Page 57 - MediAppalti, Anno XII - N. 9
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Pareri & Sentenze Mediappalti
Pareri & PARERI
Sentenze E SEN
TENZE
Consiglio di Stato, Sez. V, 29/11/2022, n. 10504
“Soltanto ad una falsa dichiarazione (intesa come immutatio veri) potrebbe conseguire l’automatica
esclusione dalla procedura di gara”
“La giurisprudenza amministrativa ha quindi affermato che l’omissione dichiarativa, in particolare, può
rilevare solo ove possa predicarsene l’“attitudine decettiva”, ossia l’idoneità a sviare l’Amministrazione
nell’adozione di provvedimenti concernenti la procedura di gara; tanto implica che, comunque, la stazione
appaltante è tenuta a svolgere una previa valutazione discrezionale dell’effettiva incidenza della falsità o
della omissione sull’affidabilità dell’operatore, essendole per contro impedito di procedere alla esclusione
sic et simpliciter per il solo fatto della non aderenza al vero o della omissione della dichiarazione dovuta.
Pertanto, soltanto ad una falsa dichiarazione (intesa come immutatio veri) potrebbe conseguire l’automatica
esclusione dalla procedura di gara, mentre ogni altra condotta, omissiva o reticente, dell’operatore
economico, finalizzata all’adozione di provvedimenti concernenti l’ammissione alla gara, la selezione delle
offerte e l’aggiudicazione, comporta l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura solo in forza di
un apprezzamento da parte della stazione appaltante che sia di prognosi sfavorevole sull’affidabilità dello
stesso: trattandosi di valutazione ampiamente discrezionale, alla sua mancanza non può ovviare il giudice
amministrativo, il quale, in applicazione del divieto di pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi
non ancora esercitati ex art. 34, comma 4, Cod. proc. amm. e in considerazione dell’eccezionalità della
giurisdizione di merito, ammessa nelle sole ipotesi tassativamente previste dalla legge, non può sostituirsi
alla stazione appaltante nella valutazione di affidabilità professionale dell’operatore economico.”
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