Page 14 - MediAppalti, Anno XII - N. 7
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                     di condanna;                              La  Corte  ha  chiarito che,  ai sensi dell’articolo
                   - nel caso di rinvio a giudizio o di adozione di   57,  paragrafo  5,  della  direttiva  2014/24,  «le
                     provvedimenti cautelari  per  reati  di cui al   amministrazioni  aggiudicatrici  devono  poter
                     periodo precedente, il periodo di esclusione   escludere  un  operatore  economico  in  qualunque
                     decorra  dal provvedimento  che  dispone il   momento  della  procedura  e  non  solo dopo  che
                     rinvio a giudizio o la misura cautelare;  un  organo  giurisdizionale ha  pronunciato  la
                   - nonché se nel caso in cui il provvedimento   sua  sentenza»  e  che  ciò costituisce un  indizio
                     di cui  sopra  sia  impugnato  in  giudizio,   ulteriore della «volontà del legislatore dell’Unione
                     nelle  more  della  definizione  dello  stesso,   di consentire  all’amministrazione aggiudicatrice
                     la  stazione  appaltante  debba  tenere  conto   di  effettuare  la  propria  valutazione  sugli  atti  che
                     della  violazione  commessa  ai  fini  delle   un operatore economico ha commesso o omesso
                     proprie  valutazioni,  fatti  salvi  gli  effetti   di compiere prima  o durante la procedura  di
                     sospensivi di eventuali  provvedimenti  di   aggiudicazione di appalto».
                     natura cautelare.
                                                               Sta  di  fatto  che  la  previsione  della  rilevanza
                                                               delle  fattispecie  ostative  anche  nelle  more
                 2.2.7 La doppia valutazione della medesima    dell’accertamento  definitivo  del  fatto  potrebbe
                       violazione                              comportare  un  prolungamento   del  periodo
                                                               interdittivo,  dal  momento  che  il  medesimo  fatto
               Il comma  10  - bis dell’articolo 80,  del Codice,   può  rilevare  quale  causa  ostativa,  dapprima,
               come  noto,  prevede  che,  nel  tempo  occorrente   durante  il  tempo  occorrente  per  la  definizione
               alla definizione del giudizio, la stazione appaltante   del  giudizio  e,  successivamente,  al  momento  del
               debba  tenere  conto  di  tale  fatto  ai  fini  della   passaggio in giudicato della sentenza.
               valutazione  circa  la sussistenza del presupposto
               per escludere dalla partecipazione alla procedura.  Allo scopo di evitare che lo stesso comportamento
                                                               sia valutato per un periodo eccedente i tre anni,
               La decorrenza dell’interdizione, quindi, non è più   occorrerebbe,  quindi,  prevedere  che  il  periodo
               collegata al momento del compimento del fatto o   interdittivo si compia  al raggiungimento  del
               del suo accertamento, anche non definitivo, ma al   triennio dal provvedimento  di esclusione,  anche
               momento dell’esclusione dalla gara che consegue   se ciò interviene prima del passaggio in giudicato
               all’accertamento del fatto da parte della stazione   della sentenza.
               appaltante.
                                                               Di conseguenza, il legislatore dovrebbe chiarire che
               La  previsione  in esame  è  stata  inserita  per   il successivo passaggio in giudicato della sentenza
               superare le contestazioni operate sul punto dalla   può  rilevare  come  causa  ostativa  soltanto  se  il
               Corte  di  Giustizia  europea  nella  causa  C-41/18,   periodo di interdizione triennale non  si è ancora
               secondo cui «l’articolo 57, paragrafo 4, lettere c)   compiuto e, in questo caso, rileverà soltanto per il
               e  g),  della  direttiva  2014/24/UE  del  Parlamento   periodo residuo.
               europeo  e  del  Consiglio,  del  26  febbraio  2014,
               sugli appalti pubblici  e  che  abroga  la direttiva   Tale  soluzione, prospettata  nello schema  di atto
               2004/18/CE,  deve  essere  interpretato  nel  senso   di regolazione,  ha  incontrato  la  resistenza  di
               che osta a una normativa nazionale in forza della   alcuni Stakeholder che  vi ravvisano  problemi
               quale  la  contestazione  in  giudizio  della  decisione   applicativi. Ad esempio, taluni hanno ritenuto che
               di risolvere  un  contratto  di appalto  pubblico,   la previsione  che  impone  alle stazioni appaltanti
               assunta  da  un’amministrazione  aggiudicatrice   di valutare la circostanza ostativa nelle more del
               per  via  di  significative  carenze  verificatesi  nella   relativo accertamento  debba  essere  interpretata
               sua  esecuzione,  impedisce  all’amministrazione   nel senso che se il giudizio dura oltre il triennio di
               aggiudicatrice che indice una nuova gara d’appalto   rilevanza, la condotta deve essere valutata anche
               di effettuare una qualsiasi valutazione, nella fase   oltre  tale  periodo.  Per  tali  motivi,  è  auspicabile
               della  selezione  degli  offerenti,  sull’affidabilità   che i necessari chiarimenti intervengano da fonte
               dell’operatore  cui  la  suddetta  risoluzione si   primaria  e che sia inserito un meccanismo  che
               riferisce».                                     consenta di escludere la rilevanza della medesima
                                                               fattispecie per periodi eccedenti il triennio.

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