Page 57 - MediAppalti, Anno XII - N. 7
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti






               Consiglio di Stato, Sez. V, 09/09/2922, n. 7882

               La  difformità  dell’offerta  tecnica  rispetto  ai  requisiti  minimi  previsti  legittima  l’esclusione  dalla  gara.
               Impossibilità di ricorrere al soccorso istruttorio.

               “Si  rammenta,  in  uno  alla  costante  giurisprudenza  di  questo  Consiglio  di  Stato  (bene  illustrata  da  III,
               19 agosto 2020, n. 5144), che le caratteristiche essenziali e indefettibili (ossia i requisiti minimi) delle
               prestazioni o del bene previste dalla lex specialis di gara costituiscono una condizione di partecipazione alla
               procedura selettiva (ex multis, Cons. Stato, V, 25 luglio 2019, n. 5260). È principio pacifico, invero, che
               le difformità dell’offerta tecnica che rivelano l’inadeguatezza del progetto proposto dall’impresa offerente
               rispetto  ai  requisiti  minimi  previsti  dalla  stazione  appaltante  per  il  contratto  da  affidare  legittimano
               l’esclusione dalla gara e non già la mera penalizzazione dell’offerta nell’attribuzione del punteggio, perché
               determinano  la  mancanza  di  un  elemento  essenziale  per  la  formazione  dell’accordo  necessario  per  la
               stipula del contratto (Cons. Stato, III , 26 febbraio 2019 , n. 1333; 26 aprile 2017, n. 1926).
               Ciò anche in ossequio alla pacifica giurisprudenza per la quale nelle gare pubbliche le offerte tecniche devono
               essere improntate alla massima linearità e chiarezza, onde prefigurare alla pubblica amministrazione un
               quadro certo dei rispettivi doveri e obblighi contrattuali in corrispondenza agli atti di gara (C.G.A.R.S., 18
               gennaio 2017, n. 23).
               E  nemmeno  è  possibile  ovviare  alle  divisate  carenze  strutturali  dell’offerta  tecnica  ricorrendo  a  un
               approfondimento  istruttorio,  dal  momento  che  le  rilevate  lacune  riflettono  una  carenza  essenziale
               dell’offerta, tale da determinarne incertezza assoluta o indeterminatezza del suo contenuto (Cons. Stato,
               V, 13 febbraio 2019, n. 1030.”




               Consiglio di Stato, Sez. V, 07/09/2022, n. 7794


               Principio per cui si consente, in una procedura semplificata, “… ad ogni operatore economico, non invitato
               dall’amministrazione, ma che sia venuto a conoscenza dell’esistenza di una procedura, di presentare la
               propria offerta…”

               “In concreto, la prefigurata sequenza procedimentale della procedura semplificata ex art. 36, comma 2,
               lett. b), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – che prevede l’”affidamento diretto” previa valutazione “di almeno
               cinque  operatori”,  individuati  o  “sulla  base  di  indagini  di  mercato”  ovvero,  come  nella  specie,  “tramite
               elenco di operatori economici” e “nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti” – è stata superata dalla
               scelta, proconcorrenziale, di accettare richieste di invito provenienti da altri operatori economici: di fatto
               ampliando, senza potenziali limiti, la partecipazione, previo invito, a tutti gli operatori economici che ne
               avessero fatto richiesta.
               In tale prospettiva, la circostanza che solo “omissis” abbia inteso approfittare della apertura della selezione
               è un dato non rilevante, sia perché frutto di una mera contingenza, sia perché ciò che rileva, nella logica di
               una “sostanziale” apertura concorrenziale, è la potenzialità della partecipazione non ristretta, non potendo
               la  stazione  appaltante  (avendovi,  di  fatto,  rinunziato  con  comportamento  autovincolante)  impedire  la
               eventuale partecipazione di una numero indefinito di operatori.
               Deve, per tal via, ribadirsi, anche in relazione alla vicenda in esame, il principio per cui “consentire [...]
               ad  ogni operatore  economico,  non  invitato  dall’amministrazione,  ma  che  sia  venuto  a  conoscenza  [...]
               dell’esistenza  di  una  procedura,  di  presentare  la  propria  offerta  significa  […]  ripristinare  l’ordinarietà”,
               sicché, in tal modo, “il numero degli operatori presenti in gara” è “destinato ad aumentare, teoricamente
               senza limiti, poiché non è preventivamente immaginabile quanti operatori possano venire a conoscenza
               della procedura ed avere interesse a prendervi parte” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 2019, n. 6160;
               C.G.R.S., 30 gennaio 2020, n. 83).”



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