Page 14 - MediAppalti, Anno XII - N. 7
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di condanna; La Corte ha chiarito che, ai sensi dell’articolo
- nel caso di rinvio a giudizio o di adozione di 57, paragrafo 5, della direttiva 2014/24, «le
provvedimenti cautelari per reati di cui al amministrazioni aggiudicatrici devono poter
periodo precedente, il periodo di esclusione escludere un operatore economico in qualunque
decorra dal provvedimento che dispone il momento della procedura e non solo dopo che
rinvio a giudizio o la misura cautelare; un organo giurisdizionale ha pronunciato la
- nonché se nel caso in cui il provvedimento sua sentenza» e che ciò costituisce un indizio
di cui sopra sia impugnato in giudizio, ulteriore della «volontà del legislatore dell’Unione
nelle more della definizione dello stesso, di consentire all’amministrazione aggiudicatrice
la stazione appaltante debba tenere conto di effettuare la propria valutazione sugli atti che
della violazione commessa ai fini delle un operatore economico ha commesso o omesso
proprie valutazioni, fatti salvi gli effetti di compiere prima o durante la procedura di
sospensivi di eventuali provvedimenti di aggiudicazione di appalto».
natura cautelare.
Sta di fatto che la previsione della rilevanza
delle fattispecie ostative anche nelle more
2.2.7 La doppia valutazione della medesima dell’accertamento definitivo del fatto potrebbe
violazione comportare un prolungamento del periodo
interdittivo, dal momento che il medesimo fatto
Il comma 10 - bis dell’articolo 80, del Codice, può rilevare quale causa ostativa, dapprima,
come noto, prevede che, nel tempo occorrente durante il tempo occorrente per la definizione
alla definizione del giudizio, la stazione appaltante del giudizio e, successivamente, al momento del
debba tenere conto di tale fatto ai fini della passaggio in giudicato della sentenza.
valutazione circa la sussistenza del presupposto
per escludere dalla partecipazione alla procedura. Allo scopo di evitare che lo stesso comportamento
sia valutato per un periodo eccedente i tre anni,
La decorrenza dell’interdizione, quindi, non è più occorrerebbe, quindi, prevedere che il periodo
collegata al momento del compimento del fatto o interdittivo si compia al raggiungimento del
del suo accertamento, anche non definitivo, ma al triennio dal provvedimento di esclusione, anche
momento dell’esclusione dalla gara che consegue se ciò interviene prima del passaggio in giudicato
all’accertamento del fatto da parte della stazione della sentenza.
appaltante.
Di conseguenza, il legislatore dovrebbe chiarire che
La previsione in esame è stata inserita per il successivo passaggio in giudicato della sentenza
superare le contestazioni operate sul punto dalla può rilevare come causa ostativa soltanto se il
Corte di Giustizia europea nella causa C-41/18, periodo di interdizione triennale non si è ancora
secondo cui «l’articolo 57, paragrafo 4, lettere c) compiuto e, in questo caso, rileverà soltanto per il
e g), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento periodo residuo.
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva Tale soluzione, prospettata nello schema di atto
2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso di regolazione, ha incontrato la resistenza di
che osta a una normativa nazionale in forza della alcuni Stakeholder che vi ravvisano problemi
quale la contestazione in giudizio della decisione applicativi. Ad esempio, taluni hanno ritenuto che
di risolvere un contratto di appalto pubblico, la previsione che impone alle stazioni appaltanti
assunta da un’amministrazione aggiudicatrice di valutare la circostanza ostativa nelle more del
per via di significative carenze verificatesi nella relativo accertamento debba essere interpretata
sua esecuzione, impedisce all’amministrazione nel senso che se il giudizio dura oltre il triennio di
aggiudicatrice che indice una nuova gara d’appalto rilevanza, la condotta deve essere valutata anche
di effettuare una qualsiasi valutazione, nella fase oltre tale periodo. Per tali motivi, è auspicabile
della selezione degli offerenti, sull’affidabilità che i necessari chiarimenti intervengano da fonte
dell’operatore cui la suddetta risoluzione si primaria e che sia inserito un meccanismo che
riferisce». consenta di escludere la rilevanza della medesima
fattispecie per periodi eccedenti il triennio.
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