Page 61 - MediAppalti, Anno XII - N. 9
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti






               già utilizzato (nel caso di specie, il richiamo alla tecnologia già utilizzata, ha portato a priori ad assumere un
               unico parametro di riferimento, restringendo il perimetro delle indagini e causando un’istruttoria incompleta
               e carente)”




               Autorità Nazionale Anticorruzione


               DELIBERA N. 527 del 2 novembre 2022
               PREC 148/2022/LS - PB


               “Appalto pubblico – Appalto misto – Offerta - Oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi
               di lavoro – Obbligo di indicazione in sede di offerta – Impossibilità materiale di indicazione – Soccorso
               Istruttorio – Condizioni”

               “L’offerta economica deve indicare obbligatoriamente e separatamente i costi della manodopera in virtù di
               un obbligo legale previsto dall’articolo 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016. I costi della manodopera che
               non siano stati indicati con l’offerta economica non sono suscettibili di integrazione in gara in occasione
               delle giustificazioni rese ai sensi dell’articolo 97, né in sede di soccorso istruttorio ai sensi dell’articolo 83,
               comma 9. Ove tuttavia sussista una “materiale impossibilità” che non consenta agli offerenti di indicare
               separatamente quei costi e derivante da circostanze idonee a “generare confusione” in capo agli offerenti,
               la stazione appaltante può chiedere ai concorrenti di specificare successivamente, nell’ambito delle offerte
               economiche già formulate e da ritenersi non suscettibili di alcuna modifica, la parte di importo imputabile
               ai costi della manodopera.”





               Autorità Nazionale Anticorruzione

               DELIBERA N. 524 del 2 novembre 2022
               PREC 124/2022/L


               “Appalto pubblico – In genere – Soggetti partecipanti – Raggruppamento temporaneo di imprese – Quote
               di  qualificazione  e  di  esecuzione  –  Impresa  mandataria  –  Quota  maggioritaria  –  Singola  categoria  –
               Inammissibile”

               “A seguito della sentenza della Corte di Giustizia C-642/20 del 28 aprile 2022, non è esigibile in base
               alla vigente normativa che l’impresa capogruppo debba possedere i requisiti di partecipazione in misura
               maggioritaria, né con riferimento all’intero appalto, né con riferimento alla singola categoria di cui esso
               si compone, né tanto meno che debba eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ferma restando la
               possibilità per le stazioni appaltanti di prevedere, nei bandi di gara, che taluni compiti essenziali siano svolti
               direttamente da un partecipante al raggruppamento. Rimane fermo il principio secondo cui la suddivisione
               delle quote di esecuzione tra le imprese raggruppande deve essere effettuata entro il limite dei requisiti di
               partecipazione posseduti da ciascuna.”












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