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dalla lettera c-bis) della medesima disposizione. persona fisica che nella compagine sociale riveste
Rientrerebbe in detta fattispecie la presentazione un ruolo influente per le scelte della società, anche
di documenti o dichiarazioni non veritieri, laddove al di là di un’investitura formale e, dunque, anche
la falsità materiale o ideologica è accertabile sulla se in via di fatto, è giudicata inaffidabile per aver
base di elementi oggettivi, in assenza di valutazioni commesso un illecito nella pregressa attività
discrezionali e non sia finalizzata all’adozione dei professionale, inaffidabile può essere considerata
provvedimenti di competenza dell’amministrazione – in virtù appunto del suo potere necessariamente
relativi all’ammissione, alla valutazione delle condizionante le decisioni di gestione – anche la
offerte o all’aggiudicazione della gara o comunque società che dirige o è in grado di orientare con le sue
relativi al corretto svolgimento della procedura di indicazioni (tale impostazione è stata confermata
gara. in numerose sentenze successive, come Consiglio
di Stato, sex. V, 22 aprile 2022, n. 3107).
A tal proposito, l’Autorità ha invece ritenuto che la
differenza tra le due fattispecie dovrebbe essere Il T.A.R. Puglia, Sez. III, del 24 marzo 2021,
individuata sulla base dei principi contenuti nella n. 495 ha, poi, affermato il principio di diritto
sentenza del Consiglio di Stato n. 6490 del 27 secondo il quale, ai fini degli obblighi dichiarativi
settembre 2019, secondo cui l’articolo 80, comma del concorrente ad una gara pubblica in caso
5, lettera c-bis) si riferisce alle informazioni false di grave illecito professionale, considerata la
o fuorvianti ovvero all’omissione di informazioni centralità dell’assemblea e delle sue decisioni
dovute nei confronti della stazione appaltante rispetto alle vicissitudini societarie, la titolarità
nella procedura di gara in corso, mentre la causa della quota «sovrana» del capitale sociale risulta
di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, essere influente, specie nel caso in cui la quota di
lettera f-ter) si riferisce alla presentazione di false partecipazione sia di oltre 2/3 del capitale sociale.
dichiarazioni o falsa documentazione in precedenti È facoltà della Stazione Appaltante, pertanto,
gare ed esplica effetto ostativo con riferimento a desumere il compimento di gravi illeciti da ogni
gare successive soltanto se risultante dal casellario vicenda pregressa dell’attività professionale
informatico, fintanto che perduri tale iscrizione. dell’operatore economico, anche in conseguenza
Sarebbe quindi auspicabile che la norma chiarisse degli illeciti del socio sovrano, di cui sia accertata
tale distinzione. la contrarietà ad un dovere posto in una norma
civile, penale o amministrativa. Tale orientamento
In tale ottica, secondo l’Autorità, sarebbe, altresì, consente quindi di valutare la condotta del socio
utile che venisse chiarito che i provvedimenti che possegga una quota rilevante del capitale
rilevanti ai fini dell’applicazione della normativa sociale anche con riferimento alle società di
sui gravi illeciti sono quelli esecutivi e quindi capitali, travalicando le previsioni dell’articolo 80,
l’adozione di misure di sospensione cautelare del comma 3, che prevede la verifica dei requisiti in
provvedimento impedisce la rilevanza della causa capo al socio soltanto se questi rivesta la qualifica
ostativa. di socio accomandatario oppure di socio unico
persona fisica, o di socio di maggioranza in caso
di società con un numero di soci pari o inferiore a
2.2.2. L’ambito soggettivo quattro.
L’ambito soggettivo di applicazione delle fattispecie A tal proposito, va evidenziato che secondo
di cui all’articolo 80, comma 5, lettere da c) a l’orientamento di una parte di giurisprudenza, non
c-quarter) meriterebbe di essere maggiormente è dovuta, ai sensi dell’art. 80, comma 3, d. lgs.
definito con un esplicito riferimento ai soggetti n. 50 del 2016, la dichiarazione sulla mancanza di
indicati al comma 3 del medesimo articolo. Se cause d’esclusione da parte del socio unico persona
da un lato gli operatori economici auspicano giuridica, prevedendo la disposizione che siffatta
una interpretazione restrittiva del comma 3, dichiarazione sia resa dal solo socio unico persona
la giurisprudenza tende ad una applicazione fisica (Cons. Stato, V, 8 gennaio 2021, n. 306,
estensiva attraverso l’elaborazione del principio nonché, tra le altre, Cons. Stato, 26 ottobre 2020,
del «contagio» e della figura del «socio sovrano». n. 6530; 2 ottobre 2020, n. 5782; 7 settembre
Il Consiglio di Stato, sez. V, 3 dicembre 2018, n. 2020, n. 5370; 20 novembre 2019, n. 7922; TAR
6866 ha aderito all’impostazione secondo cui se la Palermo, 17 luglio 2021, n. 612; T.A.R. Firenze,
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