Page 65 - MediAppalti, Anno XII - N. 7
P. 65
In Pillole Mediappalti
“Confronti ed approdi recenti sul concetto
di illecito professionale nella previsione
dell’art. 80 co. 5 del d.lgs. 50/2016”
IN
PIL
LOLE
Sapientemente e pazientemente occorre verificare del concorrente a prescindere dalla concreta
a cadenza periodica, quali scenari va delineando rilevanza dell’informazione taciuta (cfr. ex multis,
la Giurisprudenza in merito a specifiche tematiche Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2022, n. 4965: III,
meritevoli di necessarie attenzioni, perché 10 marzo 2021, n. 2043; V, 22 febbraio 2021, n.
foriere di esclusioni, ovvero ammissioni, di taluni 1542; V, 14 giugno 2021, n. 4574; V, 15 giugno
concorrenti in sede di gara. 2021, 4641).
Le indagini ci portano a constatare che in realtà, In altre pronunce è stato puntualmente definito il
sovente, le questioni ruotano sulla corretta lettura contenuto della valutazione cui è tenuta la stazione
delle lettere c, c-bis, c-ter, c-quater dell’art. 80 del appaltante qualora sia venuta a conoscenza di
Codice. una condotta suscettibile di integrare un “grave
illecito professionale”; in sintesi (secondo Cons.
Interessante in tal senso il piano di schematizzazione Stato, sez. V, 8 gennaio 2021, n. 307 e 27 ottobre
delineato dal Consiglio di Stato, Sez. V, 27 settembre 2021, n. 7223) la stazione appaltante è tenuta
2022, n. 8336, il quale si affretta a ricordare ad una duplice valutazione: dapprima se si tratti,
che il piano di indagine nella valutazione delle in ogni aspetto, di un effettivo caso di pregresso
dichiarazioni rese dai concorrenti si muove su due “grave illecito professionale” e poi in che termini
direttrici, la valenza di grave illecito professionale il fatto che lo integra risulti incongruo rispetto
e la verifica che esso mini l’affidabilità dell’impresa all’affidabilità dell’impresa in vista del particolare
in relazione all’oggetto dell’appalto in questione: contratto per il quale è gara.”
“In caso di omissioni dichiarative di precedenti
vicende professionali suscettibili di integrare un Il filone schematico delineato dal Consiglio di Stato
“grave illecito professionale” ai sensi dell’art. 80, è ormai rodato; si pensi in tal senso alla pronuncia
comma 5, lett. c) d.lgs. n. 50 del 2016, non è del Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa
prevista l’automatica espulsione dell’operatore Trentino Alto Adige – Trento Sentenza n. 159
economico dalla procedura di gara, ma la stazione depositata in data 20 settembre 2022, la quale
appaltante, venuta a conoscenza della pregressa in continuità con la Corte di giustizia dell’Unione
vicenda, è tenuta a valutare se essa porti a dubitare europea 20 dicembre 2017 nella causa C-178/16,
dell’integrità dell’operatore economico e della sua statuisce che “… nel caso di specie, non viene in
affidabilità quanto all’esecuzione del contratto di considerazione tanto l’integrità del concorrente
appalto. sotto il profilo della moralità professionale, allo
stato del giudizio penale, quanto la sua affidabilità
In tal senso è consolidata la giurisprudenza intesa come reale capacità tecnico – professionale
amministrativa, che con la sentenza dell’Adunanza nello svolgimento dell’attività oggetto di
plenaria 28 agosto 2020, n. 16 ha precisato che affidamento.
l’omissione dichiarativa non è equiparabile alla
falsità e non costituisce di per sé autonoma causa Peraltro, nell’accertamento della sussistenza di
escludente, sufficiente a condurre all’estromissione illeciti professionali atti ad incrinare l’affidabilità
65