Page 67 - MediAppalti, Anno XII - N. 7
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In Pillole Mediappalti
afferente alla discrezionalità amministrativa della consensuale intervenuta con altra stazione
stazione appaltante, il cui giudizio può essere appaltante in fase di esecuzione di una procedura
contestato solo se la motivazione adottata risulti di gara quante volte la stessa sia dipesa da una
altamente illogica ed irrazionale» (TAR Lazio, condotta astrattamente idonea a fare dubitare
Roma, III, 21 marzo 2022 n. 3197); «La valutazione dell’integrità ed affidabilità dell’operatore
di inaffidabilità dell’operatore economico in economico in vista dell’affidamento dell’appalto.
ragione di precedenti inadempimenti dai quali Occorre aderire a una lettura sostanzialista delle
siano conseguiti provvedimenti di risoluzione è cause di esclusione, che non sia circoscritta al
espressione di apprezzamento discrezionale della mero nomen iuris.
stazione appaltante che può essere censurata
per i consueti vizi di irragionevolezza, illogicità Lo scioglimento dal contratto è certo frutto di
manifesta, arbitrarietà, travisamento dei fatti un accordo – e non invece di un provvedimento
(oltre che, naturalmente, per carenza della unilaterale dell’amministrazione – ma potrebbe
motivazione)» (Consiglio di Stato, V, 12 aprile essere pur sempre dovuto ad un precedente
2021 n. 2922); «La causa di esclusione di cui inadempimento dell’appaltatore; tale
all’art. 80, comma 5 lett. c-ter ), d.lgs. n. 50/2016 inadempimento costituisce pregressa vicenda
non consegue automaticamente alla semplice professionale della quale la stazione appaltante
constatazione dell’esistenza di una pregressa deve essere edotta poiché suscettibile di far
risoluzione contrattuale per inadempimento dubitare dell’affidabilità ed integrità del concorrente
pronunciata nei confronti del concorrente, ma (Cons. Stato, sez. V, n. 4708 del 2022).”
presuppone l’accertamento da parte della Stazione
appaltante che tale risoluzione sia scaturita da Merita sicuramente evidenza il Consiglio di Stato,
“significative e persistenti carenze nell’esecuzione Sez. V, 5 settembre 2022, n. 7729, il quale allargando
di un precedente contratto”, accertamento che l’ambito di indagine anche all’inquadramento
la Stazione appaltante conduce secondo criteri formale delle dichiarazioni nell’ottica delle
di ampia discrezionalità attraverso valutazioni fattispecie di cui alle lettere c-bis e f-bis, sancisce:
tendenzialmente insindacabili dal giudice se non “Con un secondo motivo di censura, l’appellante si
in presenza di macroscopici profili di illogicità o di duole che l’omessa comprova del numero di lanci
travisamento del fatto» (TAR Lombardia, Brescia, non sia stata apprezzata in termini di rilevante
I, 10 febbraio 2021 n. 143; cfr: TAR Toscana, omissione (o falsità) dichiarativa, autonomamente
Firenze, I, 21 dicembre 2018 n. 1679)”. rilevante quale causa di esclusione, ex art. 80,
comma 5, lettere c bis (o, addirittura, f bis) d. lgs.
Ancora, indagando sull’interpretazione della lettera n. 50/2016.
c-ter del comma 5 dell’art. 80, si richiama Consiglio
di Stato, Sez. IV, 5 settembre 2022, n. 7709, il L’assunto è erroneo.
quale rammenta che: “L’art. 1372 c.c. prevede che La mancata dimostrazione, in sede di verifica, di
il contratto ha forza di legge tra le parti e “non può un elemento dell’offerta, pur rilevando – nei sensi
essere sciolto che per mutuo consenso”. chiariti – ai fini del riconoscimento del punteggio
premiale, non concreta una informazione
Il mutuo dissenso costituisce non un “contro- falsa o ingannevole, come tale preordinata, in
negozio” ma una forma di risoluzione contrattuale senso decettivo, ad alterare la trasparenza e la
basata su una scelta di autonomia negoziale delle correttezza della procedura evidenziale.
parti. La fattispecie in esame si caratterizza per
il fatto che le parti possono decidere di caducare È noto, infatti, che sussiste una “dichiarazione
il vincolo contrattuale per qualunque ragione. omessa” quando l’operatore economico
Nell’ambito applicativo della disposizione può, concorrente non evidenzia, strumentalmente,
pertanto, rientrare, tra l’altro, sia la libera volontà condotte pregresse rientranti nell’ambito dei
di non proseguire la fase esecutiva del rapporto “gravi illeciti professionali”; concreta, invece, una
negoziale sia la sussistenza di una causa di “dichiarazione reticente” allorché le pregresse
inadempimento del contratto. vicende sono solo accennate senza la dettagliata
descrizione necessaria alla stazione appaltante per
Nel perimetro degli obblighi dichiarativi rientra, potere compiutamente apprezzarne il disvalore
pertanto, anche una precedente risoluzione nell’ottica dell’affidabilità del concorrente; ricorre,
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