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Pareri & Sentenze Mediappalti
già utilizzato (nel caso di specie, il richiamo alla tecnologia già utilizzata, ha portato a priori ad assumere un
unico parametro di riferimento, restringendo il perimetro delle indagini e causando un’istruttoria incompleta
e carente)”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 527 del 2 novembre 2022
PREC 148/2022/LS - PB
“Appalto pubblico – Appalto misto – Offerta - Oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro – Obbligo di indicazione in sede di offerta – Impossibilità materiale di indicazione – Soccorso
Istruttorio – Condizioni”
“L’offerta economica deve indicare obbligatoriamente e separatamente i costi della manodopera in virtù di
un obbligo legale previsto dall’articolo 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016. I costi della manodopera che
non siano stati indicati con l’offerta economica non sono suscettibili di integrazione in gara in occasione
delle giustificazioni rese ai sensi dell’articolo 97, né in sede di soccorso istruttorio ai sensi dell’articolo 83,
comma 9. Ove tuttavia sussista una “materiale impossibilità” che non consenta agli offerenti di indicare
separatamente quei costi e derivante da circostanze idonee a “generare confusione” in capo agli offerenti,
la stazione appaltante può chiedere ai concorrenti di specificare successivamente, nell’ambito delle offerte
economiche già formulate e da ritenersi non suscettibili di alcuna modifica, la parte di importo imputabile
ai costi della manodopera.”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 524 del 2 novembre 2022
PREC 124/2022/L
“Appalto pubblico – In genere – Soggetti partecipanti – Raggruppamento temporaneo di imprese – Quote
di qualificazione e di esecuzione – Impresa mandataria – Quota maggioritaria – Singola categoria –
Inammissibile”
“A seguito della sentenza della Corte di Giustizia C-642/20 del 28 aprile 2022, non è esigibile in base
alla vigente normativa che l’impresa capogruppo debba possedere i requisiti di partecipazione in misura
maggioritaria, né con riferimento all’intero appalto, né con riferimento alla singola categoria di cui esso
si compone, né tanto meno che debba eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ferma restando la
possibilità per le stazioni appaltanti di prevedere, nei bandi di gara, che taluni compiti essenziali siano svolti
direttamente da un partecipante al raggruppamento. Rimane fermo il principio secondo cui la suddivisione
delle quote di esecuzione tra le imprese raggruppande deve essere effettuata entro il limite dei requisiti di
partecipazione posseduti da ciascuna.”
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