Page 65 - MediAppalti, Anno XII - N. 7
P. 65

In Pillole                                                                           Mediappalti





               “Confronti ed approdi recenti sul concetto

               di illecito professionale nella previsione

               dell’art. 80 co. 5 del d.lgs. 50/2016”


                                                                                               IN
                                                                                             PIL
                                                                                            LOLE








               Sapientemente e pazientemente occorre verificare   del concorrente  a  prescindere  dalla concreta
               a  cadenza  periodica,  quali  scenari  va  delineando   rilevanza dell’informazione taciuta (cfr. ex multis,
               la Giurisprudenza in merito a specifiche tematiche   Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2022, n. 4965: III,
               meritevoli  di  necessarie  attenzioni,  perché  10 marzo 2021, n. 2043; V, 22 febbraio 2021, n.
               foriere di esclusioni, ovvero ammissioni, di taluni   1542; V, 14 giugno 2021, n. 4574; V, 15 giugno
               concorrenti in sede di gara.                    2021, 4641).

               Le indagini ci portano a constatare che in realtà,   In altre pronunce è stato puntualmente definito il
               sovente, le questioni ruotano sulla corretta lettura   contenuto della valutazione cui è tenuta la stazione
               delle lettere c, c-bis, c-ter, c-quater dell’art. 80 del   appaltante  qualora  sia  venuta  a  conoscenza  di
               Codice.                                         una  condotta  suscettibile  di  integrare  un  “grave
                                                               illecito  professionale”;  in  sintesi  (secondo  Cons.
               Interessante in tal senso il piano di schematizzazione   Stato, sez. V, 8 gennaio 2021, n. 307 e 27 ottobre
               delineato dal Consiglio di Stato, Sez. V, 27 settembre   2021,  n.  7223)  la  stazione  appaltante  è  tenuta
               2022,  n.  8336,  il  quale  si  affretta  a  ricordare   ad una duplice valutazione: dapprima se si tratti,
               che  il  piano di indagine nella valutazione delle   in ogni aspetto, di un effettivo caso di pregresso
               dichiarazioni rese dai concorrenti si muove su due   “grave illecito professionale” e poi in che termini
               direttrici, la valenza di grave illecito professionale   il  fatto  che  lo integra  risulti  incongruo  rispetto
               e la verifica che esso mini l’affidabilità dell’impresa   all’affidabilità dell’impresa in  vista del particolare
               in  relazione  all’oggetto  dell’appalto  in  questione:   contratto per il quale è gara.”
               “In  caso  di omissioni  dichiarative  di precedenti
               vicende  professionali  suscettibili  di  integrare  un   Il filone schematico delineato dal Consiglio di Stato
               “grave illecito professionale” ai sensi dell’art. 80,   è ormai rodato; si pensi in tal senso alla pronuncia
               comma  5,  lett.  c)  d.lgs.  n.  50  del  2016,  non  è   del  Tribunale  Regionale  Giustizia Amministrativa
               prevista  l’automatica  espulsione dell’operatore   Trentino  Alto Adige –  Trento  Sentenza  n.  159
               economico dalla procedura di gara, ma la stazione   depositata  in  data  20  settembre  2022,  la  quale
               appaltante,  venuta  a  conoscenza  della  pregressa   in continuità  con  la Corte  di giustizia  dell’Unione
               vicenda, è tenuta a valutare se essa porti a dubitare   europea 20 dicembre 2017 nella causa C-178/16,
               dell’integrità dell’operatore economico e della sua   statuisce che “… nel caso di specie, non viene in
               affidabilità  quanto  all’esecuzione  del  contratto  di   considerazione  tanto  l’integrità  del  concorrente
               appalto.                                        sotto  il  profilo  della  moralità  professionale,  allo
                                                               stato del giudizio penale, quanto la sua affidabilità
               In  tal senso  è  consolidata  la giurisprudenza   intesa come reale capacità tecnico – professionale
               amministrativa, che con la sentenza dell’Adunanza   nello  svolgimento  dell’attività  oggetto  di
               plenaria 28 agosto 2020, n. 16 ha precisato che   affidamento.
               l’omissione  dichiarativa  non  è  equiparabile  alla
               falsità e non costituisce di per sé autonoma causa   Peraltro,  nell’accertamento  della sussistenza di
               escludente, sufficiente a condurre all’estromissione   illeciti  professionali  atti  ad  incrinare  l’affidabilità

                                                           65
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70