Page 59 - MediAppalti, Anno XII - N. 9
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti






               Consiglio di Stato, Sez. V, 10/11/2022, n. 9864

               Non è ammessa la modifica dell’RTI in caso di perdita dei requisiti speciali da parte di un componente il
               raggruppamento

               “…  deve  ritenersi  che  i  commi  17-19-ter  dell’art.  48  del  D.Lgs.  n.  50/2016),  così  come  interpretati
               dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato di recente in quatto pronunce (del 27.3.2019, n. 6,
               del 27.5.2021, nn. 9 e 10 e, da ultimo, del 25.1.2022, n. 2), non ammettano la possibilità di apportare
               modifiche  soggettive  alla  compagine  di  un  RTI  in  caso  di  sopravvenuta  perdita  dei  requisiti  speciali  di
               partecipazione (nella specie dell’attestazione SOA), essendo la sostituzione interna limitata all’ipotesi in cui
               una delle componenti del raggruppamento perda i requisiti generali di partecipazione di cui all’art. 80 del
               Codice, anche in corso di gara, e dovendo ritenersi che le esigenze organizzative per l’operatività di un RTI
               in riduzione non possano venire in rilievo laddove si debba per contro fronteggiare alla perdita in capo ad
               una delle imprese del costituendo RTI dei requisiti speciali di partecipazione.”




               Tar Campania, Sez. VIII, 02/11/2022, n. 6802


               Sui compiti e i limiti della commissione giudicatrice

               “... la giurisprudenza ha chiarito che l’adozione dei provvedimenti di esclusione e di aggiudicazione spetti
               al RUP e non all’organo straordinario della commissione che ha compiti di ausilio e di supporto del RUP
               medesimo (Consiglio di Stato sez. V, 07/10/2021, n.6706; Consiglio di Stato sez. VI, 08/11/2021, n.7419)
               ... Con maggiore impegno esplicativo, va rilevato che l’art. 77 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Commissione
               giudicatrice”)  statuisce:  “nelle  procedure  di  aggiudicazione  di  contratti  di  appalti  o  di  concessioni,
               limitatamente  ai  casi  di  aggiudicazione  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  la
               valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice,
               composta di esperi nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”...“È, dunque, preclusa alla
               commissione giudicatrice ogni altra attività che non sia di giudizio in senso stretto, compresa, in particolare,
               la verifica della regolarità delle offerte e della relativa documentazione; la quale, ove sia stata in concreto
               svolta (normalmente, su incarico dell’amministrazione, ma anche in mancanza di specifico incarico), deve
               essere  poi  verificata  e  fatta  propria  della  stazione  appaltante”  (Consiglio  di  Stato  sez.  V,  12/02/2020,
               n.1104).
               Tale principio vale, evidentemente, anche per l’aggiudicazione rispetto alla quale le norme di riferimento
               sono chiare nell’attribuire la competenza alla stazione appaltante e non alla commissione (v. art. 32 co. 5
               d.lgs. 50/2016).”





               Consiglio  di giustizia  amministrativa  per la  regione siciliana, Sezione giurisdizionale,
               25/10/2022, n. 1099


               “l’articolo 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 deve essere disapplicato, per contrasto con il diritto dell’Unione
               europea, nella parte in cui prevede che la mandataria di un’a.t.i. debba in ogni caso possedere i requisiti
               “in misura maggioritaria””

               “come affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la citata sentenza del 28 aprile 2022 (causa
               C-642/20): “L’articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
               2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che
               esso osta ad una normativa nazionale secondo la quale l’impresa mandataria di un raggruppamento di

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