Page 58 - MediAppalti, Anno XII - N. 9
P. 58

Mediappalti                                                                     Pareri & Sentenze






               TAR Lombardia Brescia, Sez. I, 23/11/2022, n. 1182

               “La modifica dei costi della manodopera - introdotta nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia -
               comporta un’inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell’offerta economica”

               “Per giurisprudenza consolidata, infatti, la modifica dei costi della manodopera - introdotta nel corso del
               procedimento di verifica dell’anomalia - comporta un’inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed
               essenziale dell’offerta economica, che non è suscettibile di essere mutato nell’importo, al pari degli oneri
               aziendali per la sicurezza, pena l’incisione degli interessi pubblici posti a presidio delle esigenze di tutela
               delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti, come imposte dall’art. 95, comma 10,
               del d.lgs. n. 50/2016 (ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 28 febbraio 2020, n.1449), con la precisazione
               che nell’ambito della procedura de qua «sono consentite compensazioni tra sottostime e sovrastime di
               talune  voci  dell’offerta  economica,  senza  che  ciò  determini  una  modifica  del  punctum  individuationis
               dell’offerta» (ex multis Consiglio di Stato sez. V, 16 marzo 2020, n.1873).
               Nello specifico, la giurisprudenza ritiene possibile procedere a compensazioni tra sottostime o sovrastime
               o, comunque, a modifiche delle voci di costo indicate negli stessi giustificativi, purché l’entità dell’offerta
               economica rimanga ferma in ossequio alla regola di immodificabilità dell’offerta (cfr. Consiglio di Stato, sez.
               V, 28 febbraio 2020, n. 1449), e le singole voci di costo siano modificate solo per sopravvenienze di fatto
               o normative che comportino una riduzione dei costi o per originari comprovati errori di calcolo o per altre
               plausibili ragioni (Consiglio di Stato, sez. V, 16 marzo 2020, n. 1874;): fermo restando che non è possibile
               rimodulare le voci di costo senza alcuna motivazione e al solo scopo di “far quadrare i conti” ossia per
               assicurarsi che il prezzo complessivo offerto resti immutato ma siano superate le contestazioni sollevate
               dalla stazione appaltante su alcune voci di costo (Consiglio di Stato, V, 22 maggio 2015, n. 2581).
               Il sub-procedimento di verifica dell’anomalia non ha, infatti, quale obiettivo la riparametrazione dell’offerta
               alla luce delle sollecitazioni provenienti dalla stazione appaltante, ma quello di verificare la serietà dell’offerta
               già formulata, pena la palese violazione del principio della par condicio tra i concorrenti (Consiglio di Stato,
               sez. V, 4 giugno 2020, n. 3528).”




               TAR Campania, Napoli, Sez. II, 18/11/2022, n. 7131


               La valutazione di congruità del costo della manodopera risulta necessaria anche nell’ipotesi in cui l’offerta
               non sia considerata anomala

               “- la valutazione di congruità del costo della manodopera, per il profilo della garanzia del salario minimo
               oggetto  di  contrattazione  collettiva,  costituisce  adempimento  necessario,  non  solo  al  fine  di  verificare
               l’idoneità della forza lavoro indicata in offerta rispetto alla corretta e completa esecuzione della proposta
               progettuale  presentata,  ma  soprattutto  a  garanzia  dell’equa  retribuzione  del  personale  ivi  impiegato,
               trattandosi di diritto costituzionalmente riconosciuto;
               -  tale  valutazione,  sebbene  frequentemente  condotta  nell’ambito  del  sub-procedimento  di  verifica
               dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50 del 2016, mantiene in ogni caso una propria
               autonoma  ratio  rispetto  a  quest’ultima,  risultando  necessaria  anche  nell’ipotesi  in  cui  l’offerta  non  sia
               considerata anomala (T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, 19 maggio 2021, n. 502);”












                                                           58
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63