Page 11 - MediAppalti, Anno XII - N. 7
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               sez.  III,  05/03/2020,  n.  279;  T.A.R.  Roma,  sez.   il  rilievo ostativo alla partecipazione non  è  certo
               I, 16/01/2020, n. 509; TAR Roma, sez. II-ter, 17   l’aver reso “false dichiarazioni in precedenti gare”
               giugno 2019, n. 7836).                          […], ma il rendere, nella gara in corso, dichiarazioni
                                                               false o fuorvianti, ovvero l’omettere dichiarazioni
               Mentre,  a  favore  dell’orientamento  “estensivo”,   dovute»  (Cons.  di  Stato,  n.  6490/2019;  n.
               depongono ordini di ragioni volte ad assicurare una   6576/2018).
               parità  di trattamento  a  situazioni ritenute  uguali
               in funzione della garanzia di tutela della S.A. (cfr.   Tali considerazioni fanno sorgere, tuttavia, alcuni
               Consiglio di Stato, sez. V, 23 giugno 2016, n. 2813   dubbi. In primo luogo, riguardo al parallelismo tra
               e  Cons.  Stato,  sez.  V,  30  giugno  2017,  n.3178,   la causa ostativa di cui al comma 5, lettera c-bis)
               richiamate  da  Banca  d’Italia;  cfr.  anche  T.A.R.   e  quella  di  cui  alla  lettera  f-ter)  del  medesimo
               Lombardia, Milano, sez. IV, 05/ dicembre 2019, n.   comma. L’ANAC ritiene, infatti, che un parallelismo
               2598).                                          possa  esistere  e  si  giustifichi  tra  la  richiamata
                                                               lettera  c-bis)  e  la  lettera  f-bis)  dell’articolo  80,
               Si tratta di un obbligo dichiarativo non esattamente   comma 5.
               delineato nella sua portata. Sicché appare coerente
               una  lettura  restrittiva  della  norma  dalla  quale   Le  due  fattispecie  prevedono  infatti  un  ambito
               l’obbligo dichiarativo è fatto derivare (Cons. Stato,   oggettivo  parzialmente  coincidente:  entrambe
               Sez. V, 8 aprile 2022, n. 2629).                disciplinano  le  false  dichiarazioni,  ma  la  lettera
               Tale  situazione  crea  incertezze  interpretative  che   c-bis),  ha  un  ambito  più  ampio,  ricomprendendo
               espongono  le imprese  a  involontarie  omissioni   anche  le  omesse  dichiarazioni  e  i  tentativi  di
               o  incompletezze  dichiarative,  con  il rischio di   influenzare  indebitamente  il  processo  decisionale
               esclusione per false dichiarazioni.             della stazione appaltante o di ottenere informazioni
                                                               riservate  a  fini  di  proprio  vantaggio.  Inoltre,
                                                               soltanto  nella lettera  c- bis) è  individuato lo
                  2.2.3   La   rilevanza  delle   condotte     scopo  che  anima  i  comportamenti  descritti.  La
                          nell’ambito di gare successive       lettera  f-ter)  disciplina  invece  la  rilevanza  delle
                                                               false  dichiarazioni  e  della  falsa  documentazione
               Con  riferimento  alle  fattispecie  di  cui  alla  lettera   presentate  in precedenti  procedure  di gara,
               c-bis), altro tema dibattuto e se le stesse rilevino   subordinandola  all’accertamento,  da  parte
               soltanto nell’ambito della gara in cui sono poste in   dell’Autorità,  dell’imputabilità  soggettiva  del
               essere oppure anche nelle procedure future.     comportamento  all’operatore  economico.  Quindi
               Secondo  un  orientamento  del Consiglio  di    la  presentazione  di  false  dichiarazioni  o  falsa
               Stato  - che  propende  per  la prima  ipotesi - «il   documentazione  resa  nell’ambito  di precedenti
               partecipante ad una gara di appalto non è tenuto   procedure  di  affidamento  rileva  quale  causa  di
               a dichiarare  le esclusioni comminate  nei suoi   esclusione automatica fino a due anni, soltanto se
               confronti  in  precedenti  gare  per  aver  dichiarato   l’Autorità accerta che sia avvenuta con dolo o colpa
               circostanze  non  veritiere,  poiché,  al di là dei   grave.
               provvedimenti  sanzionatori  spettanti  all’ANAC  in
               caso di dolo o colpa grave nel mendacio, la causa   Tale meccanismo è espressamente previsto soltanto
               di esclusione dell’omettere le informazioni dovute   per le «false dichiarazioni o falsa documentazione
               ai fini del corretto svolgimento della procedura di   nelle  procedure  di  gara  e  negli  affidamenti  di
               selezione  si  riferisce  –  e  si  conclude–  all’interno   subappalti»,  utilizzando  un’espressione  che
               della procedura di gara in cui è maturata» (Cons.   sembra  indubbiamente  riferita  alla  fattispecie
               Stato, n. 1000/2021). In sostanza, si afferma che   di  cui  alla  lettera  f-bis).  Analogamente,  il
               l’articolo 80, comma 5, lett. c) del Codice non è   comma  12  fa  riferimento  alla  «presentazione
               riferito alle false dichiarazioni               di  falsa  dichiarazione  o  falsa  documentazione,
               rese in procedure concorsuali non in corso e, quindi,   nelle  procedure  di  gara  e  negli  affidamenti  di
               già svoltesi, ma al contrario, anche se non detto   subappalto».
               espressamente, si riferisce alle “informazioni false
               o fuorvianti” ovvero all’omissione di “informazioni   Il  dato  testuale  sembrerebbe  quindi  escludere  la
               dovute”  nei  confronti  della  stazione  appaltante   possibilità  di ritenere  applicabile tali disposizioni
               nella procedura di gara in corso: ne consegue che   alle false dichiarazioni di cui alla lettera c-bis).

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