Page 46 - MediAppalti, Anno XIV - N. 1
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Mediappalti                                                                     Pareri & Sentenze






               dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati
               dai concorrenti (Cons. Stato, sez. IV, 11 maggio 2020, n. 2953). Tale interpretazione contempera l’esigenza
               di selezionare un imprenditore qualificato con il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche,
               sicché, al fine di verificare la sussistenza del requisito di capacità tecnico professionale, la verifica delle
               attività pregresse va fatta in concreto, tenendo conto del contenuto intrinseco delle prestazioni, nonché
               della tipologia e dell’entità delle attività eventualmente coincidenti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 aprile 2017,
               n. 1608; Cons. Stato, Sez.V, 28 luglio 2015, n. 3717).

               È indirizzo consolidato che l’interpretazione della lex specialis di gara deve essere condotta secondo criteri
               di ragionevolezza e di proporzionalità, in modo  da  escludere  soluzioni  interpretative eccessivamente
               restrittive e con un effetto sostanzialmente anticoncorrenziale, e ciò in omaggio al pacifico insegnamento
               della  giurisprudenza  che  impone,  in  caso  di dubbi  esegetici, la  soluzione  che  consenta  la  massima
               partecipazione  alla  gara.  Ne  consegue  che  i  concetti  di  ‘servizio  analogo’  va  inteso  non  come  identità,
               ma come mera similitudine tra prestazioni richieste, tenendo conto che l’interesse pubblico sottostante
               non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato ma, al
               contrario, l’apertura del mercato attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa
               raggiungere un giudizio complessivo di ‘affidabilità’. All’opposto, la nozione di ‘servizi identici’ individua
               una ‘categoria chiusa di prestazioni aventi medesima consistenza di tipo e funzione, sì da collidere con
               il precetto conformante le procedure di gara inteso a garantire la massima partecipazione delle imprese
               operanti  nel  medesimo  segmento  di  mercato’(Cons.  Stato,  sez.V,  23  novembre  2016,  n.  4908)”:  [così
               Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2023, n. 564];”





               TAR Lazio, Roma, Sez. II-Ter, 15/2/2024, n. 3093

               Presupposti che legittimano l’utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ex
               art. 76, d.lgs. 36/2023 per ragioni di estrema urgenza

               “... l’art. 76 del d.lgs. n. 36\2023 ha sostanzialmente riprodotto, al comma 3 lettera c), il contenuto dell’art.
               63 del d.lgs. n. 50\2016. La norma del nuovo Codice dispone infatti, per quanto qui interessa, che uno
               dei casi in cui è consentita la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando è quella per cui
               essa occorra “c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da
               eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette
               o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per
               giustificare l’estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti.”.


               Così disponeva anche l’art. 63 del d.lgs. n. 50\2016, per cui la procedura negoziata poteva essere esperita
               “c)  nella  misura  strettamente  necessaria  quando,  per  ragioni  di  estrema  urgenza  derivante  da  eventi
               imprevedibili  dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per  le procedure  aperte  o per  le procedure
               ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. E’ infatti nota
               la portata eccezionale della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, quale
               si evince dal considerando 50 della direttiva 24/2014/UE (“tenuto conto degli effetti pregiudizievoli sulla
               concorrenza, le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara dovrebbero essere
               utilizzate soltanto in circostanze del tutto eccezionali”) e dall’art. 32 della stessa direttiva, che è stato
               testualmente trasposto nell’art. 65, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50 del 2016. ... Pertanto, ciò che
               rileva ai fini della legittimità di una procedura negoziata senza pubblicazione del bando è, sotto il profilo
               che qui viene in considerazione, che l’amministrazione si sia trovata in una situazione di estrema urgenza
               per via di eventi imprevedibili e non a sé imputabili, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto che hanno
               caratterizzato tempi e modalità di indizione della procedura di gara.”



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