Page 57 - MediAppalti, Anno XII - N. 9
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti





               Pareri &                     PARERI

               Sentenze                       E SEN
                                                TENZE











































               Consiglio di Stato, Sez. V, 29/11/2022, n. 10504

               “Soltanto  ad  una  falsa  dichiarazione  (intesa  come  immutatio veri)  potrebbe  conseguire  l’automatica
               esclusione dalla procedura di gara”

               “La  giurisprudenza  amministrativa  ha  quindi  affermato  che  l’omissione  dichiarativa,  in  particolare,  può
               rilevare  solo  ove  possa  predicarsene  l’“attitudine  decettiva”,  ossia  l’idoneità  a  sviare  l’Amministrazione
               nell’adozione di provvedimenti concernenti la procedura di gara; tanto implica che, comunque, la stazione
               appaltante è tenuta a svolgere una previa valutazione discrezionale dell’effettiva incidenza della falsità o
               della omissione sull’affidabilità dell’operatore, essendole per contro impedito di procedere alla esclusione
               sic et simpliciter per il solo fatto della non aderenza al vero o della omissione della dichiarazione dovuta.
               Pertanto, soltanto ad una falsa dichiarazione (intesa come immutatio veri) potrebbe conseguire l’automatica
               esclusione dalla procedura di gara,  mentre  ogni altra  condotta,  omissiva o reticente,  dell’operatore
               economico, finalizzata all’adozione di provvedimenti concernenti l’ammissione alla gara, la selezione delle
               offerte e l’aggiudicazione, comporta l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura solo in forza di
               un apprezzamento da parte della stazione appaltante che sia di prognosi sfavorevole sull’affidabilità dello
               stesso: trattandosi di valutazione ampiamente discrezionale, alla sua mancanza non può ovviare il giudice
               amministrativo, il quale, in applicazione del divieto di pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi
               non ancora esercitati ex art. 34, comma 4, Cod. proc. amm. e in considerazione dell’eccezionalità della
               giurisdizione di merito, ammessa nelle sole ipotesi tassativamente previste dalla legge, non può sostituirsi
               alla stazione appaltante nella valutazione di affidabilità professionale dell’operatore economico.”


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