Page 59 - MediAppalti, Anno XII - N. 7
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti






               Autorità Nazionale Anticorruzione

               DELIBERA N. 348 del 20 luglio 2022
               PREC 87/2022/S


               “Appalto di servizi – criteri di aggiudicazione - punteggi – certificazioni di qualità – percentuale di raccolta
               differenziata”

               “La scelta di introdurre criteri di aggiudicazione collegati al possesso di una o più certificazioni di qualità
               non appare manifestamente illogica o irragionevole alla luce dell’art. 95, co. 6 del Codice, nella misura in
               cui il possesso di standard di qualità non sia richiesto anche quale requisito di partecipazione alla gara.
               Il criterio relativo ai risultati ottenuti in termini di percentuali di raccolta differenziata, significativo di un
               certo  know  how  aziendale,  può  essere  ritenuto  indicativo  della  qualità  della  prestazione,  qualora  non
               previsto quale requisito di partecipazione. Le Linee guida Anac n. 2 suggeriscono di assegnare ai criteri
               soggettivi un punteggio, in ipotesi, non superiore a 10 punti. Tale scelta rientra nell’ambito dell’esercizio
               della discrezionalità tecnica della S.A., che è chiamata a valutare l’incidenza dei criteri soggettivi prescelti
               sulla scelta del contraente”

               “Appalto di servizi – criteri di aggiudicazione - avvalimento premiale”

               “Il concorrente non  può avvantaggiarsi,  tramite  avvalimento, delle esperienze pregresse  dell’ausiliaria
               al  solo  fine  di  ottenere  un  punteggio  premiale  qualora  egli  possegga  già,  in  proprio,  i  requisiti  per  la
               partecipazione alla gara.”




               Autorità Nazionale Anticorruzione

               DELIBERA N. 350 del 20 luglio 2022
               PREC 84/2022/L

               “La prescrizione dell’obbligo, posto nella legge di gara, di presentare offerta per tutti i lotti, è in contrasto
               con la normativa di settore e con la ratio della suddivisione in lotti, che ha la funzione pro – concorrenziale
               di consentire una più ampia partecipazione anche di imprese medio-piccole”



               “l’art. 51 del d.lgs. 50/2016 stabilisce che, al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie
               imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali, ovvero in lotti prestazionali, in
               conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture, ed inoltre sono tenute
               a motivare la mancata suddivisione dell’appalto in lotti. È previsto il divieto per le stazioni appaltanti di
               ricorrere  alla  suddivisione  in  lotti  al  solo  fine  di  eludere  l’applicazione  delle  disposizioni  del  Codice  dei
               Contratti, nonché di aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa degli appalti. ... secondo giurisprudenza
               consolidata “la scelta della stazione appaltante circa la suddivisione in lotti di un appalto pubblico costituisce
               una  decisione normalmente  ancorata,  nei  limiti  previsti dall’ordinamento,  a  valutazioni di carattere
               tecnico-economico; in tali ambiti, il concreto esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione deve
               essere funzionalmente coerente con il bilanciato complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal
               procedimento di appalto”, inoltre che “il potere medesimo resta delimitato, oltre che da specifiche norme
               del codice dei contratti, anche dai principi di proporzionalità e di ragionevolezza; la scelta della stazione
               appaltante circa la suddivisione in lotti di un appalto pubblico, deve dunque costituire una decisione che deve
               essere funzionalmente coerente con il complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento
               di appalto, da valutarsi nel quadro complessivo dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza” (così da

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