Page 62 - MediAppalti, Anno XII - N. 7
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Mediappalti A. D. R.
Nei servizi tecnici e di ingegneria la
4 affidata in subappalto ai sensi
consulenza climatologa può essere
dell’art. 31 comma 8 del codice dei
contratti pubblici?
Le clausole del disciplinare di gara
che fissano i limiti dimensionali
L’art. 31 comma 8 del codice così come 5 dell’offerta tecnica possono essere
modificato dall’art. 10, comma 1 della Legge 238 disapplicate dalla Commissione
/2021, prevede il divieto di subappaltare la giudicatrice?
relazione geologica, divieto che non comprende
le prestazioni d’opera riguardanti le indagini
geognostiche e prove geotecniche e le altre
prestazioni specificamente indicate nella norma, “La lex specialis di gara deve essere interpretata in
ed indica che il progettista può affidare a terzi termini strettamente letterali, con la conseguenza
l’attività di consulenza specialistica inerenti anche che le regole in essa contenute vincolano
i settori energetico, ambientale ed acustico. La rigidamente l’operato dell’amministrazione
“consulenza” di ausilio alla progettazione di opere pubblica, obbligata alla loro applicazione senza
pubbliche continua a non essere contemplata alcun margine di discrezionalità, in ragione
nel quadro normativo; ciò discende dal principio sia dei principi dell’affidamento che di tutela
generale in base al quale la responsabilità della della parità di trattamento tra i concorrenti,
progettazione deve potersi ricondurre ad un unico che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la
centro decisionale, ossia il progettista. Pertanto, modifica delle regole di gara cristallizzate nella
l’attività di consulenza specialistica inerente al lex specialis medesima” (Cons. Stato, V, 8 aprile
settore energetico e ambientale, nel caso in 2021, n. 2844). Ne consegue che la Commissione
cui non attenga alle discipline dell’ingegneria giudicatrice deve rigorosamente attenersi alle
e dell’architettura per le quali siano richieste prescrizioni contenute nella legge di gara in
apposite certificazioni o competenze, può essere quanto una disapplicazione delle stesse potrebbe
affidata dal progettista a terzi non attraverso determinare, la ripetizione della gara.
l’utilizzo dell’istituto del subappalto di cui all’art.
105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., rimanendo
in questo modo ferma la responsabilità del
progettista anche ai fini di tale attività (Cfr. Parere
MIMS n. 1351/2022).
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