Page 53 - MediAppalti, Anno XII - N. 9
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Il Punto Mediappalti
La questione di base, ossia la tenuta della pretesa corpo, secondo un consolidato orientamento della
onnicomprensività del corrispettivo contrattuale giurisprudenza civile fatto proprio dall’Autorità, il
nell’appalto affidato “a corpo”, principio dell’immodificabilità
a maggior ragione riguarda del prezzo non è assoluto ed
tutti i casi di significative La caratteristica del inderogabile, ma trova un limite
variazioni quantitative di quanto contratto a corpo: nella pedissequa rispondenza
commissionato, a cominciare da il trasferimento del dell’opera da eseguire ai disegni
ciò che frequentemente accade esecutivi ed alle specifiche
nel passaggio dagli elaborati rischio quantità tecniche forniti dalla stazione
preliminari al progetto definitivo, sull’appaltatore. appaltante, sulla base dei
laddove emerga la necessità di quali l’offerente ha eseguito i
prevedere opere in misura assai propri calcoli e le proprie stime
maggiore e/o diversa rispetto a quanto in origine economiche e si è determinato a formulare la
indicato all’atto dell’affidamento dell’incarico, propria offerta, ritenendola congrua e conveniente
con la conseguenza che l’attività professionale rispetto alle prestazioni da eseguire.
da svolgere risulta significativamente più ampia
rispetto al preventivato, a volte addirittura doppia. Infatti, continua l’Autorità, soltanto se l’opera
da eseguire è descritta in modo preciso, sulla
Occorre con chiarezza premettere che, in base di un progetto dettagliato che include tutti
presenza di un appalto affidato con pattuizione a gli elaborati necessari, il concorrente è in grado
corpo, o a forfait o a prezzo chiuso, di presentare un’offerta di ribasso
come spesso il medesimo concetto rispetto all’importo individuato dalla
viene contrattualmente declinato I limiti nel stazione appaltante a “corpo” e potrà
con formule linguistiche diverse, trasferimento sopportare il rischio delle quantità
l’obiettivo del committente è quello del rischio rispetto al prezzo pattuito senza
di accollare il rischio delle quantità in che ciò legittimi la trasformazione
capo all’assuntore del contratto. dell’appalto in un contratto aleatorio e
Recita al riguardo l’articolo 59, comma ciò anche tenendo conto degli obblighi
5 bis, del codice dei contratti pubblici, di cui d.lgs. di correttezza e buona fede che discendono dagli
n. 50 del 2016, che per le prestazioni a corpo il artt. 1175 e 1375 c.c..
prezzo offerto rimane fisso e non può variare in
aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la A supporto di tale affermazione l’Autorità richiama
quantità effettiva dei lavori eseguiti. due suoi precedenti interventi, costituiti dalle
Possiamo affermare che tale obiettivo possa deliberazioni n. 51, del 21 febbraio 2002, e 18 del
ritenersi sempre conseguito quale che sia la 12 novembre 2014.
modalità con cui esso viene trasferito oltreché la
relativa entità economica? Conseguenza degli affermati presupposti è che,
testualmente, se l’incremento dei lavori da
La risposta sembra doversi declinare in senso eseguire risulti di rilevante entità e derivi
negativo, in tal modo esprimendosi anche l’Autorità da carenze quantitative e qualitative della
anticorruzione, che mette altresì in evidenza progettazione originaria, l’appaltatore ha diritto
una serie di elementi rilevanti ad un compenso ulteriore per
sia sul piano della legittimità La rilevanza i lavori aggiuntivi eseguiti
delle richieste formulate su richiesta del committente
dall’appaltatore, laddove l’accollo quantitativa delle o per effetto di varianti, il
del rischio non abbia avuto luogo modifiche quale dev’essere calcolato “a
in modo corretto, che su quello misura” limitatamente alle
dell’assenza di potenziali addebiti quantità variate; in tal senso
verso l’amministrazione chiamata a riconoscerle. sono richiamate le affermazioni che la Corte di
Vediamo quali sono le motivazioni a sostegno della Cassazione ha reso in sede civile, con sentenza
posizione assunta. della Prima Sezione n. 9246, in data 7 giugno
Muovendo dall’esperienza dei lavori, l’Anac rinnova 2012, e con ordinanza n. 22268, del 25 settembre
l’affermazione secondo la quale, nei contratti a 2017.
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