Page 66 - MediAppalti, Anno XII - N. 7
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Mediappalti In Pillole
della società partecipante alla gara – a mente giurisprudenza costante “L’art. 80, comma 5, d.lgs.
dell’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice è attribuita n. 50/2016 mira a tutelare il vincolo fiduciario che
alla stazione appaltante un’elevata discrezionalità. deve sussistere tra Amministrazione aggiudicatrice
In tale contesto il giudizio al quale è chiamato e operatore economico, consentendo di attribuire
questo Giudice assume una valenza del tutto rilevanza ad ogni tipologia di condotta illecita
estrinseca in quanto inteso soltanto a verificare storicamente maturata(…)” rimettendo “la
l’insussistenza di evidenti travisamenti della realtà qualificazione di una condotta come grave illecito
ovvero macroscopici vizi di motivazione, in nessun professionale ad una valutazione discrezionale della
caso potendo sostituirsi all’Amministrazione Stazione appaltante, pertanto sindacabile solo nei
nella valutazione. Invero l’Adunanza Plenaria del consueti limiti della manifesta irragionevolezza,
Consiglio di Stato, nella sentenza 28 agosto 2020, illogicità e erroneità.” (T.A.R. Campania – Napoli,
n. 16, in relazione all’interpretazione dell’art. 80 Sez. IV, 14 gennaio 2022, n.299; analogamente,
suindicato, ha concluso nel senso che è rimessa T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV, 9 dicembre
alla discrezionalità della stazione appaltante ogni 2020, n.2456) …”.
valutazione sull’illecito professionale dell’operatore
economico e sulla sua relativa gravità, dovendo Proseguiamo la disamina richiamando una
l’Amministrazione stabilire se la pregressa pronuncia recente del TAR Lombardia Milano,
condotta del partecipante possa minarne Sez. IV, 03.10.2022, n. 2173, il quale rammenta
irrimediabilmente l’affidabilità e l’integrità, così da che: “In presenza di una precedente risoluzione
compromettere il necessario rapporto fiduciario per inadempimento, non è configurabile una
che deve intercorrere fra la stazione appaltante fattispecie di esclusione automatica dalla gara.
ed il suo contraente. In relazione all’esercizio di Il comma 5 lettera c-ter) dell’art. 80 cit. rimette
tale discrezionalità operano pertanto i consolidati invero espressamente allo scrutinio discrezionale
limiti del sindacato di legittimità rispetto a della stazione appaltante la valutazione circa le
valutazioni di carattere discrezionale in cui ripercussioni delle pregresse vicende contrattuali
l’amministrazione sola è chiamata a fissare «il che hanno riguardato l’impresa, ciò ai fini
punto di rottura dell’affidamento nel pregresso dell’affidabilità attuale della stessa, stabilendo
e/o futuro contraente». Infine, va rilevato che che: «5. Le stazioni appaltanti escludono dalla
la previsione dell’articolo 80, comma 5, lett. c) partecipazione alla procedura d’appalto un operatore
del Codice dei contratti costituisce una clausola economico in una delle seguenti situazioni, qualora:
a contenuto indeterminato che definisce una […] c-ter) l’operatore economico abbia dimostrato
fattispecie aperta, contenente un’elencazione significative o persistenti carenze nell’esecuzione
avente natura esemplificativa e non tassativa, da di un precedente contratto di appalto o di
circostanziarsi nel caso concreto. Ciò, ancora una concessione che ne hanno causato la risoluzione per
volta, in stretta continuità con la giurisprudenza inadempimento ovvero la condanna al risarcimento
della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del danno o altre sanzioni comparabili; su tali
(sentenza n. 470, del 18 dicembre 2014) che circostanze la stazione appaltante motiva anche
ha puntualizzato come la nozione di “errore con riferimento al tempo trascorso dalla violazione
nell’esercizio dell’attività professionale” attenga a e alla gravità della stessa». Peraltro, la valutazione
“… qualsiasi comportamento scorretto che incida posta in essere dalla stazione appaltante può
sulla credibilità professionale dell’operatore e non essere sindacata dal Giudice Amministrativo
soltanto le violazioni delle norme di deontologia in solo in presenza di vizi macroscopici quali la
senso stretto della professione cui appartiene tale carenza di motivazione, l’irragionevolezza,
operato”. l’illogicità manifesta e il travisamento del fatto
decisivo. In tal senso si esprime del resto
O ancora, sempre nell’ambito del perimetro di compatta la giurisprudenza amministrativa:
indagine dell’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. «[…] con riferimento all’annotazione presente
50 2016, circa l’esistenza di procedimento penale nel casellario ANAC relativo alla risoluzione
pendente per i reati ricadenti nelle fattispecie comminata dagli Ospedali Riuniti di Ancona […]
escludenti del comma 1 del predetto articolo 80 tale evenienza è stata dichiarata […] in sede
e cioè artt. 318, 319 e 353 c.p., interessante Tar di istanza di partecipazione alla gara, ma non è
Lazio, sez. III, ord., 16 settembre 2022, n. 5918, stata ritenuta rilevante dalla stazione appaltante
il quale così si esprime: “… Rammentato che per ai fini dell’esclusione […]. Si tratta di una decisione
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