Page 56 - MediAppalti, Anno XII - N. 7
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Mediappalti                                                                     Pareri & Sentenze






               TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 15/9/2022, n. 1407

               Nel contrasto tra le disposizioni del bando di gara e quelle del capitolato speciale prevalgono le disposizioni
               del bando di gara

               “avuto riguardo alla prescrizione di cui all’art. 11 del Capitolato Speciale di Appalto (in virtù della quale «… il
               concorrente dovrà presentare una “relazione” suddivisa in 4 capitoli», che «non dovrà superare le 20 (venti)
               facciate, prevedendo un massimo di 30 righe per ogni pagina...»), si richiama il condivisibile orientamento
               giurisprudenziale secondo cui “quanto agli eventuali contrasti (interni) tra le singole disposizioni della lex
               specialis ed alla loro risoluzione, […] sussiste nondimeno una gerarchia differenziata con prevalenza del
               contenuto del bando di gara (Cons. Stato, sez. V, 17 ottobre 2012, n. 5297; id. 23 giugno 2010, n. 3963),
               laddove le disposizioni del capitolato speciale possono soltanto integrare, ma non modificare le prime”
               (Cons. Stato, Sez. III, 29 aprile 2015, n. 2186; id. 11 luglio 2013, n. 3735; id., Sez. V, 24 gennaio 2013,
               n. 439);”




               Consiglio di Stato, Sez. V, 15/9/2022, n. 8012


               Nel subprocedimento di verifica di congruità del costo del personale non rientrano le figure professionali
               che svolgono servizi di coordinamento o di staff in quanto non direttamente coinvolte nella commessa


               “Come è stato sottolineato dalla giurisprudenza, le figure professionali che svolgono servizi di coordinamento
               o di staff non sono direttamente coinvolte nella commessa ma solo in maniera occasionale e per soddisfare
               esigenze non prevedibili; conseguentemente si dovrebbe escludere che detti costi debbano essere oggetto
               delle giustificazioni in sede di verifica di anomalia, pur se dette figure professionali e i servizi da queste
               prestati siano stati inseriti nell’offerta tecnica (nei predetti termini si veda Cons. Stato, sez. V, 3 novembre
               2020, n. 6786). Né si può porre un tema di congruità o di affidabilità dell’offerta, considerato che in queste
               ipotesi si tratta di costi già sopportati dall’intera struttura aziendale, e che a carico di questa rimarrebbero
               indipendentemente dalla acquisizione dell’appalto ...”




               Consiglio di Stato, Sez. V, 15/09/2022, n. 8011


               Sul principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica

               Il “principio, che impone che le offerte economiche debbano restare segrete per tutta la fase procedimentale in
               cui la Commissione compie le sue valutazioni sugli aspetti tecnici della proposta negoziale, trae fondamento
               dall’obiettivo di evitare che elementi di valutazione di carattere automatico possano influenzare la valutazione
               degli elementi discrezionali: costituisce, con ciò, presidio all’attuazione dei principi di imparzialità e buon
               andamento dell’azione amministrativa, per garantire il lineare e libero svolgimento dell’iter che si conclude
               con il giudizio sull’offerta tecnica e l’attribuzione dei punteggi ai singoli criteri di valutazione.
               Il principio si declina in una triplice regola, per cui:
               a) la componente tecnica dell’offerta e la componente economica della stessa devono essere necessariamente
               inserite in buste separate e idoneamente sigillate, proprio al fine di evitare la ridetta commistione;
               b) è precluso ai concorrenti l’inserimento di elementi economico-quantitativi all’interno della documentazione
               che compone l’offerta tecnica (qualitativa);
               c)  l’apertura  della  busta  contenente  l’offerta  economica  deve  necessariamente  seguire  la  valutazione
               dell’offerta tecnica.”



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