato economico di realizzare l’intervento pubblico
                    nei tempi programmati e in modo tecnicamente perfetto.

               Il richiamo operato dall’appellante al principio della fiducia di cui all’art. 2 del nuovo Codice dei contratti
               pubblici (pagina 7 della memoria depositata il 10 ottobre 2023), più che avallare le tesi della medesima
               appellante, le confuta. L’affermazione secondo cui “il legislatore ha inteso valorizzare il comportamento
               legittimo, trasparente e corretto dell’amministrazione e degli operatori economici, che si presume tale, e
               che non si fonda più sul “sospetto” è del tutto corretta. L’appellante, però, da tale corretta premessa non
               trae altrettanto corrette conclusioni. Il principio della fiducia di cui all’art. 2 del nuovo Codice dei contratti
               pubblici  amplia  i  poteri  valutativi  e  la  discrezionalità  della  p.a.,  in  chiave  di  funzionalizzazione  verso  il
               miglior risultato possibile. Il principio del risultato e quello della fiducia sono avvinti inestricabilmente: la
               gara è funzionale a portare a compimento l’intervento pubblico nel modo più rispondente agli interessi della
               collettività nel pieno rispetto delle regole che governano il ciclo di vita dell’intervento medesimo.”

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