Page 37 - MediAppalti, Anno XII - N. 7
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               relazione  all’oggetto  dell’appalto (Cons.  St.,  sez.   l’avvalimento  di  garanzia  non  comporterebbe  la
               III, 22 gennaio 2014, n. 294).                  materiale messa a disposizione di mezzi e risorse
                                                               da parte dell’impresa ausiliaria, ma si risolverebbe
               Pertanto, l’avvalimento del requisito mancante non   appunto  in una  garanzia  aggiuntiva  prestata
               deve risolversi nel prestito di un valore puramente   dall’impresa ausiliaria all’ente appaltante in merito
               cartolare  e  astratto,  essendo  invece  necessario   alla corretta esecuzione delle prestazioni da parte
               che  dal contratto  risulti  chiaramente  l’impegno   dell’impresa principale.
               dell’impresa ausiliaria a prestare le proprie risorse
               e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti   Di conseguenza,  anche  l’oggetto del relativo
               che  giustificano  l’attribuzione  del  requisito  di   contratto  potrebbe  avere  un  minore  grado  di
               qualità.                                        determinatezza, non essendo quindi necessario che
                                                               specifichi in maniera puntuale i mezzi e le risorse
               È  pertanto  insufficiente  allo  scopo  la  sola  e   messi a disposizione. Ciò in quanto il fine ultimo
               tautologica riproduzione, nel testo dei contratti di   dell’avvalimento non sarebbe quello di supportare
               avvalimento, della formula legislativa della messa   l’impresa  principale nella materiale  esecuzione
               a  disposizione delle  “risorse  necessarie  di cui  è   delle prestazioni, quanto piuttosto quello di offrire
               carente  il  concorrente”,  o  espressioni  equivalenti   un’adeguata garanzia in merito alla responsabilità
               (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. V – 22/1/2015   solidale  dell’impresa  principale  e  dell’impresa
               n. 257): è stata infatti ritenuta legittima l’esclusione   ausiliaria nei confronti dell’ente appaltante.
               dalla  gara  pubblica  dell’impresa  che  abbia  fatto
               ricorso  all’avvalimento  producendo  un  contratto   L’avvalimento di garanzia ricorre dunque nel caso in
               che  non  contiene  alcuna  analitica  e  specifica   cui l’ausiliaria mette a disposizione dell’ausiliata la
               elencazione o indicazione delle risorse e dei mezzi   sua solidità economica e finanziaria, rassicurando la
               in concreto prestati, atteso che l’esigenza di una   stazione appaltante sulle sue capacità di far fronte
               puntuale  analitica  individuazione dell’oggetto  del   agli impegni  economici  conseguenti  al  contratto
               contratto  di  contratto,  oltre ad  avere  un  sicuro   d’appalto, anche  in caso  di inadempimento. È
               ancoraggio  sul  terreno  civilistico  nella  generale   tale l’avvalimento che ha ad oggetto i requisiti di
               previsione  codicistica  che  configura  quale  causa   carattere economico – finanziario e, in particolare,
               di nullità  di ogni contratto  l’indeterminatezza  (e   il fatturato globale o specifico.
               l’indeterminabilità)  del  relativo  oggetto,  trova
               la  propria  essenziale  giustificazione  funzionale,   L’avvalimento  operativo  ricorre  invece  quando
               inscindibilmente  connessa  alle   procedure    l’ausiliaria  si impegna  a  mettere  a  disposizione
               contrattuali  pubbliche, nella  necessità  di non   dell’ausiliata le risorse  tecnico –  organizzative
               consentire  facili  e  strumentali  aggiramenti  del   indispensabili  per  l’esecuzione  del contratto di
               sistema dei requisiti di partecipazione alle gare (cfr.,   appalto.  È tale  l’avvalimento  che  ha  ad  oggetto
               ex multis, Consiglio di Stato, sez. V- 19/5/2015 n.   i  requisiti  di  capacità  tecnico  –  professionale  tra
               2547).                                          i  quali,  ad  esempio,  la  dotazione  di  personale
                                                               dell’ausiliaria.
               La giurisprudenza, pertanto, ha finito per elaborare
               una  distinzione  ontologica tra  avvalimento  c.d.
               operativo avvalimento c.d. di garanzia, a seconda   2. L’avvalimento “esperienziale” dei titoli
               che  il  bando  di  gara  richieda  un  requisito  di   professionali: questioni applicative
               natura  tecnica  ovvero  meramente  finanziaria,
               precisando che, nel secondo caso, non occorre che   Lo  stesso art.  89  del Codice dei contratti
               la dichiarazione negoziale costitutiva dell’impegno   prevede che, per quanto riguarda i criteri relativi
               contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali   all’indicazione dei titoli di studio e professionali di
               o  ad  indici materiali  atti ad  esprimere  una   cui  all’allegato  XVII,  parte  II,  lettera  f),  o  alle
               determinata consistenza patrimoniale (Consiglio di   esperienze  professionali  pertinenti,  gli  operatori
               Stato, sez. V – 15/3/2016).                     economici possono tuttavia avvalersi delle capacità
                                                               di  altri  soggetti  solo  se  questi  ultimi  eseguono
               Si  ravvisa  quindi  una  vera  e  propria  dicotomia   direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità
               tra  “avvalimento  di  garanzia”  ed  “avvalimento   sono  richieste.  Il concorrente  allega,  altresì,  alla
               operativo”.   A   differenza   di   quest’ultimo,   domanda  di  partecipazione  in  originale  o  copia

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