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sez. III, 05/03/2020, n. 279; T.A.R. Roma, sez. il rilievo ostativo alla partecipazione non è certo
I, 16/01/2020, n. 509; TAR Roma, sez. II-ter, 17 l’aver reso “false dichiarazioni in precedenti gare”
giugno 2019, n. 7836). […], ma il rendere, nella gara in corso, dichiarazioni
false o fuorvianti, ovvero l’omettere dichiarazioni
Mentre, a favore dell’orientamento “estensivo”, dovute» (Cons. di Stato, n. 6490/2019; n.
depongono ordini di ragioni volte ad assicurare una 6576/2018).
parità di trattamento a situazioni ritenute uguali
in funzione della garanzia di tutela della S.A. (cfr. Tali considerazioni fanno sorgere, tuttavia, alcuni
Consiglio di Stato, sez. V, 23 giugno 2016, n. 2813 dubbi. In primo luogo, riguardo al parallelismo tra
e Cons. Stato, sez. V, 30 giugno 2017, n.3178, la causa ostativa di cui al comma 5, lettera c-bis)
richiamate da Banca d’Italia; cfr. anche T.A.R. e quella di cui alla lettera f-ter) del medesimo
Lombardia, Milano, sez. IV, 05/ dicembre 2019, n. comma. L’ANAC ritiene, infatti, che un parallelismo
2598). possa esistere e si giustifichi tra la richiamata
lettera c-bis) e la lettera f-bis) dell’articolo 80,
Si tratta di un obbligo dichiarativo non esattamente comma 5.
delineato nella sua portata. Sicché appare coerente
una lettura restrittiva della norma dalla quale Le due fattispecie prevedono infatti un ambito
l’obbligo dichiarativo è fatto derivare (Cons. Stato, oggettivo parzialmente coincidente: entrambe
Sez. V, 8 aprile 2022, n. 2629). disciplinano le false dichiarazioni, ma la lettera
Tale situazione crea incertezze interpretative che c-bis), ha un ambito più ampio, ricomprendendo
espongono le imprese a involontarie omissioni anche le omesse dichiarazioni e i tentativi di
o incompletezze dichiarative, con il rischio di influenzare indebitamente il processo decisionale
esclusione per false dichiarazioni. della stazione appaltante o di ottenere informazioni
riservate a fini di proprio vantaggio. Inoltre,
soltanto nella lettera c- bis) è individuato lo
2.2.3 La rilevanza delle condotte scopo che anima i comportamenti descritti. La
nell’ambito di gare successive lettera f-ter) disciplina invece la rilevanza delle
false dichiarazioni e della falsa documentazione
Con riferimento alle fattispecie di cui alla lettera presentate in precedenti procedure di gara,
c-bis), altro tema dibattuto e se le stesse rilevino subordinandola all’accertamento, da parte
soltanto nell’ambito della gara in cui sono poste in dell’Autorità, dell’imputabilità soggettiva del
essere oppure anche nelle procedure future. comportamento all’operatore economico. Quindi
Secondo un orientamento del Consiglio di la presentazione di false dichiarazioni o falsa
Stato - che propende per la prima ipotesi - «il documentazione resa nell’ambito di precedenti
partecipante ad una gara di appalto non è tenuto procedure di affidamento rileva quale causa di
a dichiarare le esclusioni comminate nei suoi esclusione automatica fino a due anni, soltanto se
confronti in precedenti gare per aver dichiarato l’Autorità accerta che sia avvenuta con dolo o colpa
circostanze non veritiere, poiché, al di là dei grave.
provvedimenti sanzionatori spettanti all’ANAC in
caso di dolo o colpa grave nel mendacio, la causa Tale meccanismo è espressamente previsto soltanto
di esclusione dell’omettere le informazioni dovute per le «false dichiarazioni o falsa documentazione
ai fini del corretto svolgimento della procedura di nelle procedure di gara e negli affidamenti di
selezione si riferisce – e si conclude– all’interno subappalti», utilizzando un’espressione che
della procedura di gara in cui è maturata» (Cons. sembra indubbiamente riferita alla fattispecie
Stato, n. 1000/2021). In sostanza, si afferma che di cui alla lettera f-bis). Analogamente, il
l’articolo 80, comma 5, lett. c) del Codice non è comma 12 fa riferimento alla «presentazione
riferito alle false dichiarazioni di falsa dichiarazione o falsa documentazione,
rese in procedure concorsuali non in corso e, quindi, nelle procedure di gara e negli affidamenti di
già svoltesi, ma al contrario, anche se non detto subappalto».
espressamente, si riferisce alle “informazioni false
o fuorvianti” ovvero all’omissione di “informazioni Il dato testuale sembrerebbe quindi escludere la
dovute” nei confronti della stazione appaltante possibilità di ritenere applicabile tali disposizioni
nella procedura di gara in corso: ne consegue che alle false dichiarazioni di cui alla lettera c-bis).
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