Page 48 - MediAppalti, Anno XII - N. 8
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                 e serietà dell’offerta, sulla base di una valutazione,   amministrativo possa evincere che la valutazione
                 ad opera della stazione appaltante, che ha natura   tecnico-discrezionale dell’amministrazione sia stata
                 globale e sintetica e che costituisce, in quanto tale,   manifestamente  irragionevole  ovvero  sia  stata
                 espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale   basata su fatti erronei o travisati; ne deriva, da un
                 riservato, in via di principio insindacabile in sede   punto di vista pratico, che il giudice amministrativo
                 giurisdizionale, salvo  che  per  ragioni legate  alla   può  sindacare  le valutazioni della Pubblica
                 eventuale  (e  soprattutto  dimostrata)  manifesta   amministrazione  sotto  il  profilo  della  logicità,
                 e  macroscopica  erroneità  o  irragionevolezza   ragionevolezza  ed  adeguatezza dell’istruttoria,
                 dell’operato dell’amministrazione, tale da rendere   ma non procedere ad una autonoma verifica della
                 palese  l’inattendibilità  complessiva  dell’offerta,   congruità  dell’offerta  e  delle  singole  voci,  che
                 non potendo risolversi in una parcellizzazione delle   costituirebbe  un’inammissibile invasione  della
                 singole voci di costo  ed  in una  caccia  all’errore   sfera propria della Pubblica amministrazione e tale
                 nella  loro  indicazione  nel  corpo  dell’offerta  (ex   sindacato rimane limitato ai casi di macroscopiche
                 plurimis, Cds, n. 5283/2021; n. 4867/2021; TAR   illegittimità,  quali  errori  di  valutazione  gravi  ed
                 Lazio - Roma n. 8097/2021).                    evidenti oppure valutazioni abnormi o inficiate da
                                                                errori di fatto>> (cfr. ex multis Cds n. 1818/2020;
                 La  verifica  della  congruità  dell’offerta  non  ha,   n. 4317/2019).
                 dunque,  per  oggetto  la  ricerca  di  specifiche  e
                 singole  inesattezze  dell’offerta  economica,  ma   Come  anticipato  al  §  1,  accanto  alla  verifica
                 mira  ad  accertare  se  in concreto  essa,  nel  suo   “obbligatoria” di anomalia, che avviene al ricorrere
                 complesso, sia attendibile e affidabile in relazione   delle circostanze sopra illustrate, vi è la cosiddetta
                 alla  corretta   esecuzione                                     “verifica  facoltativa”,  prevista
                 dell’appalto,  non  risolvendosi,                               dal  comma  6,  ultima  parte,
                 come  detto  sopra,  in una          Quanto, poi, al            dell’art.  97  del  Codice,
                 caccia all’errore.             procedimento di verifica         e   configura   una   potestà
                 Sul  punto  si è  espressa                                      ampiamente discrezionale, che
                 reiteratamente    –      e     facoltativa dell’anomalia,       prescinde dall’uso di particolari
                 uniformemente     –      la      è stato ulteriormente          forme, salva la necessità della
                 giurisprudenza amministrativa,   precisato che la Stazione      individuazione espressa  degli
                 affermando   che   <<Nelle        appaltante dispone            indicatori che – in assenza della
                 gare  pubbliche d’appalto,  in   di una discrezionalità         condizione di superamento dei
                 sede  di  verifica  dell’anomalia   quanto mai ampia in         4/5 di entrambe le componenti
                 dell’offerta  o  di  mancata      ordine alla scelta se         tecnica    ed     economica
                 verifica della stessa, il giudizio   procedere a verifica       dell’offerta   predeterminata
                 della stazione appaltante,  cui                                 legislativamente per la verifica
                 compete il più ampio margine        facoltativa della           di anomalia – facciano ritenere
                 di apprezzamento,  costituisce   congruità dell’offerta, il     l’opportunità di procedere alla
                 esplicazione  paradigmatica    cui esercizio (o mancato         suddetta  verifica;  pertanto  la
                 di   discrezionalità   tecnica,   esercizio) non necessita      verifica facoltativa, a differenza
                 sindacabile  solo in caso  di      di una particolare           di   quella   obbligatoria,   è
                 manifesta  e   macroscopica        motivazione e può            caratterizzata  da  una  più
                 erroneità o irragionevolezza; in   essere sindacato solo        ampia  discrezionalità  tecnica
                 tal caso, l’obbligo di motivare in   in caso di macroscopica    della stazione appaltante, che
                 modo completo e approfondito      irragionevolezza o di         si estende  anche  all’an  della
                 sussiste solo nel caso in cui la                                verifica stessa.
                 stazione appaltante  esprima   decisivo errore di fatto (v.
                 un giudizio negativo che faccia   Cds, Sez. VI, n. 604/2017).   Quanto,  poi,  al  procedimento
                 venir  meno  l’aggiudicazione,                                  di     verifica   facoltativa
                 non richiedendosi, per contro,                                  dell’anomalia,   è    stato
                 una motivazione analitica nel caso di esito positivo   ulteriormente precisato che la Stazione appaltante
                 della verifica di anomalia; di conseguenza incombe   dispone di una discrezionalità quanto mai ampia in
                 sul soggetto, che contesta l’aggiudicazione, l’onere   ordine alla scelta se procedere a verifica facoltativa
                 di individuare gli specifici elementi da cui il giudice   della  congruità  dell’offerta,  il  cui  esercizio  (o

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