Page 66 - MediAppalti, Anno XII - N. 7
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Mediappalti                                                                             In Pillole






               della  società  partecipante  alla  gara  –  a  mente   giurisprudenza costante “L’art. 80, comma 5, d.lgs.
               dell’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice è attribuita   n. 50/2016 mira a tutelare il vincolo fiduciario che
               alla stazione appaltante un’elevata discrezionalità.   deve sussistere tra Amministrazione aggiudicatrice
               In  tale  contesto  il  giudizio  al  quale  è  chiamato   e operatore economico, consentendo di attribuire
               questo  Giudice  assume  una  valenza  del  tutto   rilevanza  ad  ogni  tipologia di condotta  illecita
               estrinseca  in  quanto  inteso  soltanto  a  verificare   storicamente   maturata(…)”   rimettendo   “la
               l’insussistenza di evidenti travisamenti della realtà   qualificazione di una condotta come grave illecito
               ovvero macroscopici vizi di motivazione, in nessun   professionale ad una valutazione discrezionale della
               caso   potendo   sostituirsi   all’Amministrazione   Stazione appaltante, pertanto sindacabile solo nei
               nella  valutazione.  Invero  l’Adunanza  Plenaria  del   consueti  limiti  della manifesta  irragionevolezza,
               Consiglio di Stato, nella sentenza 28 agosto 2020,   illogicità e erroneità.” (T.A.R. Campania – Napoli,
               n.  16,  in  relazione  all’interpretazione  dell’art.  80   Sez. IV, 14 gennaio 2022, n.299; analogamente,
               suindicato,  ha  concluso  nel  senso  che  è  rimessa   T.A.R.  Lombardia  –  Milano,  Sez.  IV,  9  dicembre
               alla discrezionalità della stazione appaltante ogni   2020, n.2456) …”.
               valutazione sull’illecito professionale dell’operatore
               economico e sulla sua  relativa  gravità,  dovendo   Proseguiamo  la  disamina  richiamando  una
               l’Amministrazione   stabilire   se   la   pregressa   pronuncia  recente  del  TAR  Lombardia  Milano,
               condotta  del  partecipante  possa  minarne     Sez. IV, 03.10.2022, n. 2173, il quale rammenta
               irrimediabilmente l’affidabilità e l’integrità, così da   che:  “In  presenza  di  una  precedente  risoluzione
               compromettere  il  necessario  rapporto  fiduciario   per  inadempimento,  non  è  configurabile  una
               che  deve  intercorrere  fra  la  stazione  appaltante   fattispecie  di  esclusione  automatica  dalla  gara.
               ed  il  suo  contraente.  In  relazione  all’esercizio  di   Il comma 5 lettera c-ter) dell’art. 80 cit. rimette
               tale discrezionalità operano pertanto i consolidati   invero  espressamente  allo scrutinio  discrezionale
               limiti  del sindacato  di legittimità rispetto a   della stazione  appaltante  la valutazione  circa  le
               valutazioni di carattere  discrezionale in cui   ripercussioni  delle pregresse  vicende  contrattuali
               l’amministrazione  sola  è  chiamata  a  fissare  «il   che  hanno  riguardato  l’impresa,  ciò  ai  fini
               punto  di  rottura  dell’affidamento  nel  pregresso   dell’affidabilità  attuale  della  stessa,  stabilendo
               e/o  futuro  contraente».  Infine,  va  rilevato  che   che:  «5.  Le  stazioni  appaltanti  escludono  dalla
               la  previsione  dell’articolo  80,  comma  5,  lett.  c)   partecipazione alla procedura d’appalto un operatore
               del Codice dei contratti  costituisce una  clausola   economico in una delle seguenti situazioni, qualora:
               a  contenuto  indeterminato  che  definisce  una   […] c-ter) l’operatore economico abbia dimostrato
               fattispecie  aperta,  contenente  un’elencazione   significative  o  persistenti  carenze  nell’esecuzione
               avente natura esemplificativa e non tassativa, da   di un  precedente  contratto  di appalto  o  di
               circostanziarsi nel caso concreto. Ciò, ancora una   concessione che ne hanno causato la risoluzione per
               volta,  in  stretta  continuità  con  la  giurisprudenza   inadempimento ovvero la condanna al risarcimento
               della  Corte  di  Giustizia  dell’Unione  Europea   del  danno  o  altre  sanzioni  comparabili;  su  tali
               (sentenza  n.  470,  del  18  dicembre  2014)  che   circostanze  la stazione  appaltante  motiva  anche
               ha  puntualizzato come  la nozione di “errore   con riferimento al tempo trascorso dalla violazione
               nell’esercizio dell’attività professionale” attenga a   e alla gravità della stessa». Peraltro, la valutazione
               “…  qualsiasi  comportamento  scorretto  che  incida   posta  in  essere  dalla  stazione  appaltante  può
               sulla credibilità professionale dell’operatore e non   essere  sindacata  dal  Giudice  Amministrativo
               soltanto le violazioni delle norme di deontologia in   solo  in  presenza  di  vizi  macroscopici  quali  la
               senso stretto della professione cui appartiene tale   carenza  di  motivazione,  l’irragionevolezza,
               operato”.                                       l’illogicità manifesta  e  il travisamento  del  fatto
                                                               decisivo.  In  tal  senso  si  esprime  del  resto
               O ancora,  sempre  nell’ambito  del perimetro  di   compatta   la   giurisprudenza   amministrativa:
               indagine dell’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n.   «[…]  con  riferimento  all’annotazione  presente
               50 2016, circa l’esistenza di procedimento penale   nel  casellario  ANAC  relativo  alla  risoluzione
               pendente  per  i  reati  ricadenti  nelle  fattispecie   comminata  dagli  Ospedali  Riuniti  di  Ancona  […]
               escludenti  del comma  1  del predetto  articolo  80   tale  evenienza  è  stata  dichiarata  […]  in  sede
               e cioè artt. 318, 319 e 353 c.p., interessante Tar   di istanza  di partecipazione  alla gara,  ma  non  è
               Lazio, sez. III, ord., 16 settembre 2022, n. 5918,   stata  ritenuta  rilevante  dalla  stazione  appaltante
               il quale così si esprime: “… Rammentato che per   ai fini dell’esclusione […]. Si tratta di una decisione

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