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Mediappalti Pareri & Sentenze
Consiglio di Stato, Sez. V, 07/09/2022, n. 7793
I chiarimenti resi nel corso di una gara d’appalto non possono costituire, per giurisprudenza consolidata,
integrazione o rettifica della lex specialis
“… è sufficiente ricordare che i chiarimenti resi nel corso di una gara d’appalto non hanno alcun contenuto
provvedimentale, non potendo costituire, per giurisprudenza consolidata, integrazione o rettifica della
lex specialis; i chiarimenti della stazione appaltante, infatti, sono ammissibili solo se contribuiscono, con
un’operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato, ma non quando,
proprio mediante l’attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione della lex specialis, un
significato ed una portata diversa o maggiore di quella che risulta dal testo stesso (Consiglio di Stato sez.
III, 7 gennaio 2022, n. 64).”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 330 del 13 luglio 2022
PREC 50/2022/F
“Appalto pubblico – Forniture – Scelta del contraente – Requisiti – Esclusione – Motivi – Grave illecito
professionale – Omissione di informazioni dovute – Procedimento di accertamento della non conformità di
prodotti – Obbligo dichiarativo – Non sussiste”
“Appalto pubblico – Forniture – Scelta del contraente – Requisiti – Esclusione – Motivi – Grave illecito
professionale – Obbligo dichiarativo – Condizioni”
“Non configura la fattispecie dell’omissione di informazioni dovute, di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis)
del Codice, la mancata dichiarazione di un procedimento pendente dinanzi al Ministero dello sviluppo
economico per l’accertamento della non conformità formale di alcuni prodotti commercializzati dalla Società
aggiudicataria.
Sebbene l’operatore economico sia tenuto a dichiarare tutte le situazioni e/o i provvedimenti astrattamente
idonei ad incidere sulla valutazione di affidabilità professionale che compete alla stazione appaltante,
deve trattarsi di circostanze che sono con evidenza idonee ad incidere sul giudizio di moralità e affidabilità
dell’operatore, cioè di circostanze che, ove dichiarate, avrebbero potuto assumere effettiva rilevanza ai fini
del giudizio dell’Amministrazione”
“… nel caso di specie, non sussistono gli estremi per configurare una omissione di informazioni dovute
da parte della Società aggiudicataria “omissis”, in quanto la mancata dichiarazione, in sede di DGUE,
dell’esistenza di un procedimento pendente dinanzi al MISE non costituisce violazione di un obbligo
dichiarativo previsto a livello normativo o dalla lex specialis di gara. Sebbene l’operatore sia tenuto a
dichiarare tutte le situazioni e/o i provvedimenti astrattamente idonei ad incidere sulla valutazione di
affidabilità professionale che compete alla SA, deve trattarsi di circostanze che sono con evidenza idonee
ad incidere sul giudizio di moralità e affidabilità dell’operatore; in altri termini, si deve trattare di circostanze
che, ove dichiarate, avrebbero potuto assumere effettiva rilevanza ai fini del giudizio dell’Amministrazione.”
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