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Pareri & Sentenze Mediappalti
Consiglio di Stato, Sez. V, 10/11/2022, n. 9864
Non è ammessa la modifica dell’RTI in caso di perdita dei requisiti speciali da parte di un componente il
raggruppamento
“… deve ritenersi che i commi 17-19-ter dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016), così come interpretati
dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato di recente in quatto pronunce (del 27.3.2019, n. 6,
del 27.5.2021, nn. 9 e 10 e, da ultimo, del 25.1.2022, n. 2), non ammettano la possibilità di apportare
modifiche soggettive alla compagine di un RTI in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti speciali di
partecipazione (nella specie dell’attestazione SOA), essendo la sostituzione interna limitata all’ipotesi in cui
una delle componenti del raggruppamento perda i requisiti generali di partecipazione di cui all’art. 80 del
Codice, anche in corso di gara, e dovendo ritenersi che le esigenze organizzative per l’operatività di un RTI
in riduzione non possano venire in rilievo laddove si debba per contro fronteggiare alla perdita in capo ad
una delle imprese del costituendo RTI dei requisiti speciali di partecipazione.”
Tar Campania, Sez. VIII, 02/11/2022, n. 6802
Sui compiti e i limiti della commissione giudicatrice
“... la giurisprudenza ha chiarito che l’adozione dei provvedimenti di esclusione e di aggiudicazione spetti
al RUP e non all’organo straordinario della commissione che ha compiti di ausilio e di supporto del RUP
medesimo (Consiglio di Stato sez. V, 07/10/2021, n.6706; Consiglio di Stato sez. VI, 08/11/2021, n.7419)
... Con maggiore impegno esplicativo, va rilevato che l’art. 77 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Commissione
giudicatrice”) statuisce: “nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni,
limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice,
composta di esperi nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”...“È, dunque, preclusa alla
commissione giudicatrice ogni altra attività che non sia di giudizio in senso stretto, compresa, in particolare,
la verifica della regolarità delle offerte e della relativa documentazione; la quale, ove sia stata in concreto
svolta (normalmente, su incarico dell’amministrazione, ma anche in mancanza di specifico incarico), deve
essere poi verificata e fatta propria della stazione appaltante” (Consiglio di Stato sez. V, 12/02/2020,
n.1104).
Tale principio vale, evidentemente, anche per l’aggiudicazione rispetto alla quale le norme di riferimento
sono chiare nell’attribuire la competenza alla stazione appaltante e non alla commissione (v. art. 32 co. 5
d.lgs. 50/2016).”
Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, Sezione giurisdizionale,
25/10/2022, n. 1099
“l’articolo 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 deve essere disapplicato, per contrasto con il diritto dell’Unione
europea, nella parte in cui prevede che la mandataria di un’a.t.i. debba in ogni caso possedere i requisiti
“in misura maggioritaria””
“come affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la citata sentenza del 28 aprile 2022 (causa
C-642/20): “L’articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che
esso osta ad una normativa nazionale secondo la quale l’impresa mandataria di un raggruppamento di
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