Page 49 - MediAppalti, Anno XII - N. 8
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Il Punto Mediappalti
mancato esercizio) non necessita di una particolare n. 50/2016 <<[non] preclude alla concorrente
motivazione e può essere sindacato solo in caso di che si assuma lesa dall’aggiudicazione di far
macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore valere in giudizio l’anomalia dell’offerta della
di fatto (v. Cds, Sez. VI, n. 604/2017). propria concorrente, al fine di ottenere il riesame
dell’offerta da parte della P.A., oppure la verifica
Ancor più recentemente, in merito alla verifica della stessa offerta in giudizio da parte del
facoltativa di anomalia, il Consiglio di Stato ha giudice>> (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II
ribadito che <<la decisione dell’amministrazione ter, 13/08/2018 n. 8977; T.A.R. Lazio, sez. II ter,
di procedere (o meno) a verifica di anomalia 5/02/2018 n. 1438; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II ter,
dell’offerta nei casi in cui ciò non sia espressamente 21/06/2016, n. 7206).
previsto dalla norma è di natura discrezionale, non
soggetta alla sindacabilità del giudice, se non per Pur essendo espressione di discrezionalità
le ipotesi di manifesta illogicità ed irragionevolezza tecnica, infatti, la verifica o la mancata verifica di
(cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 marzo 2022, n. 1698; congruità <<è sempre suscettibile di sindacato
V, 15 settembre 2021, n. 6297; III, 20 agosto esterno nei profili dell’eccesso di potere per
2021, n. 5967); affinchè si possa censurare manifesta irragionevolezza, erronea valutazione
la scelta dell’amministrazione è necessario, dei presupposti, contraddittorietà. Il concorrente
secondo altre pronunce, che emerga una “chiara può, quindi, introdurre in giudizio elementi
incongruità” nell’offerta dell’aggiudicatario (cfr. che sul piano sintomatico, in modo pregnante,
Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giuris., 21 giugno evidente, e decisivo rendano significativo il vizio
2021, n. 586; Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2020, di eccesso di potere in cui possa essere incorso
n. 5782)>> (Cds, sez. V, 30/05/2022, n.4365). l’organo deputato all’esame dell’anomalia>> (Cds,
Adunanza Plenaria, 3/2/2014, n. 8).
4. La verifica facoltativa di anomalia Sul punto, la stessa Adunanza Plenaria ha anche
quale potere istruttorio del Giudice chiarito che siffatto sindacato non <<[non] riceve
amministrativo preclusione dall’art. 34, comma 2, c.p.a., che fa
divieto al giudice amministrativo di pronunziarsi
Orbene, abbiamo sopra illustrato come il potere/ “con riferimento a poteri amministrativi non
dovere di verifica dell’anomalia dell’offerta sia ancor esercitati”, poiché la questione introdotta
esercitabile, oltre che negli specifici casi previsti interviene dopo che tutte le offerte sono già venute
dal comma 3 dell’art. 97 del Codice, anche nei casi all’esame della stazione appaltante e dà rilievo
in cui, ad una valutazione propria della Stazione a profili che sono elevati, sul piano sintomatico,
appaltante, l’offerta appaia anormalmente bassa, a vizio di un non corretto esercizio del potere di
sulla scorta di elementi specifici, concretamente scelta della migliore offerta, per non aver dato
individuati. rilievo ad estremi di manifesta incongruità di
talune di esse. E’, quindi, consentito il sindacato
E’ pertanto interessante, ai nostri fini, analizzare esterno del giudice amministrativo sull’operato
attraverso la casistica giurisprudenziale il risvolto dell’organo deputato all’esame delle offerte, in
processuale dell’ampia discrezionalità attribuita presenza di elementi che il ricorrente elevi a vizio
alla Stazione appaltante in soggetta materia. di eccesso di potere in cui la stazione appaltante si
assume sia incorsa per una non corretta disanima
Se, infatti, sopra abbiamo sottolineato la di elementi contenutistici tali da evidenziare una
sostanziale insindacabilità delle valutazioni operate palese incongruità dell’offerta>> (v. ancora Cds,
dalla Stazione appaltante in tale ambito, occorre Adunanza Plenaria n. 8/2014).
parimenti precisare come tale insindacabilità
non operi in modo assoluto ma, anzi, consenta In effetti, a ben vedere, seguendo il perspicuo
l’attivazione da parte del giudice amministrativo di ragionamento dell’Adunanza Plenaria, la
un vero e proprio potere “istruttorio”. determinazione di non procedere a valutazione
facoltativa di anomalia costituisce essa stessa
Soccorre, in proposito, il principio giurisprudenziale esercizio (seppur implicito) di potere discrezionale,
secondo cui il mancato esercizio della verifica sicché sembrerebbe corretto ritenere che un
facoltativa di cui all’art. 97, comma 6, del d.lgs. motivo di ricorso volto a contestare la mancata
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