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Mediappalti Pareri & Sentenze
TAR Lombardia Brescia, Sez. I, 23/11/2022, n. 1182
“La modifica dei costi della manodopera - introdotta nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia -
comporta un’inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell’offerta economica”
“Per giurisprudenza consolidata, infatti, la modifica dei costi della manodopera - introdotta nel corso del
procedimento di verifica dell’anomalia - comporta un’inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed
essenziale dell’offerta economica, che non è suscettibile di essere mutato nell’importo, al pari degli oneri
aziendali per la sicurezza, pena l’incisione degli interessi pubblici posti a presidio delle esigenze di tutela
delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti, come imposte dall’art. 95, comma 10,
del d.lgs. n. 50/2016 (ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 28 febbraio 2020, n.1449), con la precisazione
che nell’ambito della procedura de qua «sono consentite compensazioni tra sottostime e sovrastime di
talune voci dell’offerta economica, senza che ciò determini una modifica del punctum individuationis
dell’offerta» (ex multis Consiglio di Stato sez. V, 16 marzo 2020, n.1873).
Nello specifico, la giurisprudenza ritiene possibile procedere a compensazioni tra sottostime o sovrastime
o, comunque, a modifiche delle voci di costo indicate negli stessi giustificativi, purché l’entità dell’offerta
economica rimanga ferma in ossequio alla regola di immodificabilità dell’offerta (cfr. Consiglio di Stato, sez.
V, 28 febbraio 2020, n. 1449), e le singole voci di costo siano modificate solo per sopravvenienze di fatto
o normative che comportino una riduzione dei costi o per originari comprovati errori di calcolo o per altre
plausibili ragioni (Consiglio di Stato, sez. V, 16 marzo 2020, n. 1874;): fermo restando che non è possibile
rimodulare le voci di costo senza alcuna motivazione e al solo scopo di “far quadrare i conti” ossia per
assicurarsi che il prezzo complessivo offerto resti immutato ma siano superate le contestazioni sollevate
dalla stazione appaltante su alcune voci di costo (Consiglio di Stato, V, 22 maggio 2015, n. 2581).
Il sub-procedimento di verifica dell’anomalia non ha, infatti, quale obiettivo la riparametrazione dell’offerta
alla luce delle sollecitazioni provenienti dalla stazione appaltante, ma quello di verificare la serietà dell’offerta
già formulata, pena la palese violazione del principio della par condicio tra i concorrenti (Consiglio di Stato,
sez. V, 4 giugno 2020, n. 3528).”
TAR Campania, Napoli, Sez. II, 18/11/2022, n. 7131
La valutazione di congruità del costo della manodopera risulta necessaria anche nell’ipotesi in cui l’offerta
non sia considerata anomala
“- la valutazione di congruità del costo della manodopera, per il profilo della garanzia del salario minimo
oggetto di contrattazione collettiva, costituisce adempimento necessario, non solo al fine di verificare
l’idoneità della forza lavoro indicata in offerta rispetto alla corretta e completa esecuzione della proposta
progettuale presentata, ma soprattutto a garanzia dell’equa retribuzione del personale ivi impiegato,
trattandosi di diritto costituzionalmente riconosciuto;
- tale valutazione, sebbene frequentemente condotta nell’ambito del sub-procedimento di verifica
dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50 del 2016, mantiene in ogni caso una propria
autonoma ratio rispetto a quest’ultima, risultando necessaria anche nell’ipotesi in cui l’offerta non sia
considerata anomala (T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, 19 maggio 2021, n. 502);”
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