Page 49 - MediAppalti, Anno XII - N. 8
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 mancato esercizio) non necessita di una particolare   n.  50/2016  <<[non]  preclude alla concorrente
                 motivazione e può essere sindacato solo in caso di   che  si assuma  lesa  dall’aggiudicazione  di far
                 macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore   valere  in giudizio  l’anomalia  dell’offerta  della
                 di fatto (v. Cds, Sez. VI, n. 604/2017).       propria concorrente, al fine di ottenere il riesame
                                                                dell’offerta da parte della P.A., oppure la verifica
                 Ancor  più  recentemente,  in  merito  alla  verifica   della  stessa  offerta  in  giudizio da  parte  del
                 facoltativa  di  anomalia,  il  Consiglio  di  Stato  ha   giudice>> (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II
                 ribadito  che  <<la  decisione  dell’amministrazione   ter, 13/08/2018 n. 8977; T.A.R. Lazio, sez. II ter,
                 di  procedere  (o  meno)  a  verifica  di  anomalia   5/02/2018 n. 1438; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II ter,
                 dell’offerta nei casi in cui ciò non sia espressamente   21/06/2016, n. 7206).
                 previsto dalla norma è di natura discrezionale, non
                 soggetta alla sindacabilità del giudice, se non per   Pur  essendo  espressione  di  discrezionalità
                 le ipotesi di manifesta illogicità ed irragionevolezza   tecnica, infatti, la verifica o la mancata verifica di
                 (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 marzo 2022, n. 1698;   congruità  <<è  sempre  suscettibile  di  sindacato
                 V,  15  settembre  2021,  n.  6297;  III,  20  agosto   esterno  nei  profili  dell’eccesso  di  potere  per
                 2021,  n.  5967);  affinchè  si  possa  censurare   manifesta  irragionevolezza,  erronea  valutazione
                 la  scelta  dell’amministrazione  è  necessario,   dei  presupposti,  contraddittorietà.  Il  concorrente
                 secondo altre pronunce, che emerga una “chiara   può,  quindi,  introdurre  in  giudizio  elementi
                 incongruità”  nell’offerta  dell’aggiudicatario  (cfr.   che  sul  piano  sintomatico,  in  modo  pregnante,
                 Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giuris., 21 giugno   evidente,  e  decisivo  rendano  significativo  il  vizio
                 2021, n. 586; Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2020,   di eccesso  di potere  in cui possa  essere  incorso
                 n. 5782)>> (Cds, sez. V, 30/05/2022, n.4365).  l’organo deputato all’esame dell’anomalia>> (Cds,
                                                                Adunanza Plenaria, 3/2/2014, n. 8).

                    4.  La  verifica  facoltativa  di  anomalia   Sul punto, la stessa Adunanza Plenaria ha anche
                        quale  potere  istruttorio  del  Giudice   chiarito che siffatto sindacato non <<[non] riceve
                        amministrativo                          preclusione  dall’art.  34,  comma 2,  c.p.a.,  che  fa
                                                                divieto  al  giudice  amministrativo  di  pronunziarsi
                 Orbene, abbiamo sopra illustrato come il potere/  “con riferimento a  poteri amministrativi non
                 dovere  di  verifica  dell’anomalia  dell’offerta  sia   ancor  esercitati”,  poiché  la  questione  introdotta
                 esercitabile,  oltre  che  negli  specifici  casi  previsti   interviene dopo che tutte le offerte sono già venute
                 dal comma 3 dell’art. 97 del Codice, anche nei casi   all’esame  della  stazione  appaltante  e  dà  rilievo
                 in cui, ad una  valutazione  propria  della Stazione   a  profili  che  sono  elevati,  sul  piano  sintomatico,
                 appaltante, l’offerta appaia anormalmente bassa,   a vizio di un non corretto esercizio del potere di
                 sulla  scorta  di  elementi  specifici,  concretamente   scelta  della  migliore  offerta,  per  non  aver  dato
                 individuati.                                   rilievo  ad  estremi  di  manifesta  incongruità  di
                                                                talune  di  esse.  E’,  quindi,  consentito  il  sindacato
                 E’ pertanto interessante, ai nostri fini, analizzare   esterno  del giudice  amministrativo  sull’operato
                 attraverso la casistica giurisprudenziale il risvolto   dell’organo  deputato  all’esame  delle offerte,  in
                 processuale  dell’ampia  discrezionalità attribuita   presenza di elementi che il ricorrente elevi a vizio
                 alla Stazione appaltante in soggetta materia.  di eccesso di potere in cui la stazione appaltante si
                                                                assume sia incorsa per una non corretta disanima
                 Se,  infatti,  sopra  abbiamo  sottolineato  la   di elementi  contenutistici tali da  evidenziare  una
                 sostanziale insindacabilità delle valutazioni operate   palese  incongruità  dell’offerta>>  (v.  ancora  Cds,
                 dalla Stazione  appaltante  in tale  ambito,  occorre   Adunanza Plenaria n. 8/2014).
                 parimenti  precisare  come  tale  insindacabilità
                 non  operi  in modo  assoluto  ma,  anzi,  consenta   In  effetti,  a  ben  vedere,  seguendo  il  perspicuo
                 l’attivazione da parte del giudice amministrativo di   ragionamento  dell’Adunanza  Plenaria,  la
                 un vero e proprio potere “istruttorio”.        determinazione  di non  procedere  a  valutazione
                                                                facoltativa  di  anomalia  costituisce  essa  stessa
                 Soccorre, in proposito, il principio giurisprudenziale   esercizio (seppur implicito) di potere discrezionale,
                 secondo  cui  il  mancato  esercizio  della  verifica   sicché  sembrerebbe  corretto  ritenere  che  un
                 facoltativa  di  cui  all’art.  97,  comma  6,  del  d.lgs.   motivo di ricorso volto a contestare  la mancata

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