Page 67 - MediAppalti, Anno XII - N. 7
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In Pillole                                                                           Mediappalti






               afferente alla discrezionalità amministrativa della   consensuale  intervenuta  con altra  stazione
               stazione  appaltante,  il  cui  giudizio  può  essere   appaltante in fase di esecuzione di una procedura
               contestato solo se la motivazione adottata risulti   di gara quante volte la stessa sia dipesa da una
               altamente  illogica  ed  irrazionale»  (TAR  Lazio,   condotta  astrattamente  idonea  a  fare  dubitare
               Roma, III, 21 marzo 2022 n. 3197); «La valutazione   dell’integrità   ed   affidabilità   dell’operatore
               di  inaffidabilità  dell’operatore  economico  in   economico in vista dell’affidamento dell’appalto.
               ragione  di  precedenti  inadempimenti  dai  quali   Occorre  aderire  a  una  lettura  sostanzialista  delle
               siano  conseguiti provvedimenti di risoluzione è   cause  di esclusione, che  non sia circoscritta al
               espressione di apprezzamento discrezionale della   mero nomen iuris.
               stazione  appaltante  che  può  essere  censurata
               per  i consueti  vizi  di irragionevolezza,  illogicità   Lo  scioglimento  dal  contratto  è  certo  frutto  di
               manifesta,  arbitrarietà,  travisamento  dei  fatti   un  accordo  –  e  non  invece  di  un  provvedimento
               (oltre  che,  naturalmente,  per  carenza  della   unilaterale  dell’amministrazione  –  ma  potrebbe
               motivazione)»  (Consiglio  di  Stato,  V,  12  aprile   essere  pur sempre  dovuto  ad un precedente
               2021  n.  2922);  «La  causa  di  esclusione  di  cui   inadempimento   dell’appaltatore;   tale
               all’art. 80, comma 5 lett. c-ter ), d.lgs. n. 50/2016   inadempimento costituisce pregressa  vicenda
               non  consegue  automaticamente  alla semplice   professionale  della  quale  la  stazione  appaltante
               constatazione  dell’esistenza  di una  pregressa   deve  essere  edotta  poiché  suscettibile  di  far
               risoluzione  contrattuale  per  inadempimento   dubitare dell’affidabilità ed integrità del concorrente
               pronunciata  nei  confronti  del concorrente,  ma   (Cons. Stato, sez. V, n. 4708 del 2022).”
               presuppone l’accertamento da parte della Stazione
               appaltante  che  tale  risoluzione sia scaturita  da   Merita sicuramente evidenza il Consiglio di Stato,
               “significative e persistenti carenze nell’esecuzione   Sez. V, 5 settembre 2022, n. 7729, il quale allargando
               di  un  precedente  contratto”,  accertamento  che   l’ambito  di  indagine  anche  all’inquadramento
               la Stazione appaltante  conduce  secondo  criteri   formale   delle   dichiarazioni   nell’ottica   delle
               di ampia  discrezionalità  attraverso  valutazioni   fattispecie di cui alle lettere c-bis e f-bis, sancisce:
               tendenzialmente  insindacabili  dal  giudice  se  non   “Con un secondo motivo di censura, l’appellante si
               in presenza di macroscopici profili di illogicità o di   duole che l’omessa comprova del numero di lanci
               travisamento del fatto» (TAR Lombardia, Brescia,   non  sia stata  apprezzata  in termini di rilevante
               I,  10  febbraio  2021  n.  143;  cfr:  TAR  Toscana,   omissione (o falsità) dichiarativa, autonomamente
               Firenze, I, 21 dicembre 2018 n. 1679)”.         rilevante  quale  causa  di  esclusione,  ex  art.  80,
                                                               comma 5, lettere c bis (o, addirittura, f bis) d. lgs.
               Ancora, indagando sull’interpretazione della lettera   n. 50/2016.
               c-ter del comma 5 dell’art. 80, si richiama Consiglio
               di Stato,  Sez.  IV,  5  settembre  2022,  n.  7709,  il   L’assunto è erroneo.
               quale rammenta che: “L’art. 1372 c.c. prevede che   La mancata dimostrazione, in sede di verifica, di
               il contratto ha forza di legge tra le parti e “non può   un elemento dell’offerta, pur rilevando – nei sensi
               essere sciolto che per mutuo consenso”.         chiariti – ai fini del riconoscimento del punteggio
                                                               premiale,  non  concreta  una   informazione
               Il mutuo  dissenso costituisce non  un  “contro-  falsa  o ingannevole,  come  tale  preordinata,  in
               negozio” ma una forma di risoluzione contrattuale   senso  decettivo,  ad  alterare  la  trasparenza  e  la
               basata su una scelta di autonomia negoziale delle   correttezza della procedura evidenziale.
               parti.  La  fattispecie  in  esame  si  caratterizza  per
               il fatto che le parti possono decidere di caducare   È  noto,  infatti,  che  sussiste  una  “dichiarazione
               il  vincolo  contrattuale  per  qualunque  ragione.   omessa”   quando   l’operatore   economico
               Nell’ambito  applicativo  della  disposizione  può,   concorrente  non  evidenzia, strumentalmente,
               pertanto, rientrare, tra l’altro, sia la libera volontà   condotte  pregresse  rientranti  nell’ambito  dei
               di non proseguire  la fase  esecutiva del rapporto   “gravi illeciti professionali”; concreta, invece, una
               negoziale  sia  la  sussistenza  di una  causa  di   “dichiarazione  reticente”  allorché  le  pregresse
               inadempimento del contratto.                    vicende sono solo accennate senza la dettagliata
                                                               descrizione necessaria alla stazione appaltante per
               Nel  perimetro  degli  obblighi  dichiarativi  rientra,   potere  compiutamente  apprezzarne  il  disvalore
               pertanto,  anche  una  precedente  risoluzione   nell’ottica dell’affidabilità del concorrente; ricorre,

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