Page 10 - MediAppalti, Anno XII - N. 7
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               dalla lettera  c-bis) della medesima  disposizione.   persona fisica che nella compagine sociale riveste
               Rientrerebbe in detta fattispecie la presentazione   un ruolo influente per le scelte della società, anche
               di documenti o dichiarazioni non veritieri, laddove   al di là di un’investitura formale e, dunque, anche
               la falsità materiale o ideologica è accertabile sulla   se in via di fatto, è giudicata inaffidabile per aver
               base di elementi oggettivi, in assenza di valutazioni   commesso  un  illecito nella  pregressa  attività
               discrezionali e non sia finalizzata all’adozione dei   professionale, inaffidabile può essere considerata
               provvedimenti di competenza dell’amministrazione   – in virtù appunto del suo potere necessariamente
               relativi all’ammissione,  alla valutazione delle   condizionante le  decisioni di gestione  –  anche  la
               offerte o all’aggiudicazione della gara o comunque   società che dirige o è in grado di orientare con le sue
               relativi al corretto svolgimento della procedura di   indicazioni (tale impostazione è stata confermata
               gara.                                           in numerose sentenze successive, come Consiglio
                                                               di Stato, sex. V, 22 aprile 2022, n. 3107).
               A tal proposito, l’Autorità ha invece ritenuto che la
               differenza  tra  le  due  fattispecie  dovrebbe  essere   Il  T.A.R.  Puglia,  Sez.  III,  del  24  marzo  2021,
               individuata sulla base dei principi contenuti nella   n.  495  ha,  poi,  affermato  il  principio  di  diritto
               sentenza  del  Consiglio  di  Stato  n.  6490  del  27   secondo il quale, ai fini degli obblighi dichiarativi
               settembre 2019, secondo cui l’articolo 80, comma   del concorrente  ad  una  gara  pubblica in caso
               5, lettera c-bis) si riferisce alle informazioni false   di  grave  illecito  professionale,  considerata  la
               o  fuorvianti  ovvero  all’omissione  di  informazioni   centralità  dell’assemblea  e  delle  sue  decisioni
               dovute  nei  confronti  della  stazione  appaltante   rispetto alle vicissitudini  societarie,  la titolarità
               nella procedura di gara in corso, mentre la causa   della quota «sovrana» del capitale sociale risulta
               di esclusione di cui all’articolo 80,  comma  5,   essere influente, specie nel caso in cui la quota di
               lettera f-ter) si riferisce alla presentazione di false   partecipazione sia di oltre 2/3 del capitale sociale.
               dichiarazioni o falsa documentazione in precedenti   È  facoltà  della  Stazione  Appaltante,  pertanto,
               gare ed esplica effetto ostativo con riferimento a   desumere  il compimento  di gravi illeciti  da  ogni
               gare successive soltanto se risultante dal casellario   vicenda   pregressa   dell’attività   professionale
               informatico,  fintanto  che  perduri  tale  iscrizione.   dell’operatore  economico,  anche  in  conseguenza
               Sarebbe quindi auspicabile che la norma chiarisse   degli illeciti del socio sovrano, di cui sia accertata
               tale distinzione.                               la contrarietà  ad un dovere  posto in una  norma
                                                               civile, penale o amministrativa. Tale orientamento
               In tale ottica, secondo l’Autorità, sarebbe, altresì,   consente quindi  di  valutare la condotta del socio
               utile  che  venisse  chiarito  che  i  provvedimenti   che  possegga  una  quota  rilevante  del  capitale
               rilevanti  ai  fini  dell’applicazione  della  normativa   sociale  anche  con  riferimento  alle  società  di
               sui  gravi  illeciti  sono  quelli  esecutivi  e  quindi   capitali, travalicando le previsioni dell’articolo 80,
               l’adozione di misure di sospensione cautelare del   comma 3, che prevede la verifica dei requisiti in
               provvedimento impedisce la rilevanza della causa   capo al socio soltanto se questi rivesta la qualifica
               ostativa.                                       di socio accomandatario  oppure  di socio unico
                                                               persona fisica, o di socio di maggioranza in caso
                                                               di società con un numero di soci pari o inferiore a
                  2.2.2. L’ambito soggettivo                   quattro.

               L’ambito soggettivo di applicazione delle fattispecie   A  tal proposito, va  evidenziato che  secondo
               di cui all’articolo  80,  comma  5,  lettere  da  c) a   l’orientamento di una parte di giurisprudenza, non
               c-quarter)  meriterebbe  di  essere  maggiormente   è dovuta,  ai sensi dell’art.  80, comma  3,  d. lgs.
               definito  con  un  esplicito  riferimento  ai  soggetti   n. 50 del 2016, la dichiarazione sulla mancanza di
               indicati al  comma  3  del  medesimo  articolo.  Se   cause d’esclusione da parte del socio unico persona
               da  un  lato  gli operatori  economici  auspicano   giuridica,  prevedendo  la  disposizione  che  siffatta
               una  interpretazione  restrittiva  del comma  3,   dichiarazione sia resa dal solo socio unico persona
               la giurisprudenza tende  ad  una  applicazione   fisica  (Cons.  Stato,  V,  8  gennaio  2021,  n.  306,
               estensiva  attraverso  l’elaborazione  del principio   nonché, tra le altre, Cons. Stato, 26 ottobre 2020,
               del «contagio» e della figura del «socio sovrano».  n.  6530;  2  ottobre  2020,  n.  5782;  7  settembre
               Il Consiglio di Stato, sez. V, 3 dicembre 2018, n.   2020, n. 5370; 20 novembre 2019, n. 7922; TAR
               6866 ha aderito all’impostazione secondo cui se la   Palermo,  17  luglio  2021,  n.  612;  T.A.R.  Firenze,

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