Page 58 - MediAppalti, Anno XII - N. 7
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               Consiglio di Stato, Sez. V, 07/09/2022, n. 7793

               I chiarimenti resi nel corso di una gara d’appalto non possono costituire, per giurisprudenza consolidata,
               integrazione o rettifica della lex specialis

               “… è sufficiente ricordare che i chiarimenti resi nel corso di una gara d’appalto non hanno alcun contenuto
               provvedimentale,  non  potendo  costituire,  per  giurisprudenza  consolidata,  integrazione  o  rettifica  della
               lex specialis; i chiarimenti della stazione appaltante, infatti, sono ammissibili solo se contribuiscono, con
               un’operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato, ma non quando,
               proprio mediante l’attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione della lex specialis, un
               significato ed una portata diversa o maggiore di quella che risulta dal testo stesso (Consiglio di Stato sez.
               III, 7 gennaio 2022, n. 64).”




               Autorità Nazionale Anticorruzione

               DELIBERA N. 330 del 13 luglio 2022
               PREC 50/2022/F

               “Appalto pubblico – Forniture – Scelta del contraente – Requisiti – Esclusione – Motivi – Grave illecito
               professionale – Omissione di informazioni dovute – Procedimento di accertamento della non conformità di
               prodotti – Obbligo dichiarativo – Non sussiste”

               “Appalto pubblico – Forniture – Scelta del contraente – Requisiti – Esclusione – Motivi – Grave illecito
               professionale – Obbligo dichiarativo – Condizioni”


               “Non configura la fattispecie dell’omissione di informazioni dovute, di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis)
               del  Codice,  la  mancata  dichiarazione  di un  procedimento  pendente  dinanzi al  Ministero  dello sviluppo
               economico per l’accertamento della non conformità formale di alcuni prodotti commercializzati dalla Società
               aggiudicataria.
               Sebbene l’operatore economico sia tenuto a dichiarare tutte le situazioni e/o i provvedimenti astrattamente
               idonei  ad  incidere  sulla  valutazione  di  affidabilità  professionale  che  compete  alla  stazione  appaltante,
               deve trattarsi di circostanze che sono con evidenza idonee ad incidere sul giudizio di moralità e affidabilità
               dell’operatore, cioè di circostanze che, ove dichiarate, avrebbero potuto assumere effettiva rilevanza ai fini
               del giudizio dell’Amministrazione”

               “… nel caso di specie, non sussistono gli estremi per configurare una omissione di informazioni dovute
               da  parte  della  Società  aggiudicataria  “omissis”,  in  quanto  la  mancata  dichiarazione,  in  sede  di  DGUE,
               dell’esistenza di un  procedimento  pendente  dinanzi al MISE  non  costituisce violazione di un  obbligo
               dichiarativo  previsto  a  livello  normativo  o  dalla  lex  specialis di  gara.  Sebbene  l’operatore  sia  tenuto  a
               dichiarare  tutte  le  situazioni e/o  i  provvedimenti  astrattamente  idonei  ad  incidere  sulla  valutazione  di
               affidabilità professionale che compete alla SA, deve trattarsi di circostanze che sono con evidenza idonee
               ad incidere sul giudizio di moralità e affidabilità dell’operatore; in altri termini, si deve trattare di circostanze
               che, ove dichiarate, avrebbero potuto assumere effettiva rilevanza ai fini del giudizio dell’Amministrazione.”











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